Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 153/1970
ECLI:IT:COST:1970:153
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 23 dicembre 1968 emessa in sede istruttoria del
procedimento penale instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] - imputato
della contravvenzione prevista e punita dall'art. 1221 del codice della
navigazione - il comandante del porto di Pesaro ha sollevato, in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 125, comma primo,
del codice di procedura penale nella parte in cui è consentita per le
contravvenzioni punibili con l'ammenda non superiore a lire tremila o
con l'arresto non superiore a un mese, anche se comminati
congiuntamente, la possibilità che l'imputato non sia assistito da
difensore.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 66 del 12 marzo
1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, la quale, nel proprio atto d'intervento
depositato in cancelleria il 4 marzo 1969, ha, in via preliminare,
sostenuto l'irrilevanza della proposta questione in considerazione del
fatto che la pena comminata per il reato contestato non è più quella
originariamente fissata in lire tremila bensì quella superiore - da
lire dodicimila a centoventimila - stabilita dall'art. 3 della legge
12 luglio 1961, n. 603, che ha elevato quaranta volte le pene
pecuniarie previste per singoli reati; e nel merito l'infondatezza
della questione medesima, posto che l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione non ha inteso sancire l'assoluta indefettibilità e
irrinunciabilità della partecipazione del difensore in ogni processo
tant'è che non mancano casi nel nostro ordinamento nei quali è
assicurata solo la possibilità e non l'obbligo di tutelare le proprie
ragioni con l'assistenza di un difensore.
:
Con sentenza n. 121 del 1970, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]
n. 177 del 15 luglio 1970, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1238 del codice della navigazione, approvato
con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce potere giurisdizionale
penale al comandante di porto, capo del circondario e dei successivi
artt. 1242, 1243, 1246 e 1247 dello stesso codice che hanno come
presupposto l'attribuzione di tale potere e ne disciplinano l'esercizio
ritenendoli in contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma
secondo, della Costituzione che enunciano i principi della
subordinazione del giudice soltanto alla legge e della indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali.
Venuta meno, per effetto della citata sentenza, la competenza
giurisdizionale in materia penale dei comandanti di porto, la questione
di legittimità costituzionale sollevata dal comandante del porto di
Pesaro nell'esercizio di tale giurisdizione deve essere dichiarata
inammissibile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 125, comma primo, del codice di procedura penale sollevata
dal comandante del porto di Pesaro, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1970.
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