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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 153/1970

ECLI:IT:COST:1970:153
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza 23 dicembre 1968 emessa in sede istruttoria del procedimento penale instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] - imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 1221 del codice della navigazione - il comandante del porto di Pesaro ha sollevato, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125, comma primo, del codice di procedura penale nella parte in cui è consentita per le contravvenzioni punibili con l'ammenda non superiore a lire tremila o con l'arresto non superiore a un mese, anche se comminati congiuntamente, la possibilità che l'imputato non sia assistito da difensore.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale, nel proprio atto d'intervento depositato in cancelleria il 4 marzo 1969, ha, in via preliminare, sostenuto l'irrilevanza della proposta questione in considerazione del fatto che la pena comminata per il reato contestato non è più quella originariamente fissata in lire tremila bensì quella superiore - da lire dodicimila a centoventimila - stabilita dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, che ha elevato quaranta volte le pene pecuniarie previste per singoli reati; e nel merito l'infondatezza della questione medesima, posto che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione non ha inteso sancire l'assoluta indefettibilità e irrinunciabilità della partecipazione del difensore in ogni processo tant'è che non mancano casi nel nostro ordinamento nei quali è assicurata solo la possibilità e non l'obbligo di tutelare le proprie ragioni con l'assistenza di un difensore. : Con sentenza n. 121 del 1970, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 177 del 15 luglio 1970, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1238 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce potere giurisdizionale penale al comandante di porto, capo del circondario e dei successivi artt. 1242, 1243, 1246 e 1247 dello stesso codice che hanno come presupposto l'attribuzione di tale potere e ne disciplinano l'esercizio ritenendoli in contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione che enunciano i principi della subordinazione del giudice soltanto alla legge e della indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.

Venuta meno, per effetto della citata sentenza, la competenza giurisdizionale in materia penale dei comandanti di porto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal comandante del porto di Pesaro nell'esercizio di tale giurisdizione deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125, comma primo, del codice di procedura penale sollevata dal comandante del porto di Pesaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1970.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza 23 dicembre 1968 emessa in sede istruttoria del procedimento penale instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] - imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 1221 del codice della navigazione - il comandante del porto di Pesaro ha sollevato, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125, comma primo, del codice di procedura penale nella parte in cui è consentita per le contravvenzioni punibili con l'ammenda non superiore a lire tremila o con l'arresto non superiore a un mese, anche se comminati congiuntamente, la possibilità che l'imputato non sia assistito da difensore. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969. Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale, nel proprio atto d'intervento depositato in cancelleria il 4 marzo 1969, ha, in via preliminare, sostenuto l'irrilevanza della proposta questione in considerazione del fatto che la pena comminata per il reato contestato non è più quella originariamente fissata in lire tremila bensì quella superiore - da lire dodicimila a centoventimila - stabilita dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, che ha elevato quaranta volte le pene pecuniarie previste per singoli reati; e nel merito l'infondatezza della questione medesima, posto che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione non ha inteso sancire l'assoluta indefettibilità e irrinunciabilità della partecipazione del difensore in ogni processo tant'è che non mancano casi nel nostro ordinamento nei quali è assicurata solo la possibilità e non l'obbligo di tutelare le proprie ragioni con l'assistenza di un difensore. : Con sentenza n. 121 del 1970, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 177 del 15 luglio 1970, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1238 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce potere giurisdizionale penale al comandante di porto, capo del circondario e dei successivi artt. 1242, 1243, 1246 e 1247 dello stesso codice che hanno come presupposto l'attribuzione di tale potere e ne disciplinano l'esercizio ritenendoli in contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione che enunciano i principi della subordinazione del giudice soltanto alla legge e della indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali. Venuta meno, per effetto della citata sentenza, la competenza giurisdizionale in materia penale dei comandanti di porto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal comandante del porto di Pesaro nell'esercizio di tale giurisdizione deve essere dichiarata inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125, comma primo, del codice di procedura penale sollevata dal comandante del porto di Pesaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1970. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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