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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31533/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angeli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile ANDI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 19 febbraio 2019 dal Tribunale di Pesaro, ha confermato la decisione con la quale i predetti imputati sono stati riconosciuti colpevoli del reato di cui al capo a)(artt. 81 cpv., 110, 348 cod. pen.) in relazione all'esercizio abusivo della professione di odontoiatra e igienistadientale svolto dal Cipolloni, privo delle relative abilitazioni, e condannati a pena di giustizia, oltre alla condanna in favore della costituita parte civile.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.

3. Con atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

3.1. Con il primo motivo, mancanza della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti c.d. generiche;

3.2. Con il secondo motivo, omessa motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione c.d. interna;

3.3. Con il terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'incremento della pena per la continuazione rispetto alla natura eventualmente abituale del reato di cui all'art. 348 cod. pen.;

3.4. Con il quarto motivo, omessa motivazione in relazione alla applicazione della pena detentiva in luogo di quella, alternativa, pecuniaria.

4. Con atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sì deduce:

4.1. Con il primo motivo, estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

4.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 178, 521 e 522 cod. proc. pen. e degli artt. 40 e 110 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla divergenza esistente nell'editto accusatorio tra l'ipotesi concorsuale omissiva e le condotte commissive valorizzate dalle sentenze di merito ai fini della responsabilità della ricorrente.

4.2. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 40, 42, 110, 348 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla fonte della presunta posizione di garanzia della ricorrente, non esistendo nella specie alcun atto negoziale o altra fonte giuridica che possa giustificarla rispetto alla diretta responsabilità del Cipolloni.

4.4. Con il quarto motivo, inosservanza degli artt. 40, 42, 110 e 348 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato, non rilevando il risalente precedente menzionato dalla Corte, conclusosi con la prescrizione e limitato ad una condanna civile in relazione alle lesioni alle quali la ricorrente era estranea.

Inoltre, il Cipolloni risulta aver conseguito la qualifica di igienista, solo a posteriori risultata inidonea, e prestato attività in ambito ospedaliero.

Inoltre, non è incidente la rilevata proprietà delle attrezzature e travisati i dati probatori riferiti alla compresenza della Stranges e del Cipolloni, che invece risultava operare diretti contatti con i clienti; come pure irrilevanti sono i dati riferiti alle targhe ed all'utenza disabilitata della Stranges.

4.5. Con il quinto motivo, inosservanza di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto, non incidendo il precedente prescritto e dovendosi considerare che il Cipolloni operava all'oscuro della ricorrente.

4.6. Con il sesto motivo, violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti c.d. generiche ed al trattamento sanzionatorio non potendosi considerare al riguardo il precedente prescritto.

4.7. Con il settimo motivo, violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione ex art. 31 cod. pen. non emergendo che la ricorrente si sia giovata del comportamento illecito consentito al coimputato.

4.8. Con l'ottavo motivo, inosservanza di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alle statuizioni civili in favore dell'ANDI in assenza della prova del danno. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in relazione alla generica deduzione in appello della relativa questione rispetto alla specifica valutazione resa a riguardo del diniego delle attenuanti in parola da parte del primo giudice, in uno alla complessiva valutazione resa dalla sentenza impugnata in ordine alla congruità della pena.

2.2. Il secondo e terzo motivo sono generici non essendo stata mossa alcuna doglianza in appello al riguardo (v. pg. 3 della sentenza impugnata) e, comunque, non essendo stato disposto alcun incremento per la continuazione.

2.3. il quarto motivo è generico rispetto all'omessa devoluzione dello specifico profilo in appello e, in ogni caso, al ritenuto innalzamento della pena rispetto al minimo edittale in ragione della reiterazione delle condotte, del numero di pazienti trattati e, infine, dei numerosi precedenti dei quali l'imputato risulta gravato, uno dei quali specifico. 3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il secondo, terzo e quarto motivo sulla affermazione di responsabilità sono manifestamente infondati oltre che proposti per inaccessibili ragioni in fatto correlate alla valutazione probatoria.

Generica è la censura sulla mancanza di corrispondenza tra editto accusatorio e sentenza in ragione della specifica corretta risposta data alla medesima questione proposta in appello (v. pg. 6, primo capoverso della sentenza impugnata).

Ineccepibile è poi l'affermazione della responsabilità concorsuale della ricorrente nell'esercizio abusivo della professione posto in essere dal Cipolioni, genericamente censurata dalla ricorrente allorquando si appunta sulla posizione di garanzia.

Invero, la decisione a riguardo risulta conforme al principio più volte affermato secondo il quale, in tema di esercizio abusivo della professione medica, risponde a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione (Sez. 6 , n. 21989 del 08/07/2020, Arnaboldi, Rv. 279560).

Invero, senza incorrere in vizi logici e giuridici, sono stati considerati i convergenti elementi di prova derivanti dall'avere la ricorrente condotto in affitto i locali del Cipolloni fornendo le attrezzature di sua proprietà per lo svolgimento della attività odontoiatrica in locali tutti comunicanti, collocando le targhe indicative dello studio dentistico una con l'utenza del Cipolloni ed un'altra con quella da tempo disattivata della Stranges mentre il Cipolloni gestiva per intero lo studio dentistico senza avere alcuna abilitazione né di odontoiatra né di igienista dentale.

Nondimeno talune testimonianze hanno confermato la compresenza della ricorrente e del Cipolloni nello svolgimento di attività odontoiatriche e di igiene dentale e la frequentazione dello studio da parte della prima (v. pg. 6 e ss. della sentenza impugnata) e non illogicamente, a corroborare la consapevolezza della ricorrente dell'abusivo esercizio posto in essere dal Cipolloni, è stata considerata anche la pregressa vicenda processuale che aveva coinvolto i due imputati per analoghi fatti commessi nel 2002, ancorchè conclusasi con declaratoria di prescrizione dei reati.

Così incensurabilmente definita la piena corresponsabilità della ricorrente, appare con evidenza irrilevante nella specie la questione in ordine alla sussistenza di un obbligo di vigilanza in capo al titolare abilitato dello studio professionale, alla alle condotte dei soggetti che in esso vi operano, stante la cooperazione attiva dimostrata.

3.2. Il quinto motivo è generico in relazione all'ineccepibile esclusione in fatto della ricorrenza della ipotesi ex art. 131-bis cod. pen. in ragione - in ogni caso - del numero di pazienti e della natura delle prestazioni effettuate.

3.3. Il sesto motivo è generico rispetto alla ritenuta gravità della condotta e non essendo illogica la considerazione del precedente specifico a giustificazione dell'indifferenza manifestata da entrambi gli imputati.

3.4. Il settimo motivo è generico rispetto al plurimo apporto concorsuale della ricorrente complessivamente ritenuto in sentenza, in conformità all'orientamento di legittimità affermato in fattispecie analoga secondo il quale, in tema di pena accessoria della interdizione da una professione, la locuzione "abuso della professione", utilizzata dall'art. 31 cod. pen., va intesa nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una determinata professione, con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale (Sez. 6, n. 14368 del 17/11/1999 Rv. 216829).

3.5. L'ottavo motivo è generico in relazione al corretto ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno conseguente all'esercizio abusivo della professione, considerato che per l'ente rappresentativo, in base alrid quod plerumque accidit", si può presumere che tale lesione abbia arrecato un discredito alla categoria rappresentata, meritevole di ristoro (cfr. Sez. 5, n. 6481 del 28/10/2011 (dep.2012), Rv. 251944).

3.6. L'inammissibilità dei ricorsi rende irrilevante il decorso della prescrizione successiva alla sentenza di appello (17/01/2022).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

5. Non può farsi luogo alla chiesta liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita ANDI che si è limitata a formulare le sole richieste conclusive, senza articolare alcuna autonoma argomentazione in considerazione del condivisibile principio secondo il quale nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, senza che sia necessaria la partecipazione all'udienza, purché abbia dimostrato, anche solo attraverso memorie scritte, un suo utile contributo al processo (Sez. 5, n. 31983 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277155).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angeli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile ANDI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 19 febbraio 2019 dal Tribunale di Pesaro, ha confermato la decisione con la quale i predetti imputati sono stati riconosciuti colpevoli del reato di cui al capo a)(artt. 81 cpv., 110, 348 cod. pen.) in relazione all'esercizio abusivo della professione di odontoiatra e igienistadientale svolto dal Cipolloni, privo delle relative abilitazioni, e condannati a pena di giustizia, oltre alla condanna in favore della costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. 3. Con atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 3.1. Con il primo motivo, mancanza della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti c.d. generiche; 3.2. Con il secondo motivo, omessa motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione c.d. interna; 3.3. Con il terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'incremento della pena per la continuazione rispetto alla natura eventualmente abituale del reato di cui all'art. 348 cod. pen.; 3.4. Con il quarto motivo, omessa motivazione in relazione alla applicazione della pena detentiva in luogo di quella, alternativa, pecuniaria. 4. Con atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sì deduce: 4.1. Con il primo motivo, estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 4.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 178, 521 e 522 cod. proc. pen. e degli artt. 40 e 110 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla divergenza esistente nell'editto accusatorio tra l'ipotesi concorsuale omissiva e le condotte commissive valorizzate dalle sentenze di merito ai fini della responsabilità della ricorrente. 4.2. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 40, 42, 110, 348 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla fonte della presunta posizione di garanzia della ricorrente, non esistendo nella specie alcun atto negoziale o altra fonte giuridica che possa giustificarla rispetto alla diretta responsabilità del Cipolloni. 4.4. Con il quarto motivo, inosservanza degli artt. 40, 42, 110 e 348 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato, non rilevando il risalente precedente menzionato dalla Corte, conclusosi con la prescrizione e limitato ad una condanna civile in relazione alle lesioni alle quali la ricorrente era estranea. Inoltre, il Cipolloni risulta aver conseguito la qualifica di igienista, solo a posteriori risultata inidonea, e prestato attività in ambito ospedaliero. Inoltre, non è incidente la rilevata proprietà delle attrezzature e travisati i dati probatori riferiti alla compresenza della Stranges e del Cipolloni, che invece risultava operare diretti contatti con i clienti; come pure irrilevanti sono i dati riferiti alle targhe ed all'utenza disabilitata della Stranges. 4.5. Con il quinto motivo, inosservanza di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto, non incidendo il precedente prescritto e dovendosi considerare che il Cipolloni operava all'oscuro della ricorrente. 4.6. Con il sesto motivo, violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti c.d. generiche ed al trattamento sanzionatorio non potendosi considerare al riguardo il precedente prescritto. 4.7. Con il settimo motivo, violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione ex art. 31 cod. pen. non emergendo che la ricorrente si sia giovata del comportamento illecito consentito al coimputato. 4.8. Con l'ottavo motivo, inosservanza di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alle statuizioni civili in favore dell'ANDI in assenza della prova del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in relazione alla generica deduzione in appello della relativa questione rispetto alla specifica valutazione resa a riguardo del diniego delle attenuanti in parola da parte del primo giudice, in uno alla complessiva valutazione resa dalla sentenza impugnata in ordine alla congruità della pena. 2.2. Il secondo e terzo motivo sono generici non essendo stata mossa alcuna doglianza in appello al riguardo (v. pg. 3 della sentenza impugnata) e, comunque, non essendo stato disposto alcun incremento per la continuazione. 2.3. il quarto motivo è generico rispetto all'omessa devoluzione dello specifico profilo in appello e, in ogni caso, al ritenuto innalzamento della pena rispetto al minimo edittale in ragione della reiterazione delle condotte, del numero di pazienti trattati e, infine, dei numerosi precedenti dei quali l'imputato risulta gravato, uno dei quali specifico. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il secondo, terzo e quarto motivo sulla affermazione di responsabilità sono manifestamente infondati oltre che proposti per inaccessibili ragioni in fatto correlate alla valutazione probatoria. Generica è la censura sulla mancanza di corrispondenza tra editto accusatorio e sentenza in ragione della specifica corretta risposta data alla medesima questione proposta in appello (v. pg. 6, primo capoverso della sentenza impugnata). Ineccepibile è poi l'affermazione della responsabilità concorsuale della ricorrente nell'esercizio abusivo della professione posto in essere dal Cipolioni, genericamente censurata dalla ricorrente allorquando si appunta sulla posizione di garanzia. Invero, la decisione a riguardo risulta conforme al principio più volte affermato secondo il quale, in tema di esercizio abusivo della professione medica, risponde a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione (Sez. 6 , n. 21989 del 08/07/2020, Arnaboldi, Rv. 279560). Invero, senza incorrere in vizi logici e giuridici, sono stati considerati i convergenti elementi di prova derivanti dall'avere la ricorrente condotto in affitto i locali del Cipolloni fornendo le attrezzature di sua proprietà per lo svolgimento della attività odontoiatrica in locali tutti comunicanti, collocando le targhe indicative dello studio dentistico una con l'utenza del Cipolloni ed un'altra con quella da tempo disattivata della Stranges mentre il Cipolloni gestiva per intero lo studio dentistico senza avere alcuna abilitazione né di odontoiatra né di igienista dentale. Nondimeno talune testimonianze hanno confermato la compresenza della ricorrente e del Cipolloni nello svolgimento di attività odontoiatriche e di igiene dentale e la frequentazione dello studio da parte della prima (v. pg. 6 e ss. della sentenza impugnata) e non illogicamente, a corroborare la consapevolezza della ricorrente dell'abusivo esercizio posto in essere dal Cipolloni, è stata considerata anche la pregressa vicenda processuale che aveva coinvolto i due imputati per analoghi fatti commessi nel 2002, ancorchè conclusasi con declaratoria di prescrizione dei reati. Così incensurabilmente definita la piena corresponsabilità della ricorrente, appare con evidenza irrilevante nella specie la questione in ordine alla sussistenza di un obbligo di vigilanza in capo al titolare abilitato dello studio professionale, alla alle condotte dei soggetti che in esso vi operano, stante la cooperazione attiva dimostrata. 3.2. Il quinto motivo è generico in relazione all'ineccepibile esclusione in fatto della ricorrenza della ipotesi ex art. 131-bis cod. pen. in ragione - in ogni caso - del numero di pazienti e della natura delle prestazioni effettuate. 3.3. Il sesto motivo è generico rispetto alla ritenuta gravità della condotta e non essendo illogica la considerazione del precedente specifico a giustificazione dell'indifferenza manifestata da entrambi gli imputati. 3.4. Il settimo motivo è generico rispetto al plurimo apporto concorsuale della ricorrente complessivamente ritenuto in sentenza, in conformità all'orientamento di legittimità affermato in fattispecie analoga secondo il quale, in tema di pena accessoria della interdizione da una professione, la locuzione "abuso della professione", utilizzata dall'art. 31 cod. pen., va intesa nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una determinata professione, con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale (Sez. 6, n. 14368 del 17/11/1999 Rv. 216829). 3.5. L'ottavo motivo è generico in relazione al corretto ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno conseguente all'esercizio abusivo della professione, considerato che per l'ente rappresentativo, in base alrid quod plerumque accidit", si può presumere che tale lesione abbia arrecato un discredito alla categoria rappresentata, meritevole di ristoro (cfr. Sez. 5, n. 6481 del 28/10/2011 (dep.2012), Rv. 251944). 3.6. L'inammissibilità dei ricorsi rende irrilevante il decorso della prescrizione successiva alla sentenza di appello (17/01/2022). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Non può farsi luogo alla chiesta liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita ANDI che si è limitata a formulare le sole richieste conclusive, senza articolare alcuna autonoma argomentazione in considerazione del condivisibile principio secondo il quale nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, senza che sia necessaria la partecipazione all'udienza, purché abbia dimostrato, anche solo attraverso memorie scritte, un suo utile contributo al processo (Sez. 5, n. 31983 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277155). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
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