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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24377/2026

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[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di diniego della pena sostitutiva della pena detentiva breve (detenzione domiciliare ovvero semilibertà), è manifestamente infondato; che, correttamente, la Corte di appello ha rilevato, in primo luogo, l'assenza di procura speciale in capo al difensore per accedere alle pene sostitutive ( quella in atti è effettivamente stata rilasciata solo per proporre impugnazione): va ricordato al riguardo che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore deve contenere elementi da cui inferire la volontà dell'imputato di conferirgli il potere di manifestare il consenso all'applicazione della pena sostitutiva, non essendo sufficienti, a tal fine, le parole "procura speciale" trascritte nell'intestazione e il generico riferimento, nell'oggetto, a "tutte le facoltà di legge inerenti il mandato difensivo" (Sez. 2, n. 40228 del 28/10/2025, Musolino, Rv. 289020 - 01); che, in ogni caso, la Corte di appello si è comunque espressa sulla inidoneità della pena sostitutiva argomentando con riferimento ai numerosi precedenti specifici e al fatto che lo stesso imputato aveva dichiarato di vendere merce con marchi contraffatti da vent'anni come unica fonte di reddito; che in tema di pene sostitutive, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché la valutazione, se sul punto adeguatamente motivato come nella specie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di diniego della pena sostitutiva della pena detentiva breve (detenzione domiciliare ovvero semilibertà), è manifestamente infondato; che, correttamente, la Corte di appello ha rilevato, in primo luogo, l'assenza di procura speciale in capo al difensore per accedere alle pene sostitutive ( quella in atti è effettivamente stata rilasciata solo per proporre impugnazione): va ricordato al riguardo che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore deve contenere elementi da cui inferire la volontà dell'imputato di conferirgli il potere di manifestare il consenso all'applicazione della pena sostitutiva, non essendo sufficienti, a tal fine, le parole "procura speciale" trascritte nell'intestazione e il generico riferimento, nell'oggetto, a "tutte le facoltà di legge inerenti il mandato difensivo" (Sez. 2, n. 40228 del 28/10/2025, Musolino, Rv. 289020 - 01); che, in ogni caso, la Corte di appello si è comunque espressa sulla inidoneità della pena sostitutiva argomentando con riferimento ai numerosi precedenti specifici e al fatto che lo stesso imputato aveva dichiarato di vendere merce con marchi contraffatti da vent'anni come unica fonte di reddito; che in tema di pene sostitutive, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché la valutazione, se sul punto adeguatamente motivato come nella specie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
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