CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ROMA il 24/06/1968 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6554/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso, poiché: (i) il primo e, in parte, il secondo motivo di ricorso deducono - in modo estremamente generico e aspecifico - erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, contestando l'uso di violenza e la finalizzazione della stessa a contrastare un atto d'ufficio; detti motivi sono inammissibili, prospettando in modo generico, una diversa lettura delle fonti di prova, non deducibile in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e non illogica; essi risultano altresì manifestamente infondati, poiché la sentenza impugnata - con motivazione non viziata - ravvisa, in conformità con consolidata giurisprudenza, la sussistenza della condotta violenta negli spintonamenti e negli strattonamenti che il ricorrente, secondo le concordi dichiarazioni dei testimoni, ha indirizzato agli agenti della Polizia di Stato che, prima, intendevano sollecitare il ricorrente a spostare l'auto parcheggiata davanti alla Questura, in luogo riservato agli operatori di Pubblica sicurezza e, poi, a seguirlo negli uffici per l'identificazione (sentenza impugnata pagina 2); (ii) il secondo e il terzo motivo di ricorso risultano invece inammissibili nella parte in cui prospettano vizi della decisione impugnata per non avere ravvisato la sussistenza della causa di giustificazione codificata dall'art. 393-bis cod. pen. e della causa di non punibilità codificata dall'art. 131-bis cod. pen.; si tratta di vizi non dedotti nell'atto di appello, e, dunque, non deducibili per la prima volta in sede di legittimità (cfr. quanto alla particolare tenuità del fatto, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); in ogni caso, si tratta di censure inammissibili poiché generiche e manifestamente infondate, non emergendo dal testo della sentenza impugnata elementi rilevanti per l'applicazione di detti istituti; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. D P.Q.M