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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 26287/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35460-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 35460/2018 Cron.

Rep.

Ud. 24/05/2023 CC avverso la sentenza n. 551/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/05/2018 R.G.N. 987/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 31/5/18 la corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del 5/9/17 del tribunale di Grosseto, che aveva rigettato il ricorso volto ad ottenere l'assegno sociale promosso dal lavoratore in epigrafe, in quanto lo stesso era da ritenersi non in stato di bisogno economico, posto che aveva rinunciato ad ogni assegno in sede di separazione dalla moglie.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste l'INPS con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per non avere la corte territoriale considerato i redditi effettivamente percepiti (e solo essi) come richiesto dalla detta norma e per aver trascurato che il coniuge era comunque incapiente, sicché un’eventuale disposizione di mantenimento sarebbe stata ineseguibile.

Conil secondo motivo si deduce violazione della medesima norma dell'articolo 3 e dell'articolo 420 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che lo stato di bisogno del lavoratore e l’incapienza del patrimonio del coniuge erano nel caso pacifici, nonché per non aver fatto uso dei poteri ufficiosi per acquisire le dichiarazioni fiscali del contribuente.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha infatti già affermato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020, Rv. 658800 - 01) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.

Nel medesimo senso, più di recente si è affermato (Sez.

L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021, Rv. 662269 - 01) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.

Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddetti principi, deve essere cassata.

La causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del presente giudizio. p.q.m.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35460-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 35460/2018 Cron. Rep. Ud. 24/05/2023 CC avverso la sentenza n. 551/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/05/2018 R.G.N. 987/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 31/5/18 la corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del 5/9/17 del tribunale di Grosseto, che aveva rigettato il ricorso volto ad ottenere l'assegno sociale promosso dal lavoratore in epigrafe, in quanto lo stesso era da ritenersi non in stato di bisogno economico, posto che aveva rinunciato ad ogni assegno in sede di separazione dalla moglie. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste l'INPS con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per non avere la corte territoriale considerato i redditi effettivamente percepiti (e solo essi) come richiesto dalla detta norma e per aver trascurato che il coniuge era comunque incapiente, sicché un’eventuale disposizione di mantenimento sarebbe stata ineseguibile. Conil secondo motivo si deduce violazione della medesima norma dell'articolo 3 e dell'articolo 420 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che lo stato di bisogno del lavoratore e l’incapienza del patrimonio del coniuge erano nel caso pacifici, nonché per non aver fatto uso dei poteri ufficiosi per acquisire le dichiarazioni fiscali del contribuente. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti già affermato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020, Rv. 658800 - 01) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Nel medesimo senso, più di recente si è affermato (Sez. L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021, Rv. 662269 - 01) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole. Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddetti principi, deve essere cassata. La causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del presente giudizio. p.q.m. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esam
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