CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 23703/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 25123-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) intimato Avverso la sentenza n. 447 del 2024 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 17 maggio 2024 (RG 1006/2021) [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non si devono regolare le spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma, 21agosto 2025 Il Consigliere delegato An