CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 38450/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Monza avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato quella del Tribunale di Milano del 14/4/2017, con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla detenzione illegale di hashish e marijuana e alla cessione di dosi di tali sostanze. 2. Ha proposto ricorso Rizzuto tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 164 cod. pen. e al diniego del beneficio della sospensione condizionale, fondato solo sul confezionamento e la custodia della sostanza stupefacente, ritenuti indicativi di uno svolgimento continuativo dell'attività, a fronte della giovane età e dell'assenza di precedenti, non potendosi fare leva solo sulle modalità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte ha confermato il giudizio del Tribunale in ordine all'infausta prognosi di non recidiva ai fini del beneficio della sospensione condizionale, facendo riferimento solo al dato oggettivo delle modalità di confezionamento e custodia della droga, ma senza alcuna verifica della personalità del soggetto, della sua giovane età all'epoca del reato, della mancanza di precedenti, a distanza di molti anni dai fatti. Deve al riguardo osservarsi come il giudizio prognostico implichi necessariamente il riferimento alla personalità del soggetto e alla significatività di taluni indici sintomatici, essendo insufficiente la considerazione delle modalità della condotta e della mera condizione di disoccupazione e dovendosi considerare l'età dell'imputato e la mancanza di precedenti, soprattutto quando si tratti di reato risalente nel tempo e possa prospettarsi la riconducibilità dell'episodio delittuoso ad una personalità in formazione (si rinvia fra l'altro a Sez. 4, n. 33746 del 26/5/2017, Morrone, Rv. 270609; Sez. 3, n. 48580 del 13/9/2016, V., Rv. 268190). 3. Su tali basi si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, dovendosi dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogini