CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19208/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a NOVARA il 26/05/1998 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la disponibilità in via esclusiva al [OSCURATO:PERSONA] della vettura, "ben potendo egli aver avuto la vettura in uso temporaneo il solo giorno del sinistro", non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non formulato in precedenza; osservato che, in sostanza, l'imputato, abbandonati i profili coltivati in appello (sul mancato riconoscimento da parte dei testimoni e sulla assenza di una prova "che l'imputato avesse ricevuto il possesso della Fiat 500"), incentra ora la difesa sul possesso solo occasionale e transeunte della macchina, fino ad ora disconosciuto, con una operazione di rielaborazione della prospettazione difensiva che confligge con il principio devolutivo, che esige una catena continua di contestazione, ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M