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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14208/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 22/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per due furti pluriaggravati e per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che le sentenze di condanna si erano basate esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche e, in particolare, sulla deposizione del teste Beciani, che aveva semplicemente riferito delle stesse, non essendo stato invece per nulla valutata la testimonianza della persona offesa della rapina, che aveva descritto i rapinatori come tre persone di corporatura magra e di altezza di circa mt. 1,75-1,80, mentre l'imputato non era di corporatura magra e non raggiungeva mt. 1.70 di altezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che l'aggancio delle celle telefoniche con i luoghi dei furti e delle rapine e, soprattutto, le intercettazioni telefoniche che precedevano e seguivano nell'immediatezza la commissione della rapina, costituivano prova della responsabilità dell'imputato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. •nn\ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano r \ DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 22/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per due furti pluriaggravati e per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che le sentenze di condanna si erano basate esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche e, in particolare, sulla deposizione del teste Beciani, che aveva semplicemente riferito delle stesse, non essendo stato invece per nulla valutata la testimonianza della persona offesa della rapina, che aveva descritto i rapinatori come tre persone di corporatura magra e di altezza di circa mt. 1,75-1,80, mentre l'imputato non era di corporatura magra e non raggiungeva mt. 1.70 di altezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che l'aggancio delle celle telefoniche con i luoghi dei furti e delle rapine e, soprattutto, le intercettazioni telefoniche che precedevano e seguivano nell'immediatezza la commissione della rapina, costituivano prova della responsabilità dell'imputato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. •nn\ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano r \ DEPOSITATO I
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