CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 45097/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 1/4/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 20 gennaio 2017. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il difensore dell'imputato denuncia: 2.1 violazione di legge in relazione all'art. 601 cod. proc. pen. per la omessa notifica all'imputato del decreto di citazione nel giudizio di appello, svoltosi in data 1 aprile 2021 con rito cartolare. Solo in esito alla trattazione dell'udienza il difensore dell'imputato ha constatato l'omessa notifica del decreto di citazione verificando sul sito di [OSCURATO:PERSONA] che in data 21 aprile 2021 la raccomandata, contenente la citazione a giudizio, era ancora in lavorazione presso l'ufficio Postale di Napoli e non era stata recapitata al proprio assistito; 2.2. ulteriore vizio inficia la sentenza impugnata dal momento che le conclusioni del procuratore generale non sono mai state notificate alla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata. Si è, infatti, in presenza di un vizio della notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello, per l'udienza del 1 aprile 2021, svoltasi con il rito cartolare, che si concreta in una nullità assoluta ed insanabile del procedimento di esecuzione della notifica disposta, per come si evince dalla raccomandata in atti, presso un indirizzo diverso dal domicilio che in precedenza l'imputato aveva eletto (cioè in Bellizzi, via [OSCURATO:PERSONA], 23, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], 23). Dagli atti allegati si evince che la raccomandata contenente la citazione non veniva mai recapitata perché l'imputato risultava "irreperibile" ovvero "sconosciuto" all'indirizzo presso il quale la notifica era stata eseguita. Del tutto irrilevante, pertanto, è la circostanza che l'avviso di fissazione dell'udienza sia stato notificato al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4 ovvero art. 157, comma 7- bis cod. proc. pen. (richiamati nell'avviso dato al difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]) in presenza della chiara volontà espressa dall'imputato di volere ricevere gli atti presso un indirizzo portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente. Per considerare legittima tale notifica "mediata" è necessaria, infatti, una rigorosa verifica della impossibilità di effettuarla regolarmente presso il domicilio eletto, verifica che, come si è anticipato, è negativa in quanto la notifica è stata tentata, per un errore della cancelleria, in un luogo diverso dal domicilio eletto dall'imputato che non è comparso in giudizio. La sentenza impugnata a causa del difetto di notifica del decreto di citazione del giudizio di appello all'imputato deve, pertanto, essere annullata e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 19 ottobre 2021 Il Presidente P I i ' D' [OSCURATO:PERSONA]