CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 novembre 2021
Cassazione n. 29790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 13362/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Uonnolo e [OSCURATO:PERSONA]Uonnuolo, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4076/2021 depositata in data 15.11.2021 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; letto il verbale dell'accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 10.02.2021; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla dl. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] OLOtt DEPOSiTATO 1,‘,1