CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi letta la memoria trasmetta dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza del 12/10/2020 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 476 e 492 cod. pen. e all'art. 469 cod. pen., in tal modo riqualificato l'originario delitto di cui all'art. 471 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] e al Ciardo, in particolare, era stato contestato di avere, il primo nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proprietaria di un fabbricato sito in Lecce - [OSCURATO:PERSONA], e il secondo quale progettista incaricato, formato un certificato di collaudo statico relativo al predetto immobile, falsamente attestando la presenza, all'atto del collaudo, degli ing. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e apponendo, al fine di trarre un profitto, due timbri falsi, di cui uno riportante il logo "[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 22 OTT. 2012 N. 583/12 il Funzionario con sovrapposta sigla". 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Ciardo. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che il certificato di collaudo statico prodotto presso il Comune di Lecce e presente negli atti di causa è una mera fotocopia di un atto inesistente. Si rileva che l'atto neppure aveva l'apparenza di un atto originale, dal momento: a) che l'atto risultava protocollato presso gli uffici del Genio civile della Regione Puglia, mentre ormai da due anni la competenza in materia di collaudi era stata trasferita alle Province; b) non fosse presente alcuna attestazione di conformità all'originale; c) le firme degli ingegneri collaudatori e i timbri non fossero in inchiostro cd. vivo, ma, anch'essi, in fotocopia. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte territoriale considerato che il certificato di collaudo statico va qualificato come scrittura privata, la cui falsità non assume penale rilevanza a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, rilevando che, in dipendenza dell'accertata insussistenza del reato di cui agli artt. 476- 482 cod. pen., è destinato a venir meno anche l'ulteriore illecito, quantomeno sotto il profilo dell'impossibilita del reato ai sensi dell'art. 49 cod. pen. Si sottolinea, in ogni caso, sia che i timbri erano del tutto inidonei allo scopo, alla luce dell'intervenuto trasferimento delle funzioni del Genio civile a province e comuni, sia che i timbri erano stati apposti su un documento datato 20/10/2012, con la conseguenza che il reato sarebbe oggi estinto per prescrizione. 3.4 Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione dei fatti al Ciardo, operata dalla Corte territoriale sulla base di mere ipotesi probabilistiche e senza affrontare le plurime circostanze evidenziate con l'atto di appello dalle quali emergeva l'implausibilità del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda. 3.5. Con i quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante che, in senso opposto, deponessero le modalità della condotta, l'esiguità del danno e la non abitualità del comportamento. 4. Ricorso Stifanelli 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente, con particolare riguardo alla consapevolezza della falsa formazione del documento. Si osserva: a) che i testi ascoltati avessero distinto i ruoli dello Stifanelli e del Ciardo, attribuendo al primo la competenza per gli aspetti commerciali e al secondo la competenza tecnica assoluta, quanto alla gestione della pratica; b) che non vi erano impedimenti strutturali degli immobili, né ragioni di risparmio, alla luce del corposo esborso di denaro versato al Ciardo, che, anche in passato, aveva curato i rapporti con gli ingegneri Lemma e Anzoino. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta assoluto difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di falso, alla luce del fatto che il suo ruolo era stato limitato alla presentazione della pratica, in quanto interessato sostanziale. D'altra parte, egli si era affidato al professionista di fiducia, con il quale i rapporti si erano deteriorati all'indomani dell'acceduto; infine, neanche gli esperti tecnici che aveva ricevuto la richiesta si erano avveduti dell'alterazione del documento. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il qualche ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e le conclusione scritte presentate nell'interesse del Ciardo. Considerato in diritto Ricorso Ciardo 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un. atto originale (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01) In motivazione, le sezioni unite aderiscono all'orientamento che ritiene integrata ;a falsità tipica, nelle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura dei documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente. Siffatta impostazione ricostruttiva poggia, invero, su un criterio di riferimento oggettivo, per cui lo stesso soggetto che produce la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento ontologicamente inquadrabile nella ipotesi di falso per contraffazione, perché, almeno apparentemente, creativo di un atto originale in realtà inesistente, si da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell'agente, un'apparenza esterna di originalità. La giurisprudenza successiva ha coerentemente ritenuto, ad es., che, in tema di falsità materiale, integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione della copia di una sentenza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale "allegato a raccolta" (Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006 - 01; v. anche, per la valorizzazione delle circostanze del caso concreto, Sez. 5, n. 11402, del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731 - 01). In tale contesto, del tutto assertivamente, il ricorrente valorizza alcune circostanze fattuali che finiscono per contrastare atomisticamente il razionale accertamento di merito della Corte territoriale, fondato sull'esame complessivo del documento, che è stato ritenuto presentare l'apparenza di un originale (ciò che esclude qualunque significato alla denunciata carenza di attestazione di conformità). in tale contesto, la rilevanza dell'errore derivata dal passaggio di competenze dagli uffici del Genio civile agli enti territoriali è stata talmente minima, che l'atto è stato regolarmente recepito dall'ufficio pubblico destinatario. 2. Ti secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza alla luce della funzione pubblicistica svolta dal professionista incaricato della predisposizione del certificato di collaudo statico che, in quanto richiesto dal legislatore (art. 67 del d.P.R. 06;06/2001, n. 380) in relazione alle costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, è destinato al perseguimento di un interesse pubblico e affidato ad un ingegnere o ad un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni (art. 67, comma 2, d.P.R. n. 380/2001). Proprio la funzione dell'atto ne giustifica la rilevanza, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 24 dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001, e spiega l'equivalenza di effetti (art. 67, comma 7 del d.P.R. n. 380 del 2001) rispetto al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto dall'art. 62 d.P.R. n. 380 del 2001 e rilasciato dall'ufficio tecnico della regione. Come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, in linea con la consolidata interpretazione de! dato normativo, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere dal fatto che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario (Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, Musso, Rv. 282028 - 01). In generale, costituiscono atti pubblici non solo quelli redatti da un pubblico ufficiale (o dai soggetti che rivestano le qualifiche soggettive di cui all'art. 493 cod. pen.), ma anche quelli aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (ex rnultis, v. Sez. 5, n. 9358 del 24/04/1998, Tisato, Rv. 211440; Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041; nonché la citata Sez. 5, n. 37880 del 2021). 3. Il terzo motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni. Le censure correlate all'insussistenza dei falso - quali esaminate nei primi due motivi - seguono la sorte di questi ultimi. Quanto ai tema della inutilità o della grossolanità del falso, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che ricorre il cosiddetto che cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino efFeUl sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020 - dep. 15/02/2021, Brisciano, Rv. 280453 01). In particolare, si è osservato, facendo applicazione dell'art. 49 cod. pen.: a) che deve distinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd. "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 - 21/01/2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01, che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf. Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 - 01); b) che il secondo concetto è stato sviluppato, ritenendosi sussistere il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non si riflette sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). I superiori rilievi dimostrano che il falso, nel caso di specie, era tutt'altro che innocuo, in quanto cadeva su un dato rilevante ai fini della funzione documentale dell'atto. D'altra parte, il falso era talmente poco grossolano che l'atto è stato regolarmente ricevuto dall'ufficio pubblico al quale è stato presentato. Infine, la questione proposta e relativa alla prescrizione è manifestamente infondata, giacché il tema del ternpus comrnissi delicti, che non risulta essere stato messo in discussione nella fase di merito, non si correla alla data apparente del documento ma al momento della consumazione del reato e pone appunto una questione di merito legata ad accertamenti fattuali. Peraltro, l'inammissibilità dei ricorso, quale verrà argomentata anche nel prosieguo della motivazione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 4. Il quarto motivo è inammissibile, poiché aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nei giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11./01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito ai significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 dei 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto dei processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). L'argomento logico valorizzato dal ricorso - ossia che il Ciardo, esperto professionista, non avrebbe mai commesso l'errore dozzinale di depositare un atto protocollato da un ente da anni non più competente a riceverlo - è privo di qualunque decisività, visto che proprio il ricorrente, secondo l'incontestata ricostruzione dei giudici di merito, ebbe a seguire la pratica relativa all'agibilità del cantiere in esame che presuppone il deposito del certificato di collaudo statico: e certo, sia pure nella !imitata funzione che il Ciardo si attribuisce, non si accorse né della grossolanità del falso né Jell'errore relativo alle competenze del Genio civile. 5. Il quinto motivo è inammissibile, dal momento che la Corte d'appello ha razionalmente argomentato - in termini che non rivelano alcuna illogicità - in ordine all'insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri., alla luce della spregiudicatezza manifestata nell'utilizzazione di altri atti, creando l'apparenza del contributo di altri professionisti. Ricorso Stifanelli. 6. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, innanzi tutto, in quanto aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede per quanto rilevato supra sub 4. Le doglianze sono, inoltre, prive di specificità, dal momento che non si confrontando, se non in termini elusivi e meramente assertivi, con il rilievo per il quale lo Stifanelli, occupandosi dell'aspetto amministrativo e contabile della società, ben avrebbe dovuto sapere che non era stato versato alcunché agli ingegneri Anzoino e Lemma, ossia ai professionisti apparentemente coinvolti nella predisposizione del certificato di collaudo statico. Il generico cenno al «corposo esborso di denaro» versato al Ciardo, non potendo poter essere apprezzato né nei suoi contorni fattuali né nella sua correlazione con le risultanze istruttorie (e, tra l'altro, con la documentazione attestante il pagamento in favore dei professionisti), non scardina la tenuta del percorso argomentativo della Corte. 7. Il terzo motivo, in disparte la sua assoluta genericità di formulazione, e inammissibile per le medesime ragioni indicate subra sub 5. 8. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammis