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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 16487/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3586/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27; - ricorrente 1-DA3- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3801/06/14, pronunciata in data 19 maggio 2014 e pubblicata in data 9 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con separati avvisi di accertamento eseguiti in forma sintetica ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Agenzia delle Entrate di Viterbo rideterminava i redditi che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato in euro 10.355,00 per l'anno 2006 e in euro 16.478,00 per l'anno 2007, rispettivamente in euro 148.976,00 per il 2006 ed euro 175.998,64 per il 2007.

I ricorsi del contribuente, previamente riuniti, erano parzialmente accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo che rideterminata i redditi, al netto degli incrementi patrimoniali, in euro 77.000,00 per ciascuno degli anni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, dando atto di essere stata investita del gravame da entrambe le parti, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado, nel giudizio iscritto al n.

RG 3167/2013, con la sentenza n. 3801/06/14 pubblicata in data 9 giugno 2014.

2. Ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:PERSONA], con due motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

In data 30 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere ammesso alla definizione agevolata della lite, ai sensi dell'art. 6, decimo comma, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla

I. 17 dicembre 2018, n. 136, depositando tale domanda in data 10 giugno 2019.

La Corte, con ordinanza del 27 aprile 2021, ha disposto rinvio a nuovo ruolo, onerando il ricorrente di notificare l'istanza alla r.g. n. 3586/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controparte, unitamente all'ordinanza medesima, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197.

Considerato che:

1. In data 10 giugno 2019 il ricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. 119 del 2018, relativa all'avviso di accertamento n.

TKL010501584/2011, indicato nel frontespizio della sentenza appellata (la n. 3801/06/2014 della Commissione tributaria regionale di Roma) quale oggetto della lite, e quietanza di versamento della prima rata.

In data 16 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate, premesso che la Direzione provinciale di Viterbo ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando l'elenco delle domande regolari definite trasmesso dall'Ufficio.

In data 10 marzo 2022 il ricorrente, dopo aver depositato agli atti la prova della notificazione alla controparte dell'elenco dei documenti depositati, ha chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite.

Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta formulata sia dal ricorrente che dall'Ufficio, che ha dato atto dell'avvenuto pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. r.g. n. 3586/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 6, comma 13, 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782).

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere; pone le spese a carico della parte che le ha a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3586/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27; - ricorrente 1-DA3- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3801/06/14, pronunciata in data 19 maggio 2014 e pubblicata in data 9 giugno 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con separati avvisi di accertamento eseguiti in forma sintetica ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Agenzia delle Entrate di Viterbo rideterminava i redditi che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato in euro 10.355,00 per l'anno 2006 e in euro 16.478,00 per l'anno 2007, rispettivamente in euro 148.976,00 per il 2006 ed euro 175.998,64 per il 2007. I ricorsi del contribuente, previamente riuniti, erano parzialmente accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo che rideterminata i redditi, al netto degli incrementi patrimoniali, in euro 77.000,00 per ciascuno degli anni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, dando atto di essere stata investita del gravame da entrambe le parti, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado, nel giudizio iscritto al n. RG 3167/2013, con la sentenza n. 3801/06/14 pubblicata in data 9 giugno 2014. 2. Ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:PERSONA], con due motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. In data 30 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere ammesso alla definizione agevolata della lite, ai sensi dell'art. 6, decimo comma, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, depositando tale domanda in data 10 giugno 2019. La Corte, con ordinanza del 27 aprile 2021, ha disposto rinvio a nuovo ruolo, onerando il ricorrente di notificare l'istanza alla r.g. n. 3586/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controparte, unitamente all'ordinanza medesima, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Considerato che: 1. In data 10 giugno 2019 il ricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. 119 del 2018, relativa all'avviso di accertamento n. TKL010501584/2011, indicato nel frontespizio della sentenza appellata (la n. 3801/06/2014 della Commissione tributaria regionale di Roma) quale oggetto della lite, e quietanza di versamento della prima rata. In data 16 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate, premesso che la Direzione provinciale di Viterbo ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando l'elenco delle domande regolari definite trasmesso dall'Ufficio. In data 10 marzo 2022 il ricorrente, dopo aver depositato agli atti la prova della notificazione alla controparte dell'elenco dei documenti depositati, ha chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite. Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta formulata sia dal ricorrente che dall'Ufficio, che ha dato atto dell'avvenuto pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. r.g. n. 3586/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 6, comma 13, 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere; pone le spese a carico della parte che le ha a
Sentenza Cassazione n. 16487/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris