CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27930/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha conclusochiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso del proprio assistito edepositato, quale parte civile, conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Bologna haconfermato l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reatodi lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e per quello di porto del bastone utilizzatoper commetterlo e la sua condanna alla pena di un anno e quattro mesi direclusione, nonché di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato omicidiocommesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e, riconosciuta in favore diXXXXXXX l’attenuante della provocazione – con le già riconosciute circostanzepena a quest’ultimo inflitta a tre anni e otto mesi di reclusione.Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, i fatti oggetto diimputazione, occorsi il 26 novembre 2022, si collocavano in un contesto diestrema conflittualità tra [OSCURATO:PERSONA] e i componenti della famigliaXXXXXXX ed erano ricostruiti in parte dalle dichiarazioni dei testimoni e deglistessi protagonisti, in parte attraverso le immagini riprese da una videocamerapresente sul posto.L’azione era distinta in due fasi. La prima, parzialmente immortalata daifilmati di videosorveglianza, vedeva XXXXXX armarsi di un bastone custoditonell’auto, avvicinarsi a [OSCURATO:PERSONA], che era in compagnia di alcuni parenti,e colpire l’antagonista al braccio, cagionandogli lesioni personali consistite nellafrattura del terzo medio distale dell’ulna. Pochi istanti dopo tale aggressione,XXXXXX era ripreso mentre, armato di coltello, era circondato dal gruppo facentecapo a [OSCURATO:PERSONA], che ora recava nelle mani il bastone prima impugnatodall’antagonista. Nella seconda fase, non ripresa dalle telecamere, XXXXXXXcolpiva XXXXXXXXXXX con unico colpo alla testa. Le due fasi erano interrotte dauna discussione, ripresa dalle videocamere, in cui XXXXXXXXXXX, armato di uncoltello, vedeva dinanzi a sé schierati [OSCURATO:PERSONA], a sua volta armato dibastone, e i componenti della sua famiglia.All'esito di entrambi i gradi di merito è stata, dunque, ritenuta integrata acarico di XXXXXXXXXXX la contestata fattispecie di lesioni aggravate e il porto dioggetto atto a offendere e, a carico di [OSCURATO:PERSONA], quella del tentato omicidiovolontario, reputandosi che la condotta materiale (colpo unico vibrato al capo,sede di organi vitali) fosse tale da porre in pericolo il bene giuridico “vita” e chesussisteva quam minime il dolo alternativo di cagionare l’evento morte.Conclusioni, queste ultime, che si ritenevano non scalfite dalla condotta diaggressione fisica pur precedentemente attuata da XXXXXXXXXXX nel corsodell’alterco: la Corte di appello, a fronte di specifica doglianza sul punto,escludeva l'evenienza della causa di giustificazione della legittima difesa e,ritenuta sussistente l’attenuante della provocazione, perveniva a unacorrispondente riduzione della pena inflitta, nei termini suindicati.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensoredi fiducia, avv. D’Errico, e deduce due motivi.2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 52 cod. pen. e vizio dimotivazione in punto di mancato riconoscimento della legittima difesa putativa.I giudici del merito hanno escluso la scriminante sulla base dell’assenzadella lamentata aggressione da parte dei cinque componenti della famigliaXXXXXXX, ma hanno omesso di considerare che la difesa aveva invocato lascriminante sotto il profilo del fondato timore dell’imputato, determinato daiprecedenti trascorsi conflittuali con costoro, di stare per subire un’aggressione,tanto più preoccupante per il numero delle persone che componevano il gruppoantagonista.La Corte territoriale avrebbe, dunque, omesso di attribuire adeguato rilievoai prodromi dell'azione (perdurante situazione di conflittualità) e alla significativasproporzione numerica tra le parti contrapposte.2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in punto diribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche.La motivazione con la quale il Giudice di appello ha negato il beneficio,ossia «la pretesa di regolare questioni attinenti alla giustizia in modo autonomo»da parte di XXXXXXXXXXX trascurerebbe che l’imputato non sarebbe pienamenteintegrato culturalmente, elemento che non può costituire una causa di esclusionedella punibilità in senso tecnico, ma che avrebbe potuto essere considerata unfattore di minore rimproverabilità soggettiva.3. Ricorre per cassazione altresì [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce due motivi.3.1. Con il primo denuncia come illogica la motivazione in punto di reiteratodiniego della scriminante della legittima difesa.Osserva che in tale scriminante l’elemento della necessità di difendere sestesso da un terzo riguarda il momento in cui il pericolo si è già concretizzato,sicché detto requisito non viene meno se colui che si difende, anche se hacontribuito al verificarsi della situazione offensiva, ha in quel momento lanecessità di difendersi; la scriminante in parola va, infatti, esclusa solo quando lacausazione della situazione di pericolo attuale venga realizzata con dolorafforzato, ossia in modo preordinato, al fine di prepararsi una scusa, mentreessa ben può essere ritenuta sussistente in caso di provocazione volontaria, manon preordinata.Nel caso in esame, osserva il ricorrente, XXXXXXXXXXX – senza alcunaragione diversa dall’acredine serbata nei riguardi della famiglia [OSCURATO:PERSONA], e dopoche l’aveva disarmato – era comunque armato di coltello che egli temevapotesse essere usato nei confronti suoi o dei familiari. È, dunque, in quelmomento che andava verificata la situazione di pericolo, reale o presunto, ai finidella sussistenza della scriminante, eventualmente nella forma putativa.3.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata riqualificazione del fatto nelreato di lesioni personali.La motivazione del Giudice di appello sarebbe illogica poiché la condotta e ilmezzo utilizzato sono gli stessi che hanno caratterizzato l’azione diXXXXXXXXXXX che, tuttavia, risponde del reato di lesioni e non tentato omicidio.Né – si osserva – la qualificazione giuridica del fatto può dipendere dalleconseguenze cliniche, dato quest’ultimo che esula dalla volontà dell’agente,potendo dipendere da fattori esterni incontrollabili (nel caso della vittimaXXXXXXX, la capacità di parare il colpo alla testa con il braccio).Sarebbe stata, inoltre, trascurata l’interruzione volontaria dell’azione,avendo [OSCURATO:PERSONA] sferrato un unico colpo, la cui potenzialità lesiva mortale èstata affermata in modo meramente ipotetico, poiché XXXXXXXXXXX rimasevigile ad attendere i soccorsi.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ladeclaratoria d’inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i ricorsi deducono censure inammissibili.2. Quanto al primo motivo di ricorso di entrambi gli imputati, in tema dilegittima difesa, i ricorrenti lamentano – a parti invertite – che il risultatodell’esclusione della scriminante della legittima difesa è stato raggiunto daiGiudici di merito nonostante la plausibilità della tesi difensiva secondo la qualeciascuno dei due antagonisti aveva reagito al solo fine di difendersi.La tesi di ciascuno dei ricorrenti è identicamente riproduttiva di unaprospettazione che ha già costituito oggetto di vaglio da parte dei Giudici dimerito ed è, comunque, manifestamente infondata.2.1. Quanto a XXXXXXXXXXX, la Corte di appello (p. 14), e prima di essa ilGiudice per le indagini preliminari (p. 18), hanno svolto una motivazionearticolata e rispondente alle risultanze di prova a giustificazione dell’impossibilitàdi accreditare la tesi dell’imputato secondo cui egli, aggredito alle spalle, avrebbereagito colpendo [OSCURATO:PERSONA] anche a causa della superiorità numerica deicomponenti della fazione avversa e nella consapevolezza dei rapporti conflittualicon gli stessi. Si è in proposito valorizzato il dato obiettivo, rinveniente dai filmatidella videocamera oltre che da una conversazione intercettata tra XXXXXXXXXXXe altro soggetto, che l’iniziativa dell’aggressione fu presa proprio daXXXXXXXXXXX che, uscito dal locale Kebab, si era armato del bastone e direttoverso il gruppo dei [OSCURATO:PERSONA], colpendo XXXXXX in assenza di qualsiasi condottadi questi.Ebbene, il ricorso, nel censurare la decisione impugnata su tale punto, hadel tutto omesso di confrontarsi con gli elementi, puntualmente evocati dallaCorte territoriale, su cui è stato fondato il diniego e, cioè, l’avere XXXXXXXXXXXagito in totale assenza di qualsivoglia situazione di pericolo e, anzi, dando eglistesso origine alla contesa ed esponendosi liberamente al pericolo che egli stessoha contribuito a determinare e che non può, pertanto, avere il caratteredell’inevitabilità.2.2. Analoghe considerazioni valgono per [OSCURATO:PERSONA] che – secondo laincotestata ricostruzione che si è indicata in premessa – ha agito quando ormaiXXXXXXXXXXX era stato disarmato del bastone (che era r imastoininterrottamente da quel momento nelle mani dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) e che,secondo quanto risulta dai filmati della videocamera e dalla narrazione deip resent i ( s i vedano l e d i ch ia raz ion i d i XXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXa p. 10 della sentenza di appello), sebbene recasse nellemani un coltello durante la discussione che era seguita, non l’aveva puntato obrandito all’indirizzo di alcuno e, anzi, egli era stato sostanzialmente schiacciatocontro un muro e accerchiato dal gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha dunque – con motivazione logicamente coerente–evidenziato che alla superiorità numerica evidente, che già di per se’ eradifficilmente conciliabile con l’attualità di un pericolo, si aggiungeva che in quelmomento non vi era alcuna necessità di agire aggredendo, poiché era in corsouna lite verbale e le parti erano impegnate in una discussione che, sebbeneconcitata, lasciava spazio a [OSCURATO:PERSONA] per un commodus discessus, benpotendo allontanarsi dal gruppo.Va in proposito ricordato che l’accertamento della invocata scriminantedeve essere effettuato valutando con giudizio ex ante le circostanze di fatto – inrelazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiaricircostanze concrete – al fine di apprezzare solo in quel momento, non certo expost, l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa,costitutivi dell'esimente della legittima difesa (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 286931 – 02; Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv.267473). Inoltre «In tema di legittima difesa, la volontaria determinazione di unasituazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizioe disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera soloquando l'agente è costretto a reagire al "pericolo attuale di un'offesa ingiusta", enon anche quando egli stesso ha dato ab initio causa alla specifica situazionepericolosa o l'ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne glieffetti» (Sez. 1, n. 21577 del 20/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286440 – 01).Ebbene, la dinamica accertata nel caso in scrutinio esclude l'evenienzadell'una e dell'altra situazione: non può dunque dubitarsi del fatto che la Corteterritoriale, confermando la prognosi postuma adeguatamente operata dal primogiudice, abbia escluso, con ragionamento lineare e riferito a concreti indicifattuali, l'evenienza di una necessità di difesa, reale ovvero putativa, in capo aXXXXXXXXXXXXX nel momento in cuirealizzò l'aggressione armata come sopradescritta.3. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale s’invocagenericamente il difetto di prova dell’animus necandi ela conseguentederubricazione del reato in quello di lesioni, è motivo non consentito e,comunque, manifestamente infondato.Il motivo, come detto reiterativo di analogo motivo di appello, èinammissibile per genericità, siccome privo di qualsivoglia prospettazione sullascorta della quale accreditare la diversa qualificazione del delitto come lesionivolontarie, in luogo di tentato omicidio.La Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal giudice diprimo grado, ha desunto gli elementi costitutivi, di carattere oggettivo esoggettivo, del più grave reato da elementi fattuali, obiettivamente riscontrati edotati di pregante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambito di un percorsomotivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche e ancorato ai principidi diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.In particolare, l'animus necandi è stato accertato assegnando valoredeterminante alla complessiva condotta di [OSCURATO:PERSONA], attraverso una correttavalorizzazione della pericolosità dell'arma (bastone del peso di oltre unchilogrammo), del distretto corporeo attinto (il capo) e della forza di vibrazionedell'unico colpo (attestata dalle gravi lesioni patite). E’ appena il caso dievidenziare che la testa presenta organi vitali, come il cervello e i vasi sanguigniche servono la zona (per un cenno, a mero titolo esemplificativo, v. Sez. 1, n.32875 del 16/09/2025 (punto 2.1. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).La sunteggiata motivazione resiste alle generiche doglianze contro-valutative della difesa che si è limitata a richiamare la giurisprudenza dilegittimità in tema di dolo omicidiario, senza in alcun modo avversare leineccepibili conclusioni dei giudici di merito.Pertinente, a proposito dellacircostanza immotivatamente enfatizzata dal ricorrente dell'unicità del colpo, sireputa l'arresto secondo il quale la mancata inflizione di più colpi non esclude lasussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalitàoperative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la mortedella vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dallavolontà dell'agente» (Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277151. Fattispecie concernente un unico fendente).4. Infine, è inammissibilmente censurata la motivazione della Corte diappello riguardo al ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche.Le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indicigiustificativi sfavorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnanoal tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involgel’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacificoindirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n.31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato dilegittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esiano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che havalorizzato la particolare intensità del dolo e la condotta susseguente al reato (ilricorrente ha inviato fotografie e video minatori nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA],mostrandosi in possesso di una pistola (che soltanto ai controlli di Poliziagiudiziaria è risultata una imitazione di arma), inneggiando alla morte dei rivali.5. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, i ricorsi – comepreannunciato – devono essere rigettati.Alla reiezione dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna iricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre,[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida incomplessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.