CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09920/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10850/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente provinciale p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Venezia n. 513/23, depositata il 7 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con sentenza pubblicata il 30 settembre 2019 il Tribunale di Vicenza accolse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], annullando a)la delibera del 30 gennaio 2016, con cui erano state escluse le candidature degli attori rispettivamente alla carica di Delegato, [OSCURATO:PERSONA] e Rappre- sentante mandamentale di categoria di [OSCURATO:PERSONA], e alla carica di Delegato comunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Rappresentante mandamentale della categoria Abbigliamento e accessori moda e, il secondo, per la carica di [OSCURATO:PERSONA] di Creazzo e di Rappresentante mandamentale della categoria [OSCURATO:PERSONA], per con- trarietà all'art. 33, comma secondo, dello Statuto, e b)la delibera del 4 feb- braio 2016, con cui l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Associazione aveva re- spinto i ricorsi del Pozzebon e del Lorenzoni avverso le predette esclusioni; che l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 7 marzo 2023 ha accolto l'appello incidentale proposto dal Pozzebone dal Lorenzoni, condannando la Confartigianato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio; che avversola predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui il Pozzebon e il Lorenzoni hannoresistito con controricorso. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la nullità della sentenza impugnata per difetto, perplessità e/o incompren- sibilità della motivazione, nonché la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., sostenendo che, nell'escludere l'intervenuta cessazione della materia del con- tendere, per effetto della rinnovazione delle cariche sociali, determinata dallo svolgimento delle elezioni cui il Pozzebon e il Lorenzoni non avevanoparteci- pato,la Corte territoriale ha richiamato un precedente giurisprudenziale non pertinente e ha omesso di tenere conto dell'intervenuta modificazione della clausola statutaria contestata;che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.1362 e ss. cod. civ. e degli artt. 100 e 113 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza impugnata per apparenza della motivazione, sostenendo che, nell'interpretazione dell'art. 33 dello Statuto della Confartigianato, la Corte territoriale ha sovrapposto la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti, avendo applicato il criterio ermeneutico fondato sulla buona fede, anziché quello fondato sul significato letterale delle espressioni usate; che con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di norme impera- tive, l'omesso esame delle deduzioni di essa appellante e la palese illogicità nell’applicazione di norme imperative, sostenendo che, nel richiamare i prin- cipi di democraticità, diritto di difesa ed eguaglianza, la sentenza impugnata non ha considerato per un verso che gli stessi sono stati rispettati, per altro verso che l'unico limite di natura costituzionale in materia di associazioni è costituito dalla libertà di associazione prevista dall'art. 18 Cost., il quale non comporta l'obbligo di darsi un ordinamento democratico, e per altro verso ancora che il diritto a ricoprire cariche elettive ha carattere disponibile; che con il quarto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto, manifesta illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui ha richiamato i principidemocrazia, diritto di difesa ed egua- glianza; che con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa appli- cazione dell’art. 18 Cost., sostenendo che l'unico limite costituzionale appli- cabile alle associazioni è costituito dal diritto di associarsi, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oltremodo oneroso il recesso, non essendo invece applicabili i principi di democrazia, diritto di difesa e ugua- glianza; che dinanzi a questa Corte risultano pendenti altri ricorsi, iscritti ai nn. 14683/2022e 108 04 /202 3 R.G. , con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato altre sentenze emesse dalla Corte d'appello di Venezia in giudizi promossi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed aventi ad oggetto l'accer- tamento dell'invalidità dell'art. 33 dello Statuto della Confartigianato e l'an- nullamento delle delibere con cui era stato impedito agli attori di assumere cariche elettive; che con ordinanza interlocutoria del 23 gennaio 2024, n. 2281/24 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso iscritto al n. 14683/2022 R.G., ai fini della trattazione congiunta con il presente ricorso e con quello iscritto al n. 10804/2023R.G., sicché il medesimo provvedimento va adottato in ordine al presente ricorso, in modo tale da consentire che i tre ricorsi siano chiamati alla medesima udienza. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della