CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 36379/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1743/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2, SCHIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1655/2021depositata il 07/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1)[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. n. 1655/2021 pubblicata il 7 giugno 2021 della Corte d’appello di Venezia. 2) [OSCURATO:PERSONA] 2, di via SS. Trinità 60, Schio, non ha svolto attività difensive. 3) Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta dal condomino avvocato [OSCURATO:PERSONA], cousufruttuario per la quota di ½ di un’unità immobiliare del [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la deliberazione assembleare del 9 luglio 2014, approvata in sua assenza, deducendo, tra l’altro, l’annullabilità della delibera per difetto di tempestiva convocazione e l’erroneo addebito di spese straordinarie imputabili al nudo proprietario e non all’usufruttuario. 4) Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 cpc. e la violazione dell’art.112 c.p.c., non avendo la Corte d’appello pronunciato sulla doglianza relativa all’assenza del preteso avviso di giacenza della convocazione della delibera assembleare impugnata, giunta al ricorrente solo il 7 luglio 2014. Il secondo motivo denuncia altra nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 cpc. e violazione dell’art. 112 c.p.c. per la mancata considerazione da parte della Corte d’appello della doglianza relativa alla natura straordinaria delle spese imputate al ricorrente cousufruttuario, in assenza di prova della ritenuta derivazione da carenza di manutenzione ordinaria. 5) Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. 6). Le due censure possono essere valutate congiuntamente perché accomunate da profili di inammissibilità. 7) Le pagine 11 e 12 della sentenza impugnata contengono espressa pronuncia sul motivo di appello inerente alla mancata tempestiva convocazione dell’attore all’assemblea condominiale, rigettando lo stesso con questa motivazione: “(…) La doglianza va disattesa. La raccomandata di convocazione dell’assemblea di condominio indirizzata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata spedita dall’ufficio postale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi lasciata in giacenza presso il medesimo ufficio dalla data del 20.06.2014 sino al 07.07.2014 data del ritiro. Alla fattispecie si applica la presunzione di conoscenza -ex art. 1335 c.c. - degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario, la quale opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma. In tema di condominio infatti, l’avviso di convocazione di assemblea va qualificato come atto di natura privata, unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 1335 c.c.; pertanto al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione (condizionante la validità delle deliberazioni) è sufficiente e necessario che il condominio, in applicazione della presunzione dell'art. 1335 c.c. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. (…) La cadenza temporale sopra richiamata, in ordine alla spedizione e giacenza della raccomandata di convocazione, evidenzia pertanto l’infondatezza del motivo d’appello in esame”. Le pagine 18-20 della sentenza impugnata contengono espressa pronuncia sul motivo di appello inerente alla erronea ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario, rigettando lo stesso con questa motivazione: “[S]econdo la prospettazione attorea le spese contestate vengono indicate a bilancio come spese straordinarie originariamente richieste al sig. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto erroneamente dal Condominio nudo proprietario (come risulterebbe ammesso dallo stesso amministratore in una comunicazione del 2010 doc. 20 e dalla nota dell’iscrizione ipotecaria che faceva riferimento a tale qualità doc. 12). L’addebito complessivo di tali spese era pari ad € 5.251,64 e sul punto l’appellante evidenzia che la sentenza appellata avrebbe precisato che trattasi di spese straordinarie resesi dovute per omessa esecuzione – nel corso degli an ni – di lavori e manutenzioni di natura ordinaria. Così riassunta la natura, l’entità e la ripartizione delle somme, l’appellante lamenta in ogni caso come erronea l’avvenuta imputazione a se stesso, non potendo il condominio suddividere le spese condominiali in spregio alle norme che disciplinano il riparto tra il nudo proprietario e l’usufruttuario, così incidendo illegittimamente sui diritti individuali; ne deriverebbe pertanto l’invalidità della delibera stessa (…) La censura appare non condivisibile. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, viene in rilievo l’art. 1004 c.c. - del resto citato dall’appellante medesimo – il quale al comma 2, in tema di spese a carico dell’usufruttuario, dispone che “Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria amministrazione”. Chiara e lineare la ratio: poiché gli obblighi di manutenzione ordinaria sono posti dalla legge a carico dell’usufruttuario, la norma dispone che le riparazioni straordinarie resesi necessarie dalla violazione di detto obbligo rimangano comunque a carico dell’usufruttuario. La sentenza impugnata non erra laddove rileva che i lavori e gli interventi di natura straordinaria derivavano dalla pregressa omissione di una serie di lavori e manutenzione di natura ordinaria che la legge pone a carico dell’usufruttuario e – nei fatti per cui è processo – a suo tempo non eseguiti. Ne deriva che i costi per le riparazioni straordinarie indicate a bilancio e addebitate ai co-usufruttuari non attengono ad interventi riconducibili all’art. 1005 c.c. bensì all’esecuzione di lavori determinati dall’omessa assunzione nel tempo di interventi di natura ordinaria, con corretta avvenuta applicazione della disciplina prevista dal secondo comma dell’art. 1004 c.c.”. 8) Deve allora affermarsi che, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, ove il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo che il soccombente ritiene giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, tale mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio. Pertanto, avendo la Corte d’appello esaminato e rigettato gli indicati motivi di gravame, il ricorrente avrebbe dovuto proporre impugnazione per omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ovvero, con riguardo alle questioni in diritto, per il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (tra le tante, Cass. Sez. 1, 19/05/2006, n. 11844). Lo stesso ricorrente scrive nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. che ciò di cui si duole, in realtà, non è l’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, ma l’omessa pronuncia “su un fatto espressamente dedotto a fondamento del gravame” (nella specie, la sussistenza di alcun avviso di giacenza), ovvero la mancata valorizzazione di un fatto che si ritiene essere stato affermato con modalità sufficientemente specifiche, il che postula una censura ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., qualora tale fatto integri direttamente un elemento costitutivo della fattispecie astratta, oppure ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito una compiuta ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie astratta. 9) Anche a voler reinterpretare le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] come denunce di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., opererebbe la previsione di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata per tale vizio la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). 10) Le due censure sono altresì inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. 10.1) La Corte d’appello ha accertato in fatto che la raccomandata di convocazione dell’assemblea del 9 luglio 2014 indirizzata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stata spedita dall’ufficio postale il 18 giugno 2014 e lasciata in giacenza presso il medesimo ufficio dalla data del 20 giugno 2014. Secondo consolidata interpretazione, inforza degli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c., ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione (Cass. Sez. 2, 30/10/2020, n. 24041; Cass. Sez. 6 - 2, 26/09/2013, n. 22047 ; Cass. Sez. 2, 22/11/1985, n. 5769). Essendo, dunque, necessario che l’avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dell’adunanza in prima convocazione (come lascia intendere l’espressione “comunicato”, la quale evoca la regola di cui all’art. 1335 c.c., a differenza, ad esempio, di quanto si legge nell’art. 2479 bis c.c. per l’assemblea della s.r.l.: cfr. Cass. S ez. Un., 14/10/2013, n. 23218), ai fini della prova dell’osservanza dell’obbligo di convocazione è necessario che il condominio dimostri che l’avviso è pervenuto all’indirizzo del destinatario. Secondo altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art.1335 c.c. presuppone che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo comunque riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, ovvero per difetto assoluto di motivazione) l'accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. L, 27/01/1988, n. 715; Cass. Sez. L, 11/04/1990, n. 3061 ; Cass. Sez. L, 30/03/1992, n. 3908; Cass. Sez. 1, 26/04/1999, n. 4140). E’ perciò da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall’art. 1335 c.c., ove si tratti, come nel caso in esame, di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata, può dirsi integrata dalla prova non solo della spedizione della raccomandata, ma anche, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell’arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. 6 - L, 19/07/2018, n. 19232 ; Cass. Sez. L, 21/06/2016, n. 12822). 10.2. La Corte d’appello ha poi apprezzato in fatto che i costi per le riparazioni straordinarie indicate a bilancio e addebitate ai co- usufruttuari attenevano all’esecuzione di lavori determinati dall’omessa assunzione nel tempo di interventi di natura ordinaria. In tal senso, la decisione della Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio interpretativo esplicitato da Cass. Sez. 2, 04/01/1969, n. 10 e ribadito da Cass. Sez. 17/03/2022, n. 8725, secondo cui il carattere di ordinarietà o straordinarietà dell’opera, dirimente agli effetti degli artt. 1004 e 1005 c.c., va valutato considerando che spetta all'usufruttuario l'uso e il godimento del bene, salva rerum substantia, sicché necessariamente si deve a lui lasciare la responsabilità e l'onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva, mentre si devono r iservare al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa. La norma del capoverso dell'art. 1004 c.c. aggiunge poi che sono poste a carico dell’usufruttuario, oltre le spese di manutenzione ordinaria della cosa, anche quelle per le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. Il condominio, nel regime antecedente alla vigenza della legge n. 220 del 2012, che ha introdotto l’art. 67, comma 8, disp. att. c.c., era tenuto ad osservare le norme dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in ordine alla ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario. D’altro canto, la qualificazione delle opere e l'attribuzione all'una o all'altra categoria spettano al giudice di merito, involgendo anche indagini di fatto, ed il relativo apprezzamento si sottrae perciò a censura in sede di legittimità, se, come nel caso dell’impugnata sentenza, sia sorretto da esatti criteri normativi e sia adeguatamente motivato. Appare inoltre decisivo un rilievo: a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 220 del 2012, (nella specie applicabile, avendosi riguardo alla impugnazione di una deliberazione assembleare approvata il 9 luglio 2014), in ipotesi di unità immobiliare oggetto di usufrutto compresa nell’edificio condominiale, l’art. 67, comma 8, disp. att. c.c. dispone che il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministratore. Solo nella memoria il ricorrente precisa che “le poste contestate, quindi, riguardano per lo più periodi a cui non si applica la solidarietà”. 11. Nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricorrente allega l’effetto preclusivo prodotto dal giudicato esterno contenuto nella sentenza n. 2600/2021 della Corte d’appello di Venezia del 13 ottobre 2021. Tale portata, ad avviso del ricorrente, andrebbe attribuita alla statuizione resa in tale sentenza, secondo cui “in relazione alle delibere del 13/11/2013 e 15/7/2015 nulla è dovuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale co-usufruttuario per spese condominiali straordinarie ex art.1004 c.c., sorte successivamente al 23/7/2008 e fino al 18/6/2013”. Il presente giudizio attiene, tuttavia, unicamente alla impugnazione della deliberazione assembleare del 9 luglio 2014 e, come visto, è stato accertato in fatto che i costi per le riparazioni straordinarie indicate a bilancio e addebitate ai co- usufruttuari attenevano all’esecuzione di lavori determinati dall’omessa assunzione nel tempo di interventi di natura ordinaria, ai sensi dell’art. 1004, comma 2, c.c. Oltre, allora, a mancare prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 2600/2021 della Corte d’appello di Venezia, ex art.124 disp. att. c.p.c. (il ricorrente in memoria ha esposto di aver richiesto il certificato e che esso sarà “prodotto appena disponibile”), non esiste alcun vincolo di giudicato esterno tra l’accertamento in ordine alle “delibere del 13/11/2013 e 15/7/2015”, per cui “nulla è dovuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale co-usufruttuario per spese condominiali straordinarie ex art. 1004 c.c., sorte successivamente al 23/7/2008 e fino al 18/6/2013” e gli accertamenti che sono oggetto del presente giudizio (deliberazione del 9 luglio 2014, obbligo a carico dell’usufruttuario ex art. 1004, comma 2, c.c.). Il principio che consente il rilievo nel giudizio di cassazione del giudicato esterno, formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all'art.372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, come nella specie, in un giudizio che si riferisce ad un diverso rapporto giuridico, non assumendo in tali casi il dedotto giudicato alcuna valenza enunciativa della "regula iuris" alla quale la Suprema Corte ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, potendosene, piuttosto, ravvisare la sua astratta rilevanza soltanto in relazione a valutazioni di stretto merito non utilmente deducibili nel giudizio di legittimità. Tra le distinte deliberazioni assembleari ed i due giudizi, e, quindi, tra la questione risolta nel precedente invocato e quella che si vuole qui risolta implicitamente, non risulta alcun nesso di dipendenza indissolubile, avendo i versi giudizi una loro autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto. 12. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, senza doversi provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d