CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2024
Cassazione n. 02923/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAbato avv1A alle para; ......,‘ 'udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 27 ottobre 2023, che, assolvendo l'imputato dall'addebito di sostituzione di persona e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale egli era stato ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona e di possesso di segni distintivi contraffatti. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza l'osservanza di formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., dovendo rilevarsi la tardività dell'impugnazione proposta. Infatti, la sentenza è stata emessa il 27 ottobre 2024, con un termine per il deposito della motivazione pari a novanta giorni. La sentenza non è stata tempestivamente depositata e il deposito tardivo è stato notificato al ricorrente e al suo difensore in data 26 marzo 2024. Pertanto, da tale data decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso; termine che, considerando altresì l'aumento di quindici giorni per l'assenza, previsto dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., era destinato a spirare il 25 maggio 2024. Nondimeno, il ricorso è stato depositato 29 maggio 2024 e, dunque, tardivamente. Sulla base di quanto appena rilevato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicem