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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46531/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1965 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che si annulli l'impugnata sentenza per estinzione del reato determinata da prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 21 gennaio 2021, la corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia del 3 febbraio 2020 del tribunale di Oristano, riteneva la recidiva semplice in luogo della reiterata e confermava la pena di mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata truffa continuata. 1.2 Avvero detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando con distinti motivi: - inosservanza di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 99 cod.pen. posto che la corte di appello aveva ritenuto la recidiva semplice pur in relazione ad una pronuncia di condanna, quella del tribunale di Napoli 20-9-2007, per un reato di truffa che a seguito di procedimento ex art. 175 cod.proc.pen. era stato dichiarato estinto per prescrizione; il giudice di secondo grado, pertanto, esclusa la recidiva doveva applicare la diminuzione per le generiche e ritenere anche prescritto il reato; - vOlazione di legge e ditetto di motivazione quanto all'omessa declaratoria di tardività delle querele posto che i termini per la proposizione non potevano essere posticipati fino ai successivi atti di messa in mora essendo i reati già perfezionati in periodi antecedenti; - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla consapevolezza del ricorrente delle attività illecite. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Quanto al primo motivo, lo stesso è palesemente non fondato posto che correttamente la corte di appello riteneva la recidiva semplice in quanto, dalla consultazione del certificato del casellario giudiziale in atti, risulta che alla data del 2012 il ricorrente oltre alla condanna per la fattispecie di truffa successivamente dichiarata estinta per prescrizione a seguito di rimessione in termini aveva riportato anche una pronuncia di condanna per il reato di minaccia con sentenza irrevocabile nel 2001 e, quindi, antecedente la data di consumazione dei fatti per cui è procedimento (2012).

In ogni caso il motivo è manifestamente infondato anche perchè in palese contrasto con il testuale disposto dell'art. 106 comma primo codice penale secondo cui agli effetti della recidiva si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato, così che la declaratoria di prescrizione non poteva assumere effetto decisivo per escludere la recidiva.

Conseguentemente, appare corretto il mantenimento del giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva pur nella forma semplice, rientrante nei parametri discrezionali del giudizio di merito; al proposito va poi ricordato come non sussiste alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus nella decisione che pur mutata la valutazione della recidiva lasci immutata la pena inflitta posto che l'art.597 cod.proc.pen. fa divieto al giudice di appello solo di irrogare una pena più grave ma non anche di lasciarla uguale.

Alcun fondamento ha poi la richiesta di declaratoria di prescrizione posto che al termine di anni 7 e mesi 6 prorogato per le interruzioni, bisogna aggiungere i periodi di sospensione per anni 1, mese 1 e giorni 25 che il ricorso assai negligentemente omette del tutto di valutare così che alla data della pronuncia di appello (21-1-2021), il reato consumato nel luglio 2012 non era certamente prescritto. 2.2 Gli altri motivi appaiono manifestamente reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte; invero, con le osservazioni svolte a pagina 7 della motivazione, la corte di appello, spiega come, alla data della presentazione delle querele, l'attività criminosa era ancora in corso di esecuzione stante che entrambe le vittime avevano ricevuto poco prima ulteriori richieste di messa in mora per il pagamento dei buoni viaggio ed avevano appreso dell'esistenza di truffe consumate attraverso tale sistema.

Al proposito vale quindi il principio secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, nè da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini (Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Rv. 241395 - 01).

Infine, l'ultimo motivo appare proporre una mera lettura di dati probatori e di fatto non deducibile nella presente sede di legittimità; secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (S.

U., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla esclusiva riferibilità all'imputato delle attività ingannatorie in assenza della individuazione di qualsiasi altro soggetto coinvolto e del ruolo dallo stesso ricorrente assunto all'interno delle aziende autrici dei tentativi di inganno.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1965 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che si annulli l'impugnata sentenza per estinzione del reato determinata da prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 21 gennaio 2021, la corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia del 3 febbraio 2020 del tribunale di Oristano, riteneva la recidiva semplice in luogo della reiterata e confermava la pena di mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata truffa continuata. 1.2 Avvero detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando con distinti motivi: - inosservanza di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 99 cod.pen. posto che la corte di appello aveva ritenuto la recidiva semplice pur in relazione ad una pronuncia di condanna, quella del tribunale di Napoli 20-9-2007, per un reato di truffa che a seguito di procedimento ex art. 175 cod.proc.pen. era stato dichiarato estinto per prescrizione; il giudice di secondo grado, pertanto, esclusa la recidiva doveva applicare la diminuzione per le generiche e ritenere anche prescritto il reato; - vOlazione di legge e ditetto di motivazione quanto all'omessa declaratoria di tardività delle querele posto che i termini per la proposizione non potevano essere posticipati fino ai successivi atti di messa in mora essendo i reati già perfezionati in periodi antecedenti; - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla consapevolezza del ricorrente delle attività illecite. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, lo stesso è palesemente non fondato posto che correttamente la corte di appello riteneva la recidiva semplice in quanto, dalla consultazione del certificato del casellario giudiziale in atti, risulta che alla data del 2012 il ricorrente oltre alla condanna per la fattispecie di truffa successivamente dichiarata estinta per prescrizione a seguito di rimessione in termini aveva riportato anche una pronuncia di condanna per il reato di minaccia con sentenza irrevocabile nel 2001 e, quindi, antecedente la data di consumazione dei fatti per cui è procedimento (2012). In ogni caso il motivo è manifestamente infondato anche perchè in palese contrasto con il testuale disposto dell'art. 106 comma primo codice penale secondo cui agli effetti della recidiva si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato, così che la declaratoria di prescrizione non poteva assumere effetto decisivo per escludere la recidiva. Conseguentemente, appare corretto il mantenimento del giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva pur nella forma semplice, rientrante nei parametri discrezionali del giudizio di merito; al proposito va poi ricordato come non sussiste alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus nella decisione che pur mutata la valutazione della recidiva lasci immutata la pena inflitta posto che l'art.597 cod.proc.pen. fa divieto al giudice di appello solo di irrogare una pena più grave ma non anche di lasciarla uguale. Alcun fondamento ha poi la richiesta di declaratoria di prescrizione posto che al termine di anni 7 e mesi 6 prorogato per le interruzioni, bisogna aggiungere i periodi di sospensione per anni 1, mese 1 e giorni 25 che il ricorso assai negligentemente omette del tutto di valutare così che alla data della pronuncia di appello (21-1-2021), il reato consumato nel luglio 2012 non era certamente prescritto. 2.2 Gli altri motivi appaiono manifestamente reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte; invero, con le osservazioni svolte a pagina 7 della motivazione, la corte di appello, spiega come, alla data della presentazione delle querele, l'attività criminosa era ancora in corso di esecuzione stante che entrambe le vittime avevano ricevuto poco prima ulteriori richieste di messa in mora per il pagamento dei buoni viaggio ed avevano appreso dell'esistenza di truffe consumate attraverso tale sistema. Al proposito vale quindi il principio secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, nè da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini (Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Rv. 241395 - 01). Infine, l'ultimo motivo appare proporre una mera lettura di dati probatori e di fatto non deducibile nella presente sede di legittimità; secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (S. U., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla esclusiva riferibilità all'imputato delle attività ingannatorie in assenza della individuazione di qualsiasi altro soggetto coinvolto e del ruolo dallo stesso ricorrente assunto all'interno delle aziende autrici dei tentativi di inganno. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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