CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 03261/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1433-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 186, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 02/12/2021; Ric. 2022 n. 01433 sez. M1 -ud. 15-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1Con il ricorso in atti il ricorrente impugna l'e pigrafato decreto con il quale il Tribunale diFirenze, da lui adito ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ha respinto tra l'altro l'istanza del medesimo volta al riconoscimento della protezione umanitaria e ne reclama la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e dell’art. 8 d.lgs. 25/2008, del difetto di motivazione e travisamento dei fatti, dell'omessa applicazione dell'art. 10 C ost. e della violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 1.1., TUI , posto che l'impugnata decisione non sarebbe supportata da alcun esame della situazione del Paese di provenienza sotto il profilo rilevante ai fini della concessione della protezione umanitaria; 2) dell'errore commesso nel non aver riconosciuto al ricorrente la protezione, ai sensi dell'art. 5 comma 6, d.lgs. 286/98 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché dell'art. 19TUI, che vieta l'espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d'origine o che ivi possa correre gravi rischi, dell'omessa applicazione dell' art. 10 Cost., dell'omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese e dell'omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la propria condizione in Italia e quella del paese di provenienza. Non ha svoltoattività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma Ric. 2022 n. 01433 sez. M1 -ud. 15-12-2022 -3- solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA] 2 Il primo motivo non ha fondamento, poiché è ben vero che il riconoscimento della protezione reclamata postula una valutazione comparativa tra la condizione corrente del richiedente e quella a cui egli potrebbe trovarsi esposto in caso di rimpatrio, onde verificare se in questa prospettiva egli possa incorrere in una deprivazione nella titolarità e nell'esercizio dei diritti umani fondamentali al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, ma, come bene ha ricordato il decidente richiamando la giurisprudenza di questa Corte, «la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998» (Cass., sez. VI-I, 3/04/2019, 9304): nessun addebito può , dunque, muoversi al provvedimento impugnato per aver previamente riscontrato in capo al richiedente il difetto di una condizione di vulnerabilità. 3. Il secondo motivo è inammissibile, poiché è ben vero che in relazione alla domanda di asilo il decidente è gravato di un compito di integrazione istruttoria, essendo tenuto a colmare le lacune probatorie emergenti dal narrato del richiedente attraverso l'esercizio dei poteri Ric. 2022 n. 01433 sez. M1 -ud. 15-12-2022 -4- istruttori d'ufficio, ma questo non dispensa il richiedente dall'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass., Sez. I, 10/09/2020, n. 18808), di modo che l'istanza genericamente declinata in questa direzione senza indicare specifici fattori di rischio costituisce al più l'indiretta sollecitazione a rinnovare il giudizio di fatto reso dal decidente di merito. 4. Il ricorso va dunque respinto. 5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Respinge il ricorso. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso