CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 11036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18343/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 121/2017, pubblicata il 1° marzo 2017, e la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 366/2016, pubblicata il 6 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], responsabile della sezione distaccata di Messina dell’Ufficio regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha adito il Tribunale di Messina, con ricorso depositato il 7 aprile 2014, chiedendo, nei confronti della detta Agenzia, la declaratoria di nullità della sanzione disciplinare inflittale con determina n. 615 del 3 febbraio 2014 (pari ad una multa di 4 ore di retribuzione)e il riconoscimento del suo diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di sanzione, oltre al risarcimento del danno morale e materiale, derivate dalla sua mancata nomina a dirigente dell’Ufficio regionale della [OSCURATO:PERSONA], e all’accertamento del suo diritto all’assunzione come dirigente con riferimento ad uno dei posti messi a concorso in ordine ai quali la sua mancata nominafosse conseguita alla pendenza del procedimento disciplinare. La domanda di risarcimento del danno era proposta pure contro [OSCURATO:PERSONA], direttore dell’Ufficio regionale della Sicilia, e [OSCURATO:PERSONA], direttore centrale area coordinamento direzioni territoriali. Il Tribunale di Messina, nella resistenza della convenuta Agenzia, con sentenza n. 147/2015,ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda verso la detta Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, con ricorso depositato il 24 luglio 2015. La sola Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato si è costituita.La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 366/2016, ha rigettato il gravame. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 6 maggio 2016, ha chiesto la revocazione della sentenza n. 366/2016 della Corte d’appello di Messina. La Corte d’appello di Messina, costituitasi la sola Agenzia menzionata, dopo avere sospeso il 26 maggio 2016 i termini per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza n. 366/2016, con sentenza n. 121/2017, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte d’appello di Messina n. 366/2016 e n. 121/2017, sulla base di sette motivi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato si è difesa con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)In primo luogo, si rileva che il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 366/2016 è tardivo. Infatti, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno (ora sei mesi) dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione perrevocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbiasospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4 , c.p.c. Tale effetto sospensivo si produce soltanto a seguito del provvedimento del giudice, e non della semplice richiesta della parte (che,peraltro, può essere contenuta anche in atto distinto dalla citazione per revocazione), e ciò non contrasta, manifestamente, con il diritto di difesa, la cui garanzia costituzionale si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall’ordinamento processuale, salva l’esigenza della effettività della tutela del medesimo diritto, che,nella specie, appare pienamente rispettata, atteso che la parte dispone comunque per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l ’ esito dell ’ istanza di s ospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere il provvedimento del giudice sull’istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere (Cass., Sez. 5, n. 22220 del 5 settembre 2019 ; Cass., Sez. 1, n. 1196 del 20 gennaio 2006). Nel caso in esame, il ricorso per revocazione della ricorrente è stato depositato il 6 maggio 2016 e notificato il 16 maggio 2016 e il termine per ricorrere per cassazione è stato sospeso il 26 maggio 2016. Pur volendo ritenere che il termine per ricorrere per cassazione dovesse decorrere di nuovo dalla pubblicazione della sentenza n. 121 del 2017, ossia il 1° marzo 2017, questo non era più quello c.d. lungo, di sei mesi, ma quello c.d. breve, di sessanta giorni. Il presente ricorso per cassazione, però, è stato notificato l’8 luglio 2017, con conseguente sua tardività. 2)Deve essere esaminato, quindi, il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 121/2017, che ha deciso il giudizio di revocazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA].Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., circa un punto decisivo della controversia, con riferimento al capo della sentenza di revocazione concernente l’errore di fatto commesso dal giudice d’appello nel ritenere che l’appellante avesse conferito un vero e proprio incarico all’Avvocatura distrettuale dello Stato per proporre impugnazione avverso una sentenza del TARS, Sez. Catania del 13 febbraio 2013, AVM di [OSCURATO:PERSONA] C. sas di Scordia c/ AAMS Sez. di Messina. La doglianza è inammissibile, in quanto la corte territoriale ha rilevato la non decisività della circostanza in esame e tale valutazione, di puro merito, non è qui sindacabile, ove adeguatamente motivata, come avvenuto nella specie. Inoltre, si rileva che detta circostanza era stata un punto controverso in appello ed era stata valutata dalla Corte d’appello di Messina, con la conseguenza che non poteva essere oggetto di un giudizio di revocazione. Infatti, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice(Cass., Sez. 1, n. 9527 del 4 aprile 2019 ) . 3)Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., e dell’art. 55 bis, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla sentenza di revocazione,in quanto la corte territoriale, per effetto di una svista concernente la data d’avvio del procedimento disciplinare rispetto a quella di commissione del fatto contestato e la data di conclusione del procedimento disciplinare, avrebbe omesso di pronunciare la nullità del detto procedimento disciplinare, l’inefficacia del provvedimento sanzionatorio e la decadenza della P.A. dall’azione disciplinare per violazione dei termini di legge. Infatti, il giudice di appello non avrebbe considerato che la contestazione disciplinare era stata a lei notificata il 6 novembre 2013, ovvero 62 giorni dopo il fatto contestato, e non 20 come previsto per legge. La doglianza è inammissibile, atteso che non risulta che la questione della tardività di detta notificazione sia stata sollevata in primo ed in secondo grado, né la ricorrente ha indicato in quali atti sarebbe stata prospettata. 4)Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., circa un punto decisivo della controversia, con riferimento al capo della sentenza di revocazione ove sarebbe stato omesso l’esame del motivo di gravame concernente il dolo commesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in suo danno, risultante dalle note difensive a firma del Direttore centrale dell’Agenzia medesima del 26 febbraio 2014 e depositate il 3 maggio 2014 nel procedimento davanti al Tribunale di Messina e poi prodotte in grado di appello e delle quali era stata domandata l’ammissione nella causa di revocazione. La doglianza è inammissibile, considerato che non risulta che la rilevanza delle citate note difensive sia stata prospettata ritualmente nel giudizio di primo odi secondo grado, né la ricorrente ha indicato con precisione in quale sede e momento processuale sarebbero state prodotte. Peraltro, la medesima [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito di non avere depositato tali note nel giudizio di revocazione, ma di essersi limitata a chiedere alla Corte d’appello di Messina di acquisirle ex art. 437, comma 2, c.p.c. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel rito del lavoro, il ricorrente, che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria”qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (Cass., Sez. L, n. 22628 del10 settembre 2019). Nella specie, però, [OSCURATO:PERSONA] nulla ha dedotto in ordine agli ulteriori atti processuali dai quali sarebbe emersa l’esistenza della detta “pista probatoria” qualificata. 5)Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c. , circa un punto decisivo della controversia, con riferimento ad un capo della sentenza d’appello concernente il rigetto del gravame per la dichiarata responsabilità dell’appellante di avere assunto l’iniziativa di incaricare l’Avvocatura distrettuale dello Stato di proporre appello contro la sentenza del TARS, Sez. Catania del 13 febbraio 2013, AVM di [OSCURATO:PERSONA] C. sas di Scordia c/ AAMS Sez. di Messina, sulla base di una informale mail di servizio, senza rimettere ogni decisione alla Responsabile del procedimento Settore accise, dott.ssa Chiarello e senza metterne a conoscenza il Direttore dell’Ufficio regionale Sicilia. La doglianza è inammissibile per la tardività del ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 366/2016. Inoltre, si osserva che, i n tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece,a valutazione (Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1 ° marzo 2022 ) . La doglianza in esame, però, non rispetta i canoni indicati dalla citata giurisprudenza di legittimità. 6)Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., circa un punto decisivo della controversia, con riferimento al capo della sentenza d’appello e di revocazione concernente il rigetto del gravame per la dichiarata responsabilità dell’appellante nella presunta violazione dell’obbligo di trasmissione, da parte dell’appellante medesima, alla Sezione di Catania, del fascicolo relativo alla pratica AVM sas di [OSCURATO:PERSONA] C. in qu anto la corte territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto conto di alcuni documenti agli atti, in particolare la nota del 27 giugno 2012, prot. 52073, la nota 29 giugno 2012, prot. 52871, la nota 18 settembre 2013, prot. 7584, la nota 2 ottobre 2013, prot. 79272, alcune e-mailelencate a pagina 30 del ricorso ed il provvedimento n. 51569 del 13 giugno 2013 sottoscritto dalla dott.ssa Colonnelli. La doglianza è inammissibile. Innanzitutto, si evidenzia la tardività del ricorso per cassazione contro la sentenza n. 366/2016 della Corte d’appello di Messina. Inoltre,si rileva, in ordine all’impugnazione contro la sentenza n. 121/2017 della Corte d’appello di Messina, che ha deciso sulla richiesta revocazione, che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1° marzo 2022). Nella specie, la ricorrente ha chiesto, nella sostanza, una rivalutazione nel merito delle prove acquisite, attività preclusa in questa sede perché riservata al giudice del merito. In aggiunta a ciò, si osserva che la questione della responsabilità della ricorrente per la violazione dell’obbligo di trasmissione, alla Sezione di Catania, del fascicolo relativo alla pratica AVM sas di [OSCURATO:PERSONA] C.era stata esaminata nel giudizio di merito di secondo grado e che, quindi, questa non poteva più essere prospettata in sede di revocazione (Cass., Sez. 1, n. 9527 del 4 aprile 2019). Infine, si sottolinea che la censura in esame è inammissibile pure perché investe contemporaneamente entrambe le sentenze impugnate, senza, però, distinguere con precisione quali parti dell’una e dell’altra sarebbero contestate. 7)Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., circa un punto decisivo della controversia, con riferimento al capo della sentenza d’appello concernente il rigetto del gravame per la mancata valutazione, da parte del Giudicante, della totale infondatezza e pretestuosità della contestazione disciplinare formulata dal Direttore regionale e fondata unicamente sul proprio sentimento di avversione nei confronti di essa ricorrente in quanto la corte territoriale non si era pronunciata in ordine alla reiterazione di comportamenti vessatori e mobbizzanti assunti dal Direttore regionale in suo dannoe non aveva esaminato un suo esposto inviato alla Direzione generale in data 9 novembre 2012 e corredato da ben 18 allegati. La doglianza è inammissibile per la tardività del ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 366/2016. Inoltre, come già evidenziato, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1° marzo 2022). La doglianza in esame, però, non rispetta i canoni indicati dalla citata giurisprudenza di legittimità. 8)Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla sentenza d’appello, nella parte ove avrebbeomesso di pronunciarsi sul danno patrimoniale e morale da lei patito. La doglianza deve essere dichiarata inammissibile, alla luce delle ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità dei motivi precedenti e, in particolare, della tardività del ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 366/2016. 9)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo della ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, ritenutinon sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, c.p.c., -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00,oltre spese prenotate a debito; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art.