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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 03646/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna del ricorrente per concorso nel reato di rapina: si contestava allo stesso di avere accompagnato in scooter il complice nei luogo dove questi di impossessava violentemente di un orologio di pregio attendendo lo stesso e poi dandosi alla fuga.

Veniva riconosciuta anche l'aggravante delle più persone riunite.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sussisterebbe l'aggravante delle più persone riunite in quanto non vi era la prova della distanza tra i due autori del reato e neanche quella della consapevolezza da parte della vittima della loro simultanea presenza nel luogo dove era stata consumata la rapina.

2.1.2. il motivo è inammissibile.

Il collegio ribadisce che, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto.

In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la configurabilità della circostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la condotta minacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata da una sola persona, mentre il complice si trovava a brevissima distanza in macchina ad attenderla (Sez. 2 - , Sentenza n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273520).

Nel caso in esame la "compresenza" dei due autori emerge con chiarezza dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, confermava la valutazione del Tribunale e ribadiva che tra i due imputati vi era una minima distanza durante la rapina (ultima pagina della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

DEPOSITATt) Così deciso in Roma, il giorno 11 gennaio 2022 L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna del ricorrente per concorso nel reato di rapina: si contestava allo stesso di avere accompagnato in scooter il complice nei luogo dove questi di impossessava violentemente di un orologio di pregio attendendo lo stesso e poi dandosi alla fuga. Veniva riconosciuta anche l'aggravante delle più persone riunite. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sussisterebbe l'aggravante delle più persone riunite in quanto non vi era la prova della distanza tra i due autori del reato e neanche quella della consapevolezza da parte della vittima della loro simultanea presenza nel luogo dove era stata consumata la rapina. 2.1.2. il motivo è inammissibile. Il collegio ribadisce che, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la configurabilità della circostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la condotta minacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata da una sola persona, mentre il complice si trovava a brevissima distanza in macchina ad attenderla (Sez. 2 - , Sentenza n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273520). Nel caso in esame la "compresenza" dei due autori emerge con chiarezza dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, confermava la valutazione del Tribunale e ribadiva che tra i due imputati vi era una minima distanza durante la rapina (ultima pagina della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. DEPOSITATt) Così deciso in Roma, il giorno 11 gennaio 2022 L
Sentenza Cassazione n. 03646/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris