CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2025
Cassazione n. 25476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tà del ricorso;lette le conclusioni scritte corredate da nota spese a firma del patrono della parte civile;letta la memoria a firma del difensore dell’imputatoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione delTribunale di Messina in data 27/2/2025 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole deldelitto di truffa, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 700 di multa, con idoppi benefici di legge, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, enunciando i motivi diseguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173, disp.att. cod.proc.pen.2.1 La violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione inordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di truffa.Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell’imputatoper il delitto ascrittogli sulla base del transito sul conto del ricorrente delle somme bonificate daCasiello [OSCURATO:PERSONA] a seguito della condotta truffaldina sebbene risulti accertato che il prevenutonon ha posto in essere gli artifizi e raggiri ai danni della p.o.; non è stata acquisita la prova circail conseguimento di un ingiusto profitto e non sussistono elementi che consentano di ricondurreal medesimo il conto intestato alla Coinbase.2.2 La violazione degli artt. 516,517,521 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazioneper avere la Corte d’Appello ritenuto la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reatoin violazione del principio di correlazione.2.3 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo del reato contestato in assenza di elementi idonei a fondare il dolo diconcorso.2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellacausa di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., avendo la Corte di meritorichiamato l’insidiosità ed offensività della condotta senza tener conto delle deduzioni difensive.2.5 Violazione dell’art. 597 cod.proc.pen. e vizio della motivazione per avere la sentenzaimpugnata ritenuto l’imputato non meritevole delle circostanze attenuanti generiche nonostantele stesse fossero già state riconosciute dal primo giudice.2.6 La violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione dellapena, quantificata in misura superiore al minimo edittale senza tener conto del ruoloeffettivamente svolto dall’imputato nella vicenda delittuosa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile. I motivi primo e terzo che revocano in dubbio la sussistenzadegli elementi costitutivi, d’ordine materiale e psicologico, del reato ascritto sono generici edaspecifici risolvendosi nella mera reiterazione di doglianze già ampiamente scrutinate dalla Cortedi merito e disattese sulla scorta di un percorso argomentativo privo di aporie e frizioni logiche.I giudici d’appello, infatti, hanno dettagliatamente esposto le ragioni (pagg. 4-5) che rendonodel tutto inattendibile la versione accreditata dal ricorrente, evidenziando che le sommebonificate dalla p.o. sono confluite sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] e, subito dopo gli accrediti, invia telematica, tramite IP riferibile all’imputato, sono state in massima parte trasferite ad unaccount Coinbase che gli inquirenti hanno accertato essere stato attivato a nome del ricorrentesulla scorta di documentazione, anche fotografica, che ne attestava l’identità. Né può trascurarsiche, alla luce della documentazione acquisita in atti, consta che dal conto corrente dell’imputato,in epoca antecedente e successiva all’operazione incriminata, risultano effettuati diversi,ulteriori, accrediti verso lo stesso account Coinbase a dimostrazione della consapevolepartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al meccanismo delittuoso.2. Il secondo motivo che denunzia la violazione del principio di correlazione èmanifestamente infondato. Questa Corte con indirizzo costante ritiene che non sussiste laviolazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al qualesia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolodi concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fattoaddebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto dicontinenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (Sez. 2, n. 30488 del09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953 – 01; Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015,Abruzzese, Rv. 263017 – 01). Il principio trova applicazione anche nei casi, come quello dispecie, in cui al concorrente si ascriva la realizzazione di una frazione dell’illecito, (messa adisposizione del conto e dell’account di destinazione delle somme), causalmente rilevante al finedella consumazione del reato in quanto destinata ad inserirsi nel complessivo determinismodell’azione delittuosa. Il motivo pecca, inoltre, di genericità nella misura in cui omette di chiarirequale concreto pregiudizio sarebbe derivato dalla ricostruzione in termini concorsuali dellacondotta, attesa la latitudine della versione difensiva rassegnata in atti.3. Generico e, comunque, destituito di fondamento risulta il quarto motivo con il quale sicensura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolaretenuità del fatto, avendo la Corte di appello disatteso la richiesta difensiva con congruamotivazione, segnalando l’insidiosità e la marcata offensività della condotta oltre che ilsignificativo danno cagionato alla p.o., con valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede.4. I conclusivi motivi relativi alle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sonomanifestamente infondati. Deve anzitutto escludersi che possa ravvisarsi nella specie ladenunziata violazione del divieto di reformatio in pejus in quanto, sebbene la Corte di merito -afronte di un’immotivata richiesta di riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod.pen. (giàapplicate in primo grado) “nella loro massima estensione”- ne abbia argomentatol’immeritevolezza, a detta affermazione è conseguita la conferma della decisione del Tribunale,senza alcun effetto deteriore sotto il profilo sanzionatorio. Infatti, la sentenza impugnata haformulato un giudizio di adeguatezza del trattamento sanzionatorio inflitto, rimarcando ilsignificativo disvalore della condotta, con valutazione insuscettibile di censura in questa sede inquanto congruamente giustificata in aderenza alle risultanze processuali.5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon conseguenti statuizioni di cui all’art. 616 cod.proc.pen. come da dispositivo. All’imputatofanno, altresì, carico le spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civilecostituita, liquidate in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputatoalla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1844,00 oltre accessori di legge.Così deciso in Roma il 5 Giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]