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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14333/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01G2HX7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Bologna con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bologna per il reato di furto pluriaggravato aggravato; - che l'unico motivo di ricorso - a mezzo del quale si deduce violazione dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, in quanto il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione anche quando i motivi difettino di specificità estrinseca, ossia quando non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Rv. 288005) e la Corte d'appello ha fondato il giudizio di inammissibilità, appunto sull'omesso confronto con le plurime ed analitiche ragioni indicate in primo grado a sostegno del giudizio di responsabilità (fondato sulle chiamate in correità del fratello Ciro, debitamente riscontrata), della ritenuta sussistenza dell'aggravante delle persone riunite (alla luce dell'attiva partecipazione di tutti) e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (l'assenza di elementi positivamente valutabili a fronte, a fronte di tutti gli elementi fattuali in precedenza indicati); - che, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01G2HX7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Bologna con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bologna per il reato di furto pluriaggravato aggravato; - che l'unico motivo di ricorso - a mezzo del quale si deduce violazione dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, in quanto il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione anche quando i motivi difettino di specificità estrinseca, ossia quando non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Rv. 288005) e la Corte d'appello ha fondato il giudizio di inammissibilità, appunto sull'omesso confronto con le plurime ed analitiche ragioni indicate in primo grado a sostegno del giudizio di responsabilità (fondato sulle chiamate in correità del fratello Ciro, debitamente riscontrata), della ritenuta sussistenza dell'aggravante delle persone riunite (alla luce dell'attiva partecipazione di tutti) e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (l'assenza di elementi positivamente valutabili a fronte, a fronte di tutti gli elementi fattuali in precedenza indicati); - che, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14333/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris