CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07254/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Messina in data 20/11/2020 [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. 2. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Messina con sentenza del 27/9/2021 ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto all'Accetta, confermando nel resto la sentenza in quella sede impugnata e condannando l'imputato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile. 3. L'Accetta ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale proponendo quattro motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge, per non essersi riconosciuta l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in quanto proveniente da soggetti non legittimati, difettando nelle delibere del C.d.A. della società [OSCURATO:SOCIETA]. e negli artt. 30 e 31 dello statuto sociale da queste richiamate qualsiasi riferimento alla tipologia di reati per i quali si intendeva venisse proposta querela. 3.2. Violazione di legge, con riferimento al mancato riconoscimento della tardività della querela, presentata il 4/9/2013, pur avendo avuto la Compagnia assicuratrice una prima relazione dalla società [OSCURATO:PERSONA] service Group sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.3. Violazione di legge per essersi ritenuto che le lesioni denunciate dall'Accetta fossero riferibili ad eventi precedenti la stipula della polizza. 3.4. Violazione di legge, per non aver fornito la sentenza impugnata alcuna motivazione in ordine all'assunto sostenuto con l'atto di appello, secondo cui i tre medici escussi in dibattimento, tra i quali lo stesso fiduciario dell'[OSCURATO:SOCIETA], avevano confermato la piena compatibilità delle lesioni riportata dall'Accetta con la dinamica del sinistro denunciato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.1. In particolare, è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato, con riferimento alla querela sottoscritta dai dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA]., come l'art. 31 dello statuto sociale di questa attribuiva espressamente ai dirigenti della società, "con firma abbinata fra due di loro", il potere di presentare denunce- querele e, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, contrariamente all'assunto difensivo, la procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e. pertengono all'oggetto sociale (Sez. 2, n, 22506 del 16/07/2020, Rv. 279288, fattispecie relativa proprio alla procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante di una compagnia di assicurazione, utilizzata per la proposizione della querela e la successiva costituzione di parte civile, con riferimento al reato di truffa ai danni dell'assicurazione, ex art.642 cod. pen.; negli stessi termini anche Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016, Rv. 268769). 1.2. Del pari inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, per la sua aspecifictà oltre che per la sua manifesta infondatezza, atteso che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza, laddove questa ha evidenziato che, pur avendo l'[OSCURATO:SOCIETA]. ricevuto già I 22/4/2013 una prima relazione dalla società di servizi assicurativi ed investigativi che aveva incaricato di indagare sul sinistro di cui si tratta, da questa erano emersi solo elementi di sospetto, quali il precedente coinvolgimento dell'Accetta in una pluralità di sinistri e la sua mancata collaborazione agli accertamenti disposti e che, però, solo all'esito degli ulteriori accertamenti, con la relazione finale datata 25/6/2013, la società aveva avuto piena conoscenza del reato, sicché la querela presentata il 4/9/2013, entro il termine di tre mesi da tale conoscenza, doveva ritenersi ampiamente tempestiva: il termine per la presentazione della querela, infatti, decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081). 1.3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, invece, attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, oltre ad essere aspecifici, in quanto non si confrontano con gli assorbenti elementi posti a fondamento della decisione, quali le differenti versioni offerte dal ricorrente e dai testimoni in ordine alla dinamica del sinistro e la pubblicazione di una fotografia che lo ritraeva con il braccio sinistro legato al collo quattro giorni prima della stipulazione della polizza e cinque giorni prima dei due incidenti denunciati. Si tratta, pertanto, di motivi inammissibili, anche perché prospettano una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, riv. 207944). In tema di motivi di ricorso per cassazione, invece, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, .della credibilità, dello spessore della valenza .probatoria del singolo .elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 2. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile costituita, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legg