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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23561/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26540/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tate, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (P.e.c. ), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione; –controricorrente – Oggetto:definizione age- volata avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Si- cilia, sez. staccata di Catania , n. 3248 / 1 5 /20 22 depositata in data 7/4/2022,non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- niarigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n. 6635/6/21,che aveva accolto i l ricors o introduttiv o della società Vi- vaiBarretta S.r.l. volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di ac- certamenton.

TF3030601437/2020 relativ o ad IVA per l’ ann o di im- posta2015.

Con tale atto di impositivo , l'Agenzia delle Entrate contestava alla società, svolgente attività di manutenzione e cura del verde com- presiparchi e giardini, l’inesistenza soggettiva delle operazioni pas- siveintercorse con la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Per l’ef- fetto,veniva recuperata la relativa IVA, ritenuta indebitamente de- trattaper euro 82.250,00 e venivano irrogate le relative sanzioni.

Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della contri- buente,ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse for- nitoprova della conoscenza o conoscibilità da parte della società ri- corrente di aver partecipato a una attività di evasione di imposta posta in essere dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e che la ricorrenteavesse provato che i rapporti commerciali erano esistenti.

Ilgiudice d’appello confermava integralmente tale decisione.

Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- ziadelle Entrate , affidato a d un unico motiv o , cui replica la contri- buente con controricors o .

Parte contribuente deposita not e con provadel perfezionamento della definizione agevolata della lite.

Consideratoche:1.

Con note di deposito del 24.1.2024 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]la società con- tribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.

Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

2. La contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta pre- sentazione in via telematica di taledomanda, nonché la ricevuta del versamento delle rat e e non risulta, allo stato, notificato alcun di- niego della definizione.

3. Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiaratal’estin- zione del processo.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.

4. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizione agevolata,si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

La Corte: dichiaraestinto il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26540/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tate, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (P.e.c. ), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione; –controricorrente – Oggetto:definizione age- volata avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Si- cilia, sez. staccata di Catania , n. 3248 / 1 5 /20 22 depositata in data 7/4/2022,non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- niarigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n. 6635/6/21,che aveva accolto i l ricors o introduttiv o della società Vi- vaiBarretta S.r.l. volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di ac- certamenton. TF3030601437/2020 relativ o ad IVA per l’ ann o di im- posta2015. Con tale atto di impositivo , l'Agenzia delle Entrate contestava alla società, svolgente attività di manutenzione e cura del verde com- presiparchi e giardini, l’inesistenza soggettiva delle operazioni pas- siveintercorse con la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Per l’ef- fetto,veniva recuperata la relativa IVA, ritenuta indebitamente de- trattaper euro 82.250,00 e venivano irrogate le relative sanzioni. Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della contri- buente,ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse for- nitoprova della conoscenza o conoscibilità da parte della società ri- corrente di aver partecipato a una attività di evasione di imposta posta in essere dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e che la ricorrenteavesse provato che i rapporti commerciali erano esistenti. Ilgiudice d’appello confermava integralmente tale decisione. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- ziadelle Entrate , affidato a d un unico motiv o , cui replica la contri- buente con controricors o . Parte contribuente deposita not e con provadel perfezionamento della definizione agevolata della lite. Consideratoche:1. Con note di deposito del 24.1.2024 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]la società con- tribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 2. La contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta pre- sentazione in via telematica di taledomanda, nonché la ricevuta del versamento delle rat e e non risulta, allo stato, notificato alcun di- niego della definizione. 3. Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiaratal’estin- zione del processo. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22. 4. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizione agevolata,si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. La Corte: dichiaraestinto il p
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