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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 2022

Cassazione n. 26633/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna riportata dalla predetta in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi motivazionali circa l'affermazione della responsabilità dell'odierna ricorrente, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. è manifestamente infondato; in effetti, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità, "è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori" (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012 Rv. 256190 - 01); nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale riteneva provata la manomissione del contatore mediante "rottura della vite per poter inserire il cavo"; rilevato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'ammissione ex art. 507 cod. proc. pen. del teste [OSCURATO:PERSONA], disposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non è consentito in sede di legittimità perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del travisamento della prova circa l'affermazione di responsabilità della ricorrente, risulta generico, nella misura in cui appare meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, a pag. 3 e 4 del provvedimento impugnato, si diffonde sulla circostanza "che il contatore manomesso serviva esclusivamente l'appartamento dalla predetta occupato"; appurato che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna riportata dalla predetta in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi motivazionali circa l'affermazione della responsabilità dell'odierna ricorrente, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. è manifestamente infondato; in effetti, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità, "è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori" (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012 Rv. 256190 - 01); nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale riteneva provata la manomissione del contatore mediante "rottura della vite per poter inserire il cavo"; rilevato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'ammissione ex art. 507 cod. proc. pen. del teste [OSCURATO:PERSONA], disposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non è consentito in sede di legittimità perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del travisamento della prova circa l'affermazione di responsabilità della ricorrente, risulta generico, nella misura in cui appare meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, a pag. 3 e 4 del provvedimento impugnato, si diffonde sulla circostanza "che il contatore manomesso serviva esclusivamente l'appartamento dalla predetta occupato"; appurato che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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