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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 37625/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Salerno dichiarava inammissibili le richieste di semilibertà e detenzione domiciliare formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

A ragione della decisione poneva l'operatività della preclusione di cui all'art. 58-quater, comma 7-bis, legge n. 354 del 1975 (Ord. pen.) .

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con rituale ministero difensivo, e - con un unico, articolato motivo - deduce la violazione degli artt. 47-ter, 50 e 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen.

Lamenta che, nel caso di specie, erroneamente sarebbe stata invocata la preclusione di cui all'art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. peri., poiché l'istanza si riferisce a misure alternative diverse da quella precedentemente applicata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 31 dicembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha riscontrato la carenza di interesse poiché, come risulta dall'accesso al Dap, il ricorrente, successivamente al ricorso (e, segnatamente il 12 gennaio 2023), è stato rimesso in libertà per espiazione della pena.

Vi è, dunque, sopravvenuta carenza di interesse poiché al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, richiamandosi in questa sede che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez.

U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976).

Da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e, a detta declaratoria, non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva scarcerazione per espiazione della pena, non configura un'ipotesi di soccombenza e, conseguentemente, non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 4, n. 45618 dell'11/11./2021, Pujia, Rv.282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, RV. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.T.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Salerno dichiarava inammissibili le richieste di semilibertà e detenzione domiciliare formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione poneva l'operatività della preclusione di cui all'art. 58-quater, comma 7-bis, legge n. 354 del 1975 (Ord. pen.) . 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con rituale ministero difensivo, e - con un unico, articolato motivo - deduce la violazione degli artt. 47-ter, 50 e 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen. Lamenta che, nel caso di specie, erroneamente sarebbe stata invocata la preclusione di cui all'art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. peri., poiché l'istanza si riferisce a misure alternative diverse da quella precedentemente applicata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 31 dicembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha riscontrato la carenza di interesse poiché, come risulta dall'accesso al Dap, il ricorrente, successivamente al ricorso (e, segnatamente il 12 gennaio 2023), è stato rimesso in libertà per espiazione della pena. Vi è, dunque, sopravvenuta carenza di interesse poiché al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, richiamandosi in questa sede che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). Da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e, a detta declaratoria, non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva scarcerazione per espiazione della pena, non configura un'ipotesi di soccombenza e, conseguentemente, non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 4, n. 45618 dell'11/11./2021, Pujia, Rv.282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, RV. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere este
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