CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 10093/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRENTO, con sentenza in data 31/03/2021, confermava la, condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRENTO, in data 29/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, il quale ha successivamente rinunciato all'impugnazione, ciò che la rende inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d) cpp. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]