CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 43580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del decreto di perquisizione e sequestro con tutte le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano applicava al ricorrente la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato allo stesso ascritto (art. 628 cod. pen.) con sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma terzo, cod. pen. e condanna al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto assenza e difetto di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità e alla mancata considerazione della ricorrenza di qualsivoglia causa di non punibilità o esclusione del reato, nonché mancanza di autonoma valutazione degli elementi rilevanti al fine dell'accertamento del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (da ultimo Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Nel caso in esame il ricorrente ha presentato un motivo di ricorso non solo del tutto generico ed aspecifico quanto alla ricorrenza di responsabilità, non ammesso in questa sede, ma ha anche ripetutamente richiamato l'omessa considerazione di cause di non punibilità o esclusione del reato, introducendo dunque motivi non consentiti in questa sede, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. 4. L'inammissibilità deve quindi essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto di cui agli artt. 448, comma 2-bis e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con estensione delle procedura senza formalità a tutte le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen. a prescindere da quale sia la causa di inammissibilità da dichiararsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]