CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 41574/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalle terze interessate [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/05/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, per quanto in questa sede di interesse, ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte dalle terze interessate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 11 aprile 2022 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con il quale sono state sottoposte a sequestro la somma di euro 1.980 e l'autovettura marca KIA tg. [OSCURATO:TARGA] per difetto di procura speciale da parte del difensore. 2. Avverso la ordinanza con unico atto ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle predette terze interessate deducendo violazione degli artt. 100, 122 e 321 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dovendosi riconoscere qualità di procura speciale all'atto in cui le terze interessate conferivano allo stesso difensore la nomina fiduciaria ed il potere di rappresentanza "nella procedura volta all'ottenimento del dissequestro della somma di denaro nonché della autovettura sottoposta a vincolo ablativo" non rilevando che l'atto fosse precedente al provvedimento impugnato. 3.11 procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-1. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti. 2. Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame delle indicate terze interessate sul rilievo di non poter riconoscere la procura speciale negli atti di nomina effettuati il 22 febbraio 2022 dalle ricorrenti "ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c.p.p." dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale loro difensore non facendosi alcun riferimento al provvedimento impugnato, emesso due mesi dopo. 3. E' stato condivisibilmente affermato in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668). 4. Nell'alveo del predetto indirizzo, in particolare, deve affermarsi che ai fini del rilascio della procura per stare in giudizio non è necessaria l'indicazione del provvedimento da impugnare né che l'atto intervenga dopo la emissione dello stesso provvedimento. Alcun riferimento è operato dall'art. 100 cod. proc. pen., invero, al provvedimento da impugnare richiedendo la disposizione, per le parti private diverse dall'imputato, soltanto che il difensore sia munito di procura speciale per stare in giudizio. Anche l'art. 122 cod. proc. pen. - riguardante la procura ad acta - non prevede tra i requisiti richiesti a pena di inammissibilità l'indicazione del provvedimento da impugnare ma solo "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce". 5. L'atto rilasciato dalle ricorrenti all'avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando l'oggetto (nella specie, somma di denaro e autovettura sequestrate) in relazione al quale il potere di rappresentanza giudiziale era conferito, in uno al distinto ancorchè contestuale mandato difensivo, ha soddisfatto, pertanto, le condizioni richieste dalla legge per la corretta instaurazione del giudizio cautelare dinanzi al Tribunale. 6. Il Tribunale, pertanto, ha erroneamente negato il difetto di rappresentanza al nominato difensore ed alla censura consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 3