CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14017-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro M_ARCONI [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2089/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 03/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] srl, proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso la cartella di pagamento emessa all'esito di un controllo automatizzato ex art 36 bis dPR 60C1/73, per il recupero delle imposte dichiarate e non versate per l'anno 2004. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando dovute le solo imposte, per l'importo che sarebbe stato stabilito dal giudice penale, ritenendo inapplicabili le sanzioni per assenza di dolo 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, per quanto di interesse in questa sede, confermaVo, le argomentazioni del giudice di primo grado in punto di esclusione delle sanzioni. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. La contribuente non ha svolto attività difensive. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l'Ufficio denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.lvo 472/97, in relazione all'art. Ric. 2020 n. 14017 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- 360 10 comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenuto inapplicabili le sanzioni sulla scorta della mancanza di dolo, senza accertare l'insussistenza anche della colpa. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.lvo 4:72/97 e 1 I. 423/1995, in relazione all'ad 360 1 comma nr. 3 cpc, in quanto la CTR, in applicazione della normativa di settore avrebbe dovuto disporre la sospensione delle riscossione invece di annullare l'atto di irrogazione delle sanzioni. 2.1 Il primo motivo, con il quale si censura la ratio decidendi della sentenza che ha disconosciuto le sanzioni per assenza di dolo, è fondato. 2.2 Ai sensi dell'art. 5 1° comma d.lvo 472/97 <<Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.>>. 2.3 La surrichiamata disposizione estendendo alle sanzioni tributarie il medesimo il principio generale sancito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta, anche, la consapevolezza del contribuente, al quale deve potersi imputare un comportamento quanto meno negligente, ancorchè non necessariamente doloso. E', pertanto sufficiente, ai fini dell'assoggettamento a sanzione tributaria, una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o tantomeno di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere di provare il contrario (così sostanzialmente, in motivazione, Cass. n. 14042 del Ric. 2020 n. 14017 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- 03/08/2012; cfr. Cass. n. 13068 del 15/06/2011; Cass. n. 22890 del 25/10/2006; sulla non necessità di un intento fraudolento si veda anche Cass. n. 4171 del 20/02/2009; in termini infine vedasi Cass. n. 22329/2018). 2.4 Ha, quindi, errato la CTR nel ritenere esclusa la sanzione, sul semplice presupposto della mancanza di dolo senza il benché minimo accertamento sull'elemento della colpa, sotto il profilo della culpa in vigilando, essendo stato dedotto dal contribuente il comportamento infedele del consulente fiscale. 3 Il secondo motivo è anch'esso fondato. 3.1 L'art 6 comma 3 d.lvo 472/97 stabilisce che «Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi>>. 3.2 Anche in questo caso la CTR non ha svolto alcuna indagine sulla natura e sul contenuto della denuncia presentata dal contribuente nei confronti del professionista infedele e sull'esito del procedimento penale limitandosi a richiamare la sentenza penale nr 353/09, prodotta nel giudizio di primo grado di assoluzione dal dia reato di omesso versamento dei contributi INPS, di assoluzione <<espressa sulla scorta delle risultanze istruttorie che, conferendo attendibilità alla tesi difensiva di ribaltamento della responsabilità sui due consulenti, non evidenziavano prove sulla presenza del dolo a carico di [OSCURATO:PERSONA]>>( cfr. pag. 2 della sentenza della CTP). L'accertamento del giudice penale se consente di ritenere non ravvisabile in capo al legale rappresentante della società il dolo non esclude la sussistenza di condotte negligenti sotto il profilo della culpa in eligendo o in vigilando. Ric. 2020 n. 14017 sez. MT - ud. 23-02-2022 -4- 4 Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi ai suesposti principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2022 DEPC .TO !N CANCELLE