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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 20599/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito.

In particolare, incensurabile è la ritenuta consumazione della condotta sia in luogo pubblico ed alla presenza di più soggetti (pubblica via), sia in luogo aperto al pubblico in presenza di personale ivi addetto (locali della Questura); come pure incensurabile è la valenza offensiva delle espressioni pronunciate nei confronti dei due agenti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] )g- c E; - 2-5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare, incensurabile è la ritenuta consumazione della condotta sia in luogo pubblico ed alla presenza di più soggetti (pubblica via), sia in luogo aperto al pubblico in presenza di personale ivi addetto (locali della Questura); come pure incensurabile è la valenza offensiva delle espressioni pronunciate nei confronti dei due agenti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] )g- c E; - 2-5
Sentenza Cassazione n. 20599/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris