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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09231/2026

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o la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato, a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Lia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], in difesa della Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto dei ricorsi degli imputati e deposita conclusioni scritte e nota spese; udito l'[OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito l'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata a seguito della sentenza resa da Sez.2, n.37104 del 13/6/2023, con la quale veniva disposto: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’annullamento con rinvio in relazione al reato associativo contestato al capo A); nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al solo trattamento sanzionatorio e con specifico riguardo ai limiti edittali di pena applicabili ratione temporis.

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato associativo, rideterminando la pena nei confronti di tutti gli imputati, tenendo conto dei limiti edittali previsti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in epoca precedente rispetto alle modifiche normative introdotte nel 2015.

3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato associativo.

In particolare, si contesta che la Corte di appello avrebbe eluso le indicazioni fornite nella sentenza rescindente, valorizzando quanto riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nonostante le sue dichiarazioni fossero del tutto generiche e non considerando che l’attendibilità del predetto era stata esclusa in plurime sentenze definitive.

Alcuna conferma poteva essere tratta dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Morando, posto che questi aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni, risultando per ciò solo inattendibile.

La Corte di appello non aveva tenuto conto dell’assoluzione dell’imputato, sempre dal medesimo reato associativo, intervenuta nel 2006 con sentenza passata in giudicato.

Era stata valorizzata, invece, la condotta contesta al capo m) per la quale l’assoluzione pronunciata in questo procedimento era divenuta definitiva.

Peraltro, i fatti descritti in tale imputazione, per espressa indicazione contenuta nella sentenza rescindente, non fornivano elementi utili ai fini della prova dell’appartenenza all’associazione.

Ad analoga conclusione doveva giungersi anche in merito alla condotta estorsiva contesta al capo n) – per la quale è intervenuta condanna definitiva – trattando di fatti che, di per sé, non dimostrano inequivocabilmente l’appartenenza all’associazione.

3.2. Con il secondo motivo, si censura l’avvenuto riconoscimento dell’aggravante della disponibilità di armi, attribuita all’imputato sulla base dell’indimostrata massima di esperienza secondo cui le mafie storiche hanno per consuetudine tale disponibilità, senza tener conto che, nel caso di specie, non vi era alcuna prova di ciò, né in relaziona all’associazione in quanto tale, né con riferimento alla consapevolezza in capo all’imputato.

3.3. Con il terzo motivo, si contesta l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena.

3.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca, disposta ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto che la società era frutto dell’attività associativa, senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione al riguardo, avendo la Corte di appello dedicato alla questione una locuzione scarna e generica, tale da far ritenere la motivazione del tutto apparente.

4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due distinti ricorsi che, in considerazione dell’identità delle questioni proposte, possono essere congiuntamente sintetizzati.

4.1. I difensori del ricorrente deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata in relazione al reato associativo.

La Corte di appello, infatti, si sarebbe limitata a prendere come riferimento i limiti edittali previsti ante 2015, per poi determinare la pena base in 12 anni di reclusione e, quindi, in misura significativamente superiore al minimo edittale pari a 9 anni.

A fronte di tale discostamento, la Corte di appello si sarebbe limitata a far riferimento alla “posizione del prevenuto nella consorteria”, senza fornire alcuna ulteriore motivazione rispetto alla scelta compiuta.

Peraltro, la scelta di fissare in 12 anni di reclusione la pena base, risulterebbe incongrua rispetto alla quantificazione più favorevole operata in relazione ad altri coimputati – in particolare [OSCURATO:PERSONA] – aventi una posizione sostanzialmente equiparabile a quella di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Ulteriore motivo di ricorso per vizio di motivazione è stato proposto in relazione al riconoscimento della recidiva, rispetto alla quale non è stata fornita alcuna motivazione, essendosi il giudice di merito limitato a richiamare quanto statuito nella precedente senza di appello oggetto di annullamento.

4.3. Infine, si contesta anche l’aumento disposto a titolo di continuazione in assenza di qualsivoglia motivazione sul punto.

5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un unico motivo di ricorso, per vizio di motivazione e violazione di legge, in ordine al riconoscimento e alla quantificazione dell’aumento disposto a titolo di recidiva.

La Corte di appello, oltre a non fornire alcuna giustificazione per l’aumento pari ad 1 anno e 6 mesi, aveva omesso di valutare che tra la data della pronuncia e le precedenti condanne era intercorso un lasso temporale ampio e che l’aumento era, in misura percentuale, superiore rispetto a quello che era stato disposto con la sentenza successivamente annullata.

Infine, si evidenzia come il procedimento di calcolo della pena non risulterebbe chiaro, essendosi indicata prima la pena finale (7 anni) e poi la pena base (9 anni), senza specificare l’entità dell’aumento per la recidiva che, infatti, era desumibile esclusivamente in via indiretta, tenendo conto della riduzione per il rito.

6. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti da difensori diversi, sono stati depositati ricorsi di identico contenuto e, quindi, congiuntamente sintetizzabili.

6.1. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena, quantificata senza l’indicazione dei parametri valutativi utilizzati, pur a fronte della determinazione della pena in misura considerevolmente superiore al minimo edittale.

7. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi di ricorso.

7.1. Con il primo motivo si censura la determinazione della pena con specifico riferimento alla diversità di trattamento rispetto ad altri coimputati (in particolare [OSCURATO:PERSONA]) in posizione similare, nonché l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Corte di appello avrebbe valorizzato un risalente precedente per minaccia, nonostante fosse stata esclusa la recidiva, inoltre, mentre per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] erano state positivamente valutate le condizioni di salute, di tale elemento non si era tenuto conto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi avesse documentato un ricovero d’urgenza per Covid- 19 e un più generale stato depressivo. 7.2 Con il secondo motivo si censura l’esclusione delle attenuanti generiche con specifico riferimento all’omessa valutazione degli elementi favorevoli addotti dalla difesa con la memoria del 5 luglio 2025.

In particolare, sottolinea la difesa come [OSCURATO:PERSONA] fosse sostanzialmente estraneo alle logiche associative, tant’è che si era in più occasioni rivolto all’autorità giudiziaria per tutelare i propri interessi.

Anche dall’esame della ricostruzione dei fatti addebitati a [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe un suo ruolo del tutto marginale, il che avrebbe ampiamente giustificato il riconoscimento delle generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, ad eccezione di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati.

2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

2.1. Occorre prendere le mosse dalla sentenza rescindente, con la quale era stato disposto l’annullamento con rinvio, relativamente al reato associativo contestato al capo A), sul presupposto che: -non si era tenuto conto dell’assoluzione, pronunciata sempre con riguardo al reato associativo, intervenuta nel 2006; -i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito, peraltro in modo generico, fatti sicuramente antecedenti al 2006; -le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] risalivano ad un’epoca coeva o di poco successiva a quella rispetto alla quale era intervenuta l’assoluzione; -Marando era stato sentito nel 2009 e, successivamente, aveva totalmente ritrattato, tant’è che nei suoi confronti era stato revocato il programma di protezione; -nel caso di intervenuta assoluzione per il reato associativo, le dichiarazioni dei collaboratori sono rilevanti nella misura in cui forniscano elementi attualizzati al periodo della successiva contestazione; -i fatti oggetto dell’imputazione formulata sub capo M), per i quali è intervenuta assoluzione, erano stati ritenuti dimostrativi dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione sulla base di una valutazione manifestamente contraddittoria, non considerandosi che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’appalto senza l’appoggio della locale di ‘ndrangheta di Natili, tant’è che per poter svolgere il lavoro aveva dovuto “pagare qualcosa per mettersi a posto”, il che dimostrerebbe al più una condotta di connivenza, ma non certo di appartenenza al sodalizio (così pag.148); -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non erano state accertate condotte di “militanza associativa”, potendosi al più ravvisare la figura dell’imprenditore colluso (pg. 149).

2.2. A fronte di tali indicazioni, estremamente puntuali e vincolanti per l’iter che il giudice del rinvio era tenuto a seguire, la Corte di appello ha escluso dalla valutazione le dichiarazioni rese dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto sicuramente riferite ad un periodo antecedente a quello oggetto di esame.

Nel resto, il giudice del rinvio si è limitato a riproporre il medesimo schema argomentativo che era stato già ritenuto contraddittorio dalla sentenza rescindente.

In particolare, viene valorizzato quanto dichiarato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], secondo cui nel 2008 aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] a Volpiano e, in quell’occasione, il predetto si sarebbe complimentato con [OSCURATO:PERSONA] per la recente affiliazione.

Il collaborante ha aggiunto che, in carcere, aveva appreso da altri che [OSCURATO:PERSONA] era divenuto il capo della locale di Platì.

Con riguardo alle dichiarazioni rese da Marando, si sottolinea come quest’ultimo avrebbe confermato l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla locale di Platì.

2.3. Nella consapevole e dichiarata genericità delle dichiarazioni rese dai collaboranti, la Corte di appello ha ricostruito l’intera vicenda oggetto del capo M), relativa all’aggiudicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un appalto in una zona sottoposta al controllo della locale di Natile, per desumerne elementi certi a favore dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di ‘ndrangheta.

2.4. Ritiene questa Corte che il percorso motivazionale seguito dal giudice di appello ha sostanzialmente riproposto i medesimi argomenti che erano stati già ritenuti inidonei a sorreggere la conferma della sentenza di condanna.

A ben vedere, la Corte di appello non si è in alcun modo confrontata con la genericità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur riferendo di un episodio specifico e potenzialmente significativo, non ha fornito elementi ulteriori tali da poter ritenere l’effettiva appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione.

Ancor meno rilevante è la dichiarazione resa da Marando, in relazione al quale non è stata compiuta alcuna specifica valutazione di attendibilità, nonostante si dia atto che il predetto ha successivamente ritrattato le dichiarazioni rese.

A ciò occorre aggiungere che la difesa aveva indicato plurimi elementi idonei a confutare il giudizio di attendibilità soggettiva dei predetti collaboratori, senza che di tali doglianze la Corte di appello si sia fatta carico. 2.5.

L’obiettiva debolezza degli apporti conoscitivi forniti dai collaboratori non ha trovato idonea integrazione nell’individuazione di riscontri oggettivi.

La Corte di appello affida la propria ricostruzione all’episodio oggetto del capo M) di imputazione, ritenendolo di per sé altamente dimostrativo dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione.

Deve evidenziarsi, però, che in tal modo il giudice del rinvio ha sostanzialmente eluso le puntuali e specifiche indicazioni fornite a tal riguardo nella sentenza rescindente.

Ferma restando la ricostruzione storica dei fatti, la sentenza rescindente aveva chiaramente precisato che il ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa all’appalto di lavori da eseguirsi nel territorio di Natile non era in alcun modo dimostrativo dell’appartenenza al sodalizio ma, anzi, si poneva sostanzialmente in antitesi rispetto a tale ipotesi.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA], per poter eseguire i lavori, si fosse dovuto “mettere a posto” con la locale di Natile dimostrava non già l’intraneità al contesto ‘ndranghetistico, ma al più una contiguità con tali ambienti.In sostanza, la vicenda in questione riguarderebbe lo sconfinamento di un imprenditore, radicato su altro territorio, che si era aggiudicato un appalto di lavori che, negli auspici della locale di Natile, doveva esser eseguito da un’impresa locale.

Nel momento in cui la Corte di cassazione ha escluso che in tale vicenda si potesse desumere, senza incorrere nel vizio di manifesta contraddittorietà, la prova dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto individuare – ove desumibile dalle prove – un diverso percorso argomentativo.

2.6. In buona sostanza, la Corte di appello si è limitata a prendere atto che i predetti collaboratori hanno indicato [OSCURATO:PERSONA] quale appartenente al sodalizio, ma in tal modo ha del tutto omesso di considerare che non è stata descritta alcuna condotta specifica denotante tale intraneità.

Quanto detto consente di ridimensionare la convergenza delle dichiarazioni, dovendosi ribadire che le plurime chiamate in correità possono fungere da reciproco riscontro, purché la loro convergenza valga a dimostrare non un generico "status" di appartenenza, bensì il contributo dinamico fornito dal soggetto al sodalizio (Sez.6, n. 21292 del 7/3/2025, Oliverio, Rv.288182).

Né gli argomenti svolti in relazione alle condotte di cui ai capi M) e N), possono ritenersi di per sé sufficienti a far ritenere provata la partecipazione al reato associativo.In relazione a tali aspetti, infatti, la sentenza impugnata non si è attenuta al principio secondo cui il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n.34794 del 19/5/2017, Rv. 271345).

Quanto detto consente di ritenere che il quadro probatorio, così come ricostruito nella sentenza rescindente, non ha fornito elementi certi a sostegno della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio.

Nel caso di specie, infatti, difetta la prova di una condotta di partecipazione comportante un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670; si veda anche Sez.U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889).

2.7. L’unico argomento che, al netto delle considerazioni sopra svolte, mantiene un’obiettiva valenza indiziaria, è costituito dalla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l’estorsione contestata al capo N), commessa ai danni dell’impresa [OSCURATO:SOCIETA]., costretta a rifornirsi di calcestruzzo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].

Rileva la Corte di appello che le intimidazioni rivolte all’imprenditore vittima di estorsione, sicuramente poste in essere da appartenenti all’associazione di ‘ndrangheta che si spartivano le commesse sui territori di loro competenza, risulterebbe giustificate esclusivamente ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] fosse un imprenditore organico al sodalizio.

Si tratta di un argomento che, invero, era stato già posto a fondamento della sentenza di appello successivamente annullata.

A tal proposito, la sentenza rescindente aveva stigmatizzato il fatto che l’estorsione descritta al capo N) consentiva di individuare [OSCURATO:PERSONA] quale «imprenditore "favorito" nella spartizione degli appalti in un contesto territoriale in cui tale pratica risulta in sostanza imposta ma, tuttavia, non automaticamente in grado di dimostrarne la diretta partecipazione al sodalizio» (pag.149).

Il passaggio argomentativo è assolutamente chiaro, richiamando la distinzione tra l’imprenditore colluso con ambienti malavitosi rispetto all’appartenente al sodalizio, per poi ritenere che la vicenda in esame aveva una valenza non univoca, essendo compatibile con entrambe le ipotesi.

Tale incertezza non risulta esser stata in alcun modo superata dalla Corte di appello che ha meramente aderito alla tesi già fatta propria nella sentenza di primo grado e, poi, in quella di appello oggetto di annullamento.

Invero, la sentenza rescindente, richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi in relazione alla figura dell’imprenditore colluso ed alla possibile configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, aveva espressamente indicato al giudice del rinvio un ambito privilegiato di rivalutazione della condotta che, invece, è rimasto del tutto insondato.

A ben vedere, la Corte di appello, oltre a rivalutare la sussistenza di elementi – ulteriori rispetto a quelli già ritenuti insufficienti – per ritenere provata la partecipazione all’associazione, avrebbe dovuto verificare se, a fronte di accertati e stretti rapporti con gli ambienti criminali operanti sul territorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse ipotizzabile la derubricazione del reato nell’ipotesi del concorso esterno.In tal senso depone, chiaramente, il richiamo alla giurisprudenza secondo cui integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (ex multis Sez.6, n.32384 del 27/3/2019, Putrino, Rv. 276474).

2.8. Le considerazioni svolte conducono necessariamente all’annullamento della sentenza impugnata, dovendo il giudice del rinvio nuovamente valutare l’esistenza di elementi – ulteriori e non meramente sovrapponibili a quelli già ritenuti insufficienti – per affermare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione, valutando altresì se, in alternativa, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] possa essere ricondotto alla figura dell’imprenditore colluso, verificando in tal caso la sussistenza dei presupposti per configurare l’ipotesi del concorso esterno nel reato associativo.

2.9. L’annullamento con rinvio in relazione al reato associativo determina l’assorbimento del motivo concernente l’aggravante di cui all’art.416-bis, comma 4, cod. pen., pur essendo opportuno segnalare fin da ora che, ove si dovesse ritenere configurabile l’ipotesi del concorso esterno nel reato associativo, il riconoscimento dell’aggravante richiederebbe una verifica stringente in ordine alla consapevolezza, da parte del concorrente esterno, della disponibilità delle armi in capo all’associazione.

2.10. L’annullamento con rinvio comporta anche l’assorbimento del motivo concernente la confisca disposta ai sensi dell’art. 416-bis, comma 7, cod. pen., peraltro disposta sulla base di una motivazione apparente che avrebbe condotto in ogni caso all’annullamento di tale statuizione.

2.11. Il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha correttamente valorizzato il contesto delinquenziale nell’ambito del quale la residua condotta illecita (capo N) risulta esser stata commessa, né, del resto, è stato individuato un concreto ed oggettivo fattore idoneo a giustificare il riconoscimento dell’attenuante.

Parimenti infondate sono le doglianze relative alla quantificazione della pena per il reato di estorsione, ritenuto più grave.

Il giudice di appello, infatti, ha compiuto una valutazione globale della condotta, individuando elementi oggettivi idonei a giustificare il discostamento dal minimo della pena edittale.

Ne consegue che la pena irrogata in relazione al reato di estorsione contestato al capo N) deve ritenersi definitiva, posto che l’eventuale successiva condanna per il reato associativo potrà comportare esclusivamente un aumento a titolo di continuazione, essendo stato già indicato quale reato più grave quello di estorsione.

3. I motivi di ricorso proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente per quanto concerne le censure relative alla determinazione della pena base.

I ricorrenti si dolgono dell’omessa motivazione circa i criteri che avrebbero condotto la Corte di appello a discostarsi, significativamente, dal minimo edittale, non ritenendo sufficiente il mero richiamo del ruolo svolto nell’ambito del sodalizio.

Si tratta di una doglianza generica, posto che la Corte di appello – sia pur con motivazione sintetica – ha indicato quale tra i criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. fosse quello prescelto per procedere alla determinazione della pena.

Far riferimento al ruolo associativo implica un dichiarato riferimento alla gravità della condotta, posto che la maggiore o minore rilevanza ricoperta dai singoli partecipi ben può costituire un elemento distintivo dell’apporto fornito.

Quanto detto comporta che i ricorrenti, per confutare la quantificazione della pena, non potevano limitarsi a dedurre la genericità del criterio indicato dal giudice di merito, bensì avrebbero dovuto specificare che il ruolo da ciascuno svolto non presentava connotazioni tali da consentire di desumere una particolare gravità della condotta.

In mancanza di qualsivoglia specifica deduzione sul punto, i ricorsi risultano generici e, pertanto, inammissibili.

Per quanto concerne, più nello specifico, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve anche segnalarsi che la pena irrogata (anni 10 di reclusione) si discosta in misura marginale dal minimo editale, siccchè l’onere motivazione deve ritenersi affievolito e sicuramente assolto dal giudice del merito, per le ragioni anzidette, tanto più che già nella sentenza rescindente si dava atto che [OSCURATO:PERSONA] non poteva affatto considerarsi quale una figura marginale, stante il contenuto dell’intercettazioni dalla quale emergeva la vicinanza ai vertici associativi (così pg.162).

4. I restanti motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e relativi al riconoscimento della recidiva e all’aumento disposto a titolo di continuazione, sono inammissibili.

Deve evidenziarsi, infatti, come la recidiva non era oggetto del giudizio di rinvio, posto che tale motivo era stato già rigettato con la sentenza rescindente (si veda punto 9.6, pg. 117), sicchè il giudice del rinvio non poteva discostarsi da tale statuizione.

Analoghe considerazioni valgono per l’aumento disposto a titolo di continuazione con i fatti giudicati nel processo “Valanidi”.

Si tratta di una censura che era stata già affrontata e negativamente risolta dalla sentenza rescindente, con la quale si era ritenuto del tutto congruo l’aumento disposto a titolo d continuazione (punto 9.8, pg.118), il che preclude la riproposizione della questione.

5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un ulteriore motivo con riguardo all’esclusione delle generiche.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello valorizzato – con motivazione certamente non illogica o contraddittoria - il precedente per minaccia e l’assenza di elementi positivi, senza che possa sovvertire la logicità della decisione il mero fatto che il precedente per minacce è risalente nel tempo.

Parimenti non incide sulla tenuta della motivazione la comparazione con altro coimputato ([OSCURATO:PERSONA]) per il quale le attenuanti sono state riconosciute sulla base di circostanze personali, quali l’età e le croniche condizioni di salute, certamente non sussistenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che le posizioni dei due imputati sono nettamente differenti e, quindi, la diversità del trattamento sanzionatorio non è dimostrativa di una illogica valutazione dei presupposti richiesti per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

6. Per quanto concerne, infine, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], se ne rileva la manifesta infondatezza in merito alla quantificazione della pena, essendo stata questa determinata nel minimo edittale pari a 9 anni di reclusione.

Per quanto attiene al riconoscimento della recidiva, si rileva che il motivo non era stato dedotto nel primo ricorso per cassazione, sicchè la questione deve ritenersi preclusa, posto che l’annullamento con rinvio è stato disposto unicamente al fine di individuare la corretta cornice edittale applicabile al reato associativo ratione temporis.

Né è sostenibile che l’annullamento per la rideterminazione della pena comporti in ogni caso la necessità di una nuova statuizione anche sulle aggravanti, stante l’autonomia di queste ultime, il cui riconoscimento – ove non impugnato – deve ritenersi definitivo.

7. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla base dei principi indicati in motivazione.

I ricorsi dei restanti imputati devono essere dichiarati inammissibili e i predetti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.

P.Q.M Annull

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato, a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Lia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], in difesa della Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto dei ricorsi degli imputati e deposita conclusioni scritte e nota spese; udito l'[OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito l'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata a seguito della sentenza resa da Sez.2, n.37104 del 13/6/2023, con la quale veniva disposto: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’annullamento con rinvio in relazione al reato associativo contestato al capo A); nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al solo trattamento sanzionatorio e con specifico riguardo ai limiti edittali di pena applicabili ratione temporis. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato associativo, rideterminando la pena nei confronti di tutti gli imputati, tenendo conto dei limiti edittali previsti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in epoca precedente rispetto alle modifiche normative introdotte nel 2015. 3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato associativo. In particolare, si contesta che la Corte di appello avrebbe eluso le indicazioni fornite nella sentenza rescindente, valorizzando quanto riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nonostante le sue dichiarazioni fossero del tutto generiche e non considerando che l’attendibilità del predetto era stata esclusa in plurime sentenze definitive. Alcuna conferma poteva essere tratta dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Morando, posto che questi aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni, risultando per ciò solo inattendibile. La Corte di appello non aveva tenuto conto dell’assoluzione dell’imputato, sempre dal medesimo reato associativo, intervenuta nel 2006 con sentenza passata in giudicato. Era stata valorizzata, invece, la condotta contesta al capo m) per la quale l’assoluzione pronunciata in questo procedimento era divenuta definitiva. Peraltro, i fatti descritti in tale imputazione, per espressa indicazione contenuta nella sentenza rescindente, non fornivano elementi utili ai fini della prova dell’appartenenza all’associazione. Ad analoga conclusione doveva giungersi anche in merito alla condotta estorsiva contesta al capo n) – per la quale è intervenuta condanna definitiva – trattando di fatti che, di per sé, non dimostrano inequivocabilmente l’appartenenza all’associazione. 3.2. Con il secondo motivo, si censura l’avvenuto riconoscimento dell’aggravante della disponibilità di armi, attribuita all’imputato sulla base dell’indimostrata massima di esperienza secondo cui le mafie storiche hanno per consuetudine tale disponibilità, senza tener conto che, nel caso di specie, non vi era alcuna prova di ciò, né in relaziona all’associazione in quanto tale, né con riferimento alla consapevolezza in capo all’imputato. 3.3. Con il terzo motivo, si contesta l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. 3.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca, disposta ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto che la società era frutto dell’attività associativa, senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione al riguardo, avendo la Corte di appello dedicato alla questione una locuzione scarna e generica, tale da far ritenere la motivazione del tutto apparente. 4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due distinti ricorsi che, in considerazione dell’identità delle questioni proposte, possono essere congiuntamente sintetizzati. 4.1. I difensori del ricorrente deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata in relazione al reato associativo. La Corte di appello, infatti, si sarebbe limitata a prendere come riferimento i limiti edittali previsti ante 2015, per poi determinare la pena base in 12 anni di reclusione e, quindi, in misura significativamente superiore al minimo edittale pari a 9 anni. A fronte di tale discostamento, la Corte di appello si sarebbe limitata a far riferimento alla “posizione del prevenuto nella consorteria”, senza fornire alcuna ulteriore motivazione rispetto alla scelta compiuta. Peraltro, la scelta di fissare in 12 anni di reclusione la pena base, risulterebbe incongrua rispetto alla quantificazione più favorevole operata in relazione ad altri coimputati – in particolare [OSCURATO:PERSONA] – aventi una posizione sostanzialmente equiparabile a quella di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Ulteriore motivo di ricorso per vizio di motivazione è stato proposto in relazione al riconoscimento della recidiva, rispetto alla quale non è stata fornita alcuna motivazione, essendosi il giudice di merito limitato a richiamare quanto statuito nella precedente senza di appello oggetto di annullamento. 4.3. Infine, si contesta anche l’aumento disposto a titolo di continuazione in assenza di qualsivoglia motivazione sul punto. 5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un unico motivo di ricorso, per vizio di motivazione e violazione di legge, in ordine al riconoscimento e alla quantificazione dell’aumento disposto a titolo di recidiva. La Corte di appello, oltre a non fornire alcuna giustificazione per l’aumento pari ad 1 anno e 6 mesi, aveva omesso di valutare che tra la data della pronuncia e le precedenti condanne era intercorso un lasso temporale ampio e che l’aumento era, in misura percentuale, superiore rispetto a quello che era stato disposto con la sentenza successivamente annullata. Infine, si evidenzia come il procedimento di calcolo della pena non risulterebbe chiaro, essendosi indicata prima la pena finale (7 anni) e poi la pena base (9 anni), senza specificare l’entità dell’aumento per la recidiva che, infatti, era desumibile esclusivamente in via indiretta, tenendo conto della riduzione per il rito. 6. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti da difensori diversi, sono stati depositati ricorsi di identico contenuto e, quindi, congiuntamente sintetizzabili. 6.1. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena, quantificata senza l’indicazione dei parametri valutativi utilizzati, pur a fronte della determinazione della pena in misura considerevolmente superiore al minimo edittale. 7. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi di ricorso. 7.1. Con il primo motivo si censura la determinazione della pena con specifico riferimento alla diversità di trattamento rispetto ad altri coimputati (in particolare [OSCURATO:PERSONA]) in posizione similare, nonché l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe valorizzato un risalente precedente per minaccia, nonostante fosse stata esclusa la recidiva, inoltre, mentre per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] erano state positivamente valutate le condizioni di salute, di tale elemento non si era tenuto conto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi avesse documentato un ricovero d’urgenza per Covid- 19 e un più generale stato depressivo. 7.2 Con il secondo motivo si censura l’esclusione delle attenuanti generiche con specifico riferimento all’omessa valutazione degli elementi favorevoli addotti dalla difesa con la memoria del 5 luglio 2025. In particolare, sottolinea la difesa come [OSCURATO:PERSONA] fosse sostanzialmente estraneo alle logiche associative, tant’è che si era in più occasioni rivolto all’autorità giudiziaria per tutelare i propri interessi. Anche dall’esame della ricostruzione dei fatti addebitati a [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe un suo ruolo del tutto marginale, il che avrebbe ampiamente giustificato il riconoscimento delle generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, ad eccezione di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 2.1. Occorre prendere le mosse dalla sentenza rescindente, con la quale era stato disposto l’annullamento con rinvio, relativamente al reato associativo contestato al capo A), sul presupposto che: -non si era tenuto conto dell’assoluzione, pronunciata sempre con riguardo al reato associativo, intervenuta nel 2006; -i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito, peraltro in modo generico, fatti sicuramente antecedenti al 2006; -le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] risalivano ad un’epoca coeva o di poco successiva a quella rispetto alla quale era intervenuta l’assoluzione; -Marando era stato sentito nel 2009 e, successivamente, aveva totalmente ritrattato, tant’è che nei suoi confronti era stato revocato il programma di protezione; -nel caso di intervenuta assoluzione per il reato associativo, le dichiarazioni dei collaboratori sono rilevanti nella misura in cui forniscano elementi attualizzati al periodo della successiva contestazione; -i fatti oggetto dell’imputazione formulata sub capo M), per i quali è intervenuta assoluzione, erano stati ritenuti dimostrativi dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione sulla base di una valutazione manifestamente contraddittoria, non considerandosi che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’appalto senza l’appoggio della locale di ‘ndrangheta di Natili, tant’è che per poter svolgere il lavoro aveva dovuto “pagare qualcosa per mettersi a posto”, il che dimostrerebbe al più una condotta di connivenza, ma non certo di appartenenza al sodalizio (così pag.148); -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non erano state accertate condotte di “militanza associativa”, potendosi al più ravvisare la figura dell’imprenditore colluso (pg. 149). 2.2. A fronte di tali indicazioni, estremamente puntuali e vincolanti per l’iter che il giudice del rinvio era tenuto a seguire, la Corte di appello ha escluso dalla valutazione le dichiarazioni rese dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto sicuramente riferite ad un periodo antecedente a quello oggetto di esame. Nel resto, il giudice del rinvio si è limitato a riproporre il medesimo schema argomentativo che era stato già ritenuto contraddittorio dalla sentenza rescindente. In particolare, viene valorizzato quanto dichiarato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], secondo cui nel 2008 aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] a Volpiano e, in quell’occasione, il predetto si sarebbe complimentato con [OSCURATO:PERSONA] per la recente affiliazione. Il collaborante ha aggiunto che, in carcere, aveva appreso da altri che [OSCURATO:PERSONA] era divenuto il capo della locale di Platì. Con riguardo alle dichiarazioni rese da Marando, si sottolinea come quest’ultimo avrebbe confermato l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla locale di Platì. 2.3. Nella consapevole e dichiarata genericità delle dichiarazioni rese dai collaboranti, la Corte di appello ha ricostruito l’intera vicenda oggetto del capo M), relativa all’aggiudicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un appalto in una zona sottoposta al controllo della locale di Natile, per desumerne elementi certi a favore dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di ‘ndrangheta. 2.4. Ritiene questa Corte che il percorso motivazionale seguito dal giudice di appello ha sostanzialmente riproposto i medesimi argomenti che erano stati già ritenuti inidonei a sorreggere la conferma della sentenza di condanna. A ben vedere, la Corte di appello non si è in alcun modo confrontata con la genericità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur riferendo di un episodio specifico e potenzialmente significativo, non ha fornito elementi ulteriori tali da poter ritenere l’effettiva appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione. Ancor meno rilevante è la dichiarazione resa da Marando, in relazione al quale non è stata compiuta alcuna specifica valutazione di attendibilità, nonostante si dia atto che il predetto ha successivamente ritrattato le dichiarazioni rese. A ciò occorre aggiungere che la difesa aveva indicato plurimi elementi idonei a confutare il giudizio di attendibilità soggettiva dei predetti collaboratori, senza che di tali doglianze la Corte di appello si sia fatta carico. 2.5. L’obiettiva debolezza degli apporti conoscitivi forniti dai collaboratori non ha trovato idonea integrazione nell’individuazione di riscontri oggettivi. La Corte di appello affida la propria ricostruzione all’episodio oggetto del capo M) di imputazione, ritenendolo di per sé altamente dimostrativo dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione. Deve evidenziarsi, però, che in tal modo il giudice del rinvio ha sostanzialmente eluso le puntuali e specifiche indicazioni fornite a tal riguardo nella sentenza rescindente. Ferma restando la ricostruzione storica dei fatti, la sentenza rescindente aveva chiaramente precisato che il ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa all’appalto di lavori da eseguirsi nel territorio di Natile non era in alcun modo dimostrativo dell’appartenenza al sodalizio ma, anzi, si poneva sostanzialmente in antitesi rispetto a tale ipotesi. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA], per poter eseguire i lavori, si fosse dovuto “mettere a posto” con la locale di Natile dimostrava non già l’intraneità al contesto ‘ndranghetistico, ma al più una contiguità con tali ambienti.In sostanza, la vicenda in questione riguarderebbe lo sconfinamento di un imprenditore, radicato su altro territorio, che si era aggiudicato un appalto di lavori che, negli auspici della locale di Natile, doveva esser eseguito da un’impresa locale. Nel momento in cui la Corte di cassazione ha escluso che in tale vicenda si potesse desumere, senza incorrere nel vizio di manifesta contraddittorietà, la prova dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto individuare – ove desumibile dalle prove – un diverso percorso argomentativo. 2.6. In buona sostanza, la Corte di appello si è limitata a prendere atto che i predetti collaboratori hanno indicato [OSCURATO:PERSONA] quale appartenente al sodalizio, ma in tal modo ha del tutto omesso di considerare che non è stata descritta alcuna condotta specifica denotante tale intraneità. Quanto detto consente di ridimensionare la convergenza delle dichiarazioni, dovendosi ribadire che le plurime chiamate in correità possono fungere da reciproco riscontro, purché la loro convergenza valga a dimostrare non un generico "status" di appartenenza, bensì il contributo dinamico fornito dal soggetto al sodalizio (Sez.6, n. 21292 del 7/3/2025, Oliverio, Rv.288182). Né gli argomenti svolti in relazione alle condotte di cui ai capi M) e N), possono ritenersi di per sé sufficienti a far ritenere provata la partecipazione al reato associativo.In relazione a tali aspetti, infatti, la sentenza impugnata non si è attenuta al principio secondo cui il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n.34794 del 19/5/2017, Rv. 271345). Quanto detto consente di ritenere che il quadro probatorio, così come ricostruito nella sentenza rescindente, non ha fornito elementi certi a sostegno della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio. Nel caso di specie, infatti, difetta la prova di una condotta di partecipazione comportante un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670; si veda anche Sez.U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889). 2.7. L’unico argomento che, al netto delle considerazioni sopra svolte, mantiene un’obiettiva valenza indiziaria, è costituito dalla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l’estorsione contestata al capo N), commessa ai danni dell’impresa [OSCURATO:SOCIETA]., costretta a rifornirsi di calcestruzzo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. Rileva la Corte di appello che le intimidazioni rivolte all’imprenditore vittima di estorsione, sicuramente poste in essere da appartenenti all’associazione di ‘ndrangheta che si spartivano le commesse sui territori di loro competenza, risulterebbe giustificate esclusivamente ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] fosse un imprenditore organico al sodalizio. Si tratta di un argomento che, invero, era stato già posto a fondamento della sentenza di appello successivamente annullata. A tal proposito, la sentenza rescindente aveva stigmatizzato il fatto che l’estorsione descritta al capo N) consentiva di individuare [OSCURATO:PERSONA] quale «imprenditore "favorito" nella spartizione degli appalti in un contesto territoriale in cui tale pratica risulta in sostanza imposta ma, tuttavia, non automaticamente in grado di dimostrarne la diretta partecipazione al sodalizio» (pag.149). Il passaggio argomentativo è assolutamente chiaro, richiamando la distinzione tra l’imprenditore colluso con ambienti malavitosi rispetto all’appartenente al sodalizio, per poi ritenere che la vicenda in esame aveva una valenza non univoca, essendo compatibile con entrambe le ipotesi. Tale incertezza non risulta esser stata in alcun modo superata dalla Corte di appello che ha meramente aderito alla tesi già fatta propria nella sentenza di primo grado e, poi, in quella di appello oggetto di annullamento. Invero, la sentenza rescindente, richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi in relazione alla figura dell’imprenditore colluso ed alla possibile configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, aveva espressamente indicato al giudice del rinvio un ambito privilegiato di rivalutazione della condotta che, invece, è rimasto del tutto insondato. A ben vedere, la Corte di appello, oltre a rivalutare la sussistenza di elementi – ulteriori rispetto a quelli già ritenuti insufficienti – per ritenere provata la partecipazione all’associazione, avrebbe dovuto verificare se, a fronte di accertati e stretti rapporti con gli ambienti criminali operanti sul territorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse ipotizzabile la derubricazione del reato nell’ipotesi del concorso esterno.In tal senso depone, chiaramente, il richiamo alla giurisprudenza secondo cui integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (ex multis Sez.6, n.32384 del 27/3/2019, Putrino, Rv. 276474). 2.8. Le considerazioni svolte conducono necessariamente all’annullamento della sentenza impugnata, dovendo il giudice del rinvio nuovamente valutare l’esistenza di elementi – ulteriori e non meramente sovrapponibili a quelli già ritenuti insufficienti – per affermare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione, valutando altresì se, in alternativa, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] possa essere ricondotto alla figura dell’imprenditore colluso, verificando in tal caso la sussistenza dei presupposti per configurare l’ipotesi del concorso esterno nel reato associativo. 2.9. L’annullamento con rinvio in relazione al reato associativo determina l’assorbimento del motivo concernente l’aggravante di cui all’art.416-bis, comma 4, cod. pen., pur essendo opportuno segnalare fin da ora che, ove si dovesse ritenere configurabile l’ipotesi del concorso esterno nel reato associativo, il riconoscimento dell’aggravante richiederebbe una verifica stringente in ordine alla consapevolezza, da parte del concorrente esterno, della disponibilità delle armi in capo all’associazione. 2.10. L’annullamento con rinvio comporta anche l’assorbimento del motivo concernente la confisca disposta ai sensi dell’art. 416-bis, comma 7, cod. pen., peraltro disposta sulla base di una motivazione apparente che avrebbe condotto in ogni caso all’annullamento di tale statuizione. 2.11. Il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha correttamente valorizzato il contesto delinquenziale nell’ambito del quale la residua condotta illecita (capo N) risulta esser stata commessa, né, del resto, è stato individuato un concreto ed oggettivo fattore idoneo a giustificare il riconoscimento dell’attenuante. Parimenti infondate sono le doglianze relative alla quantificazione della pena per il reato di estorsione, ritenuto più grave. Il giudice di appello, infatti, ha compiuto una valutazione globale della condotta, individuando elementi oggettivi idonei a giustificare il discostamento dal minimo della pena edittale. Ne consegue che la pena irrogata in relazione al reato di estorsione contestato al capo N) deve ritenersi definitiva, posto che l’eventuale successiva condanna per il reato associativo potrà comportare esclusivamente un aumento a titolo di continuazione, essendo stato già indicato quale reato più grave quello di estorsione. 3. I motivi di ricorso proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente per quanto concerne le censure relative alla determinazione della pena base. I ricorrenti si dolgono dell’omessa motivazione circa i criteri che avrebbero condotto la Corte di appello a discostarsi, significativamente, dal minimo edittale, non ritenendo sufficiente il mero richiamo del ruolo svolto nell’ambito del sodalizio. Si tratta di una doglianza generica, posto che la Corte di appello – sia pur con motivazione sintetica – ha indicato quale tra i criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. fosse quello prescelto per procedere alla determinazione della pena. Far riferimento al ruolo associativo implica un dichiarato riferimento alla gravità della condotta, posto che la maggiore o minore rilevanza ricoperta dai singoli partecipi ben può costituire un elemento distintivo dell’apporto fornito. Quanto detto comporta che i ricorrenti, per confutare la quantificazione della pena, non potevano limitarsi a dedurre la genericità del criterio indicato dal giudice di merito, bensì avrebbero dovuto specificare che il ruolo da ciascuno svolto non presentava connotazioni tali da consentire di desumere una particolare gravità della condotta. In mancanza di qualsivoglia specifica deduzione sul punto, i ricorsi risultano generici e, pertanto, inammissibili. Per quanto concerne, più nello specifico, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve anche segnalarsi che la pena irrogata (anni 10 di reclusione) si discosta in misura marginale dal minimo editale, siccchè l’onere motivazione deve ritenersi affievolito e sicuramente assolto dal giudice del merito, per le ragioni anzidette, tanto più che già nella sentenza rescindente si dava atto che [OSCURATO:PERSONA] non poteva affatto considerarsi quale una figura marginale, stante il contenuto dell’intercettazioni dalla quale emergeva la vicinanza ai vertici associativi (così pg.162). 4. I restanti motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e relativi al riconoscimento della recidiva e all’aumento disposto a titolo di continuazione, sono inammissibili. Deve evidenziarsi, infatti, come la recidiva non era oggetto del giudizio di rinvio, posto che tale motivo era stato già rigettato con la sentenza rescindente (si veda punto 9.6, pg. 117), sicchè il giudice del rinvio non poteva discostarsi da tale statuizione. Analoghe considerazioni valgono per l’aumento disposto a titolo di continuazione con i fatti giudicati nel processo “Valanidi”. Si tratta di una censura che era stata già affrontata e negativamente risolta dalla sentenza rescindente, con la quale si era ritenuto del tutto congruo l’aumento disposto a titolo d continuazione (punto 9.8, pg.118), il che preclude la riproposizione della questione. 5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un ulteriore motivo con riguardo all’esclusione delle generiche. Il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello valorizzato – con motivazione certamente non illogica o contraddittoria - il precedente per minaccia e l’assenza di elementi positivi, senza che possa sovvertire la logicità della decisione il mero fatto che il precedente per minacce è risalente nel tempo. Parimenti non incide sulla tenuta della motivazione la comparazione con altro coimputato ([OSCURATO:PERSONA]) per il quale le attenuanti sono state riconosciute sulla base di circostanze personali, quali l’età e le croniche condizioni di salute, certamente non sussistenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che le posizioni dei due imputati sono nettamente differenti e, quindi, la diversità del trattamento sanzionatorio non è dimostrativa di una illogica valutazione dei presupposti richiesti per il riconoscimento delle attenuanti generiche. 6. Per quanto concerne, infine, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], se ne rileva la manifesta infondatezza in merito alla quantificazione della pena, essendo stata questa determinata nel minimo edittale pari a 9 anni di reclusione. Per quanto attiene al riconoscimento della recidiva, si rileva che il motivo non era stato dedotto nel primo ricorso per cassazione, sicchè la questione deve ritenersi preclusa, posto che l’annullamento con rinvio è stato disposto unicamente al fine di individuare la corretta cornice edittale applicabile al reato associativo ratione temporis. Né è sostenibile che l’annullamento per la rideterminazione della pena comporti in ogni caso la necessità di una nuova statuizione anche sulle aggravanti, stante l’autonomia di queste ultime, il cui riconoscimento – ove non impugnato – deve ritenersi definitivo. 7. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla base dei principi indicati in motivazione. I ricorsi dei restanti imputati devono essere dichiarati inammissibili e i predetti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita. P.Q.M Annull
Sentenza Cassazione n. 09231/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris