CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 20954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa Marilia di Nardo, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l'ulteriore esame; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze revocava la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze del 28.10.2019, con decisione del 28.11.2019 e determinava in anni due, mesi dieci di reclusione la residua pena da scontare da parte del suddetto condannato. 2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto l'avvenuta lesione dei diritti della difesa per mancata acquisizione della nomina del difensore di fiducia del condannato e per conseguente omessa notifica a quest'ultimo del provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per "insufficienza e contraddittorietà" della stessa, in relazione alla sussistenza dei presupposti per la disposta revoca. Ha, al riguardo, sostenuto che mancherebbe una "concreta analisi delle violazioni commesse, costituite sostanzialmente nel non avere [n.d.r. [OSCURATO:PERSONA]] cessato totalmente l'uso dell'alcool"; ha evidenziato che il condannato aveva reperito un lavoro e che lo stesso aveva rispettato tutte le prescrizioni impostegli. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena residua da espiare. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione della misura della detenzione domiciliare, formulata nel corso dell'udienza camerale all'atto delle rassegnate conclusioni. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Marilia di Nardo, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l'ulteriore esame, in accoglimento - come si legge nella parte motiva - del quarto motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, assolutamente generico è il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che si sia verificata una lesione dei diritti di difesa per mancata acquisizione della nomina del difensore di fiducia del condannato e per conseguente omessa notifica a quest'ultimo del provvedimento impugnato, non essendo stato precisato in che termini dette omissioni avrebbero determinato la dedotta violazione posto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all'udienza di trattazione dinnanzi al Tribunale di sorveglianza (come esposto nel medesimo motivo) e ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di che trattasi. 2. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, in quanto il ricorrente non solo non si confronta criticamente con le argomentazioni puntuali e non manifestamente illogiche del Tribunale di sorveglianza in merito alla ricorrenza dei presupposti per la disposta revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e alla determinazione della pena residua da espiare, ma svolge censure di puro merito, con le quali finisce con il richiedere una diversa valutazione delle emergenze procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 3. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso per l'assorbente circostanza che all'invocata concessione della misura della detenzione domiciliare, formulata dal difensore in sede di udienza di trattazione, era di ostacolo il quantum di pena residua da espiare da parte del condannato, determinata dal medesimo Tribunale in misura superiore ai due anni di reclusione (anni due, mesi dieci di reclusione). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente P lma Taleric