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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 03213/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14279/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SS, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), CALABRO’ DANIELA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAd ella CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1198/2016 depositata il6 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l’[OSCURATO:PERSONA] ed Ettore conveniva in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare a corrispondere quanto dovuto a titolo di contributo comunitario denominato PAC, riferendo che l’amministrazione aveva opposto in compensazione il debito gravante sull’azienda agricola a titolo di prelievo supplementare per quote latte; che la domanda era rigettata dal Tribunale di Mantova e il gravame della Regione [OSCURATO:PERSONA] rigettato dalla Corte d’appello di Brescia che, con sentenza del 6 dicembre 2016, rilevava che si trattava di compensazione impropria, essendo i debiti e crediti iscritti nel «Registro nazionale dei debiti» e inerenti ad un unico rapporto intercorrente tra ciascun produttore e l’Unione europea; che non trovava applicazione la sospensione delle procedure di recupero delle quote latte in mancanza di richiesta di rateizzazione da parte dell’azienda debitrice e che era infondata la tesi difensiva circa la legittimazione esclusiva dell’AGEA a riscuotere il prelievo supplementare; che l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso resistito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; che le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO che l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto i seguenti motivi di ricorso: il primo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in appello sulla doglianza riguardante la dedotta illegittimità della disposta compensazione per mancanza dei presupposti di certezza e liquidità del credito per prelievo supplementare; il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1246 n. 3 c.c., 3, comma 5 duodecies, del d.l. n. 182 del 2005, convertito in legge n. 231 del 2005 (art. 3, comma 2) e 115 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto che si trattasse di compensazione impropria o atecnica; il terzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quinquies, commi 8 e 10, della legge n. 33 del 2009, per avere ritenuto legittimata a provvedere alla riscossione coattiva del credito per il prelievo supplementare la Regione [OSCURATO:PERSONA] anziché l’Agea; il quarto denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per non avere disposto la compensazione delle spese. che il primo motivo è inammissibile per improprietà del mezzo, in quanto proposto, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per far valere l’omessa pronuncia su una questione, qual è quella riguardante la compensazione impropria, in ordine alla quale l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio (cfr. Cass. n. 33872 del 2022, n. 28568 del 2021, n. 7474 del 2017), essendo l’omissione di pronuncia configurabile solo su domande ed eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. n. 923 del 2017, n. 12626 del 2011); che il secondo motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato in termini di compensazione impropria quella disposta dall’amministrazione creditrice a titolo di prelievo supplementare per quote latte rispetto al credito dell’agricoltore per contributi PAC (cfr. Cass. n. 8230 e 16530 del 2022, n. 24325 del 2020); che il terzo motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme al principio secondo cui la compensazione di cui si tratta può essere effettuata dal competente Organismo pagatore regionale (cfr. Cass. n. 8230 del 2022); che il quarto motivo, riguardante la mancata compensazione delle spese, è inammissibile, appuntandosi su una incensurabile valutazione del giudice di merito; che, in conclusione, il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14279/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SS, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), CALABRO’ DANIELA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAd ella CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1198/2016 depositata il6 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l’[OSCURATO:PERSONA] ed Ettore conveniva in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare a corrispondere quanto dovuto a titolo di contributo comunitario denominato PAC, riferendo che l’amministrazione aveva opposto in compensazione il debito gravante sull’azienda agricola a titolo di prelievo supplementare per quote latte; che la domanda era rigettata dal Tribunale di Mantova e il gravame della Regione [OSCURATO:PERSONA] rigettato dalla Corte d’appello di Brescia che, con sentenza del 6 dicembre 2016, rilevava che si trattava di compensazione impropria, essendo i debiti e crediti iscritti nel «Registro nazionale dei debiti» e inerenti ad un unico rapporto intercorrente tra ciascun produttore e l’Unione europea; che non trovava applicazione la sospensione delle procedure di recupero delle quote latte in mancanza di richiesta di rateizzazione da parte dell’azienda debitrice e che era infondata la tesi difensiva circa la legittimazione esclusiva dell’AGEA a riscuotere il prelievo supplementare; che l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso resistito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; che le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO che l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto i seguenti motivi di ricorso: il primo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in appello sulla doglianza riguardante la dedotta illegittimità della disposta compensazione per mancanza dei presupposti di certezza e liquidità del credito per prelievo supplementare; il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1246 n. 3 c.c., 3, comma 5 duodecies, del d.l. n. 182 del 2005, convertito in legge n. 231 del 2005 (art. 3, comma 2) e 115 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto che si trattasse di compensazione impropria o atecnica; il terzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quinquies, commi 8 e 10, della legge n. 33 del 2009, per avere ritenuto legittimata a provvedere alla riscossione coattiva del credito per il prelievo supplementare la Regione [OSCURATO:PERSONA] anziché l’Agea; il quarto denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per non avere disposto la compensazione delle spese. che il primo motivo è inammissibile per improprietà del mezzo, in quanto proposto, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per far valere l’omessa pronuncia su una questione, qual è quella riguardante la compensazione impropria, in ordine alla quale l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio (cfr. Cass. n. 33872 del 2022, n. 28568 del 2021, n. 7474 del 2017), essendo l’omissione di pronuncia configurabile solo su domande ed eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. n. 923 del 2017, n. 12626 del 2011); che il secondo motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato in termini di compensazione impropria quella disposta dall’amministrazione creditrice a titolo di prelievo supplementare per quote latte rispetto al credito dell’agricoltore per contributi PAC (cfr. Cass. n. 8230 e 16530 del 2022, n. 24325 del 2020); che il terzo motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme al principio secondo cui la compensazione di cui si tratta può essere effettuata dal competente Organismo pagatore regionale (cfr. Cass. n. 8230 del 2022); che il quarto motivo, riguardante la mancata compensazione delle spese, è inammissibile, appuntandosi su una incensurabile valutazione del giudice di merito; che, in conclusione, il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto,
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