CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: C049
Titolo CCNL: CCNL Metalmeccanico Artigianato
Titolo accordo: Accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato del 10/01/2024
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: MECCANICI
Sottosettori: settore metalmeccanico e installazione di impianti
Parti datoriali: CONFLAVORO PMI
Parti sindacali: CONFSAL; FESICA CONFSAL
Decorrenza: 2025-01-01
Scadenza: —
Stipula: 2024-12-20
Stato: Acquisito
Identificativo: 20578
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=208359
--- Testo contratto ---
ACCORDO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO METALMECCANICO ARTIGIANATO del 10/01/2024
L’anno 2024 il giorno 20 del mese di dicembre, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in
Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in
epigrafe,
TRA
CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal
Presidente Nazionale Roberto Capobianco,
FESICA, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario
Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini,
E
con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori
rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta.
Premesso che
• In data 10/01/2024, la Conflavoro PMI , la Fesica e la Confsal, hanno sottoscritto il CCNL
Metalmeccanico Artigianato con validità ed efficacia a far data dal 01/01/2024 al 31/12/2026;
• Le Parti hanno convenuto sull’importanza di ampliare il campo di applicazione , nello specifico in
relazione al Settore della metalmeccanica e dell’installazione di impianti , alle attività di
progettazione industriale e di macchina , riconoscendo il ruolo cruciale che questi ambiti
rivestono nell’innovazione tecnologica e nella competitività delle imprese metalmeccaniche.
• Considerate le caratteristiche specifiche del settore, le Parti Sindacali in epigrafe, al fine di tutelare
l’occupazione del personale e il potere d’acquisto delle risorse umane impiegate - a seguito di
ampio dibattito e in accoglimento parziale delle richieste delle parti sindacali - sono addivenute alla
ridefinizione dei livelli di retribuzione.
Tale intervento è volto al rilancio dell’economia attraverso un aumento retributivo che possa
influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel
settore. A tal proposito, si rende necessaria la rideterminazione delle Tabelle allegate.
• In considerazione dell’importanza del settore disciplinato, le Parti intendono intervenire su alcuni
istituti in termini di maggior chiarezza e comprensione della disciplina relativa agli artt. 9, 15, 19,
29 e 98. Per la stessa ragione, le Parti introducono l’articolo 26 ter rubricato “ Indennità di vacanza
contrattuale”.
*** * ***
Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo,
le Parti Sindacali sottoscrittrici hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al
CCNL Metalmeccanico Artigianato.
Le seguenti variazioni avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025; esse si inseriscono nel
testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.
*** * ***
1. Modifica Campo di applicazione
Il campo di applicazione viene così integrato:
Settore della metalmeccanica e dell’installazione di impianti
9. Attività di progettazione industriale e di macchine;
2. Modifica Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità (art. 9)
Il comma 4 dell’articolo 9 viene così modificato e sostituito:
“Le ore lavorate in eccedenza a quelle programmate e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno
pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa
consentirlo.”
3. Modifica Permessi retribuiti (art. 15)
Il comma 3 dell’articolo 15 viene così modificato e sostituito:
“In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore verrà corrisposto un
dodicesimo dei permessi per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio
prestato.”
4. Modifica Ferie (art. 19)
Il comma 7 dell’articolo 19 viene così modificato e sostituito:
“In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, il lavoratore maturerà un
dodicesimo per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato. In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata
dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto di cui all’art.25 del presente CCNL, considerando i mesi
interi di servizio prestati e le giornate di ferie godute.”
5. Inserimento articolo 26 ter Indennità di vacanza contrattuale
“ 1. Le Parti stipulanti si danno atto che, ferma restando l’ultrattività del presente CCNL, in caso di ritardo
nel suo rinnovo, ai lavoratori è corrisposta, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del
presente contratto, un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale”.
2. L’importo della suddetta indennità viene determinata, per ciascun livello d’inquadramento, applicando
al valore del minimo tabellare una percentuale pari all’1%.
3. La suddetta indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma
restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive.”
6. Modifica Tredicesima mensilità (art. 29)
All’articolo 29 viene aggiunti il comma 4 così formulato:
“Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio
prestati.”
7. Modifica Retribuzione (art. 98)
Il comma 1 dell’articolo 98 viene così modificato e sostituito:
“Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, le mensilità aggiuntive e gli eventuali ulteriori
elementi retributivi saranno corrisposti e frazionati sulla base delle specifiche regole di maturazione.”
8. Tabelle retributive
Le tabelle retributive sono così modificate:
Tabella A: Settore metalmeccanica e installazione impianti.
Inquadramento
retributivo
Minimi al
01/01/2025
Minimi al
01/07/2025
Minimi al
01/03/2026
Minimi al
01/11/2026
Primo livello* € 2.020,00 € 2.051,00 € 2.082,00 € 2.108,00
Secondo livello € 1.879,00 € 1.908,00 € 1.938,00 € 1.961,00
Terzo livello € 1.775,00 € 1.802,00 € 1.830,00 € 1.852,00
Quarto livello € 1.706,00 € 1.733,00 € 1.759,00 € 1.781,00
Quinto livello € 1.608,00 € 1.633,00 € 1.658,00 € 1.678,00
Sesto livello € 1.549,00 € 1.573,00 € 1.597,00 € 1.617,00
Settimo livello € 1.477,00 € 1.500,00 € 1.523,00 € 1.542,00
*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€.
Tabella B: Settore orafi, argentieri e affini
Inquadramento
retributivo
Minimi al
01/01/2025
Minimi al
01/07/2025
Minimi al
01/03/2026
Minimi al
01/11/2026
Primo livello* € 2.021,00 € 2.052,00 € 2.083,00 € 2.109,00
Secondo livello € 1.883,00 € 1.912,00 € 1.941,00 € 1.965,00
Terzo livello € 1.714,00 € 1.741,00 € 1.767,00 € 1.788,00
Quarto livello € 1.612,00 € 1.637,00 € 1.662,00 € 1.682,00
Quinto livello € 1.550,00 € 1.574,00 € 1.598,00 € 1.618,00
Sesto livello € 1.470,00 € 1.493,00 € 1.515,00 € 1.534,00
*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€.
Tabella C: Settore odontotecnici
Inquadramento
retributivo
Minimi al
01/01/2025
Minimi al
01/07/2025
Minimi al
01/03/2026
Minimi al
01/11/2026
Primo livello* € 1.904,00 € 1.935,00 € 1.966,00 € 1.977,00
Secondo livello € 1.804,00 € 1.833,00 € 1.863,00 € 1.873,00
Terzo livello € 1.631,00 € 1.657,00 € 1.684,00 € 1.693,00
Quarto livello € 1.535,00 € 1.560,00 € 1.585,00 € 1.594,00
Quinto livello € 1.471,00 € 1.495,00 € 1.518,00 € 1.527,00
Sesto livello € 1.415,00 € 1.438,00 € 1.461,00 € 1.469,00
*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€.
Tabella D: Settore restauro artistico di beni culturali
Inquadramento
retributivo
Minimi al
01/01/2025
Minimi al
01/07/2025
Minimi al
01/03/2026
Minimi al
01/11/2026
Quadro super* € 2.680,00 € 2.718,00 € 2.756,00 € 2.822,00
Quadro € 2.680,00 € 2.718,00 € 2.756,00 € 2.822,00
Primo livello € 2.517,00 € 2.552,00 € 2.588,00 € 2.650,00
Secondo livello € 1.936,00 € 1.964,00 € 1.991,00 € 2.039,00
Terzo livello € 1.800,00 € 1.825,00 € 1.850,00 € 1.895,00
Quarto livello** € 1.775,00 € 1.800,00 € 1.825,00 € 1.869,00
Quinto livello € 1.664,00 € 1.687,00 € 1.711,00 € 1.752,00
Sesto livello € 1.589,00 € 1.611,00 € 1.634,00 € 1.673,00
*Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50€ mensili.
**Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta
un’indennità di ruolo strategico pari a 100€ mensili.
Le modifiche, integrazioni e/o sostituzioni degli articoli suindicati e contenuti nel presente accordo avranno
effetto ed efficacia a far data dal 01/01/2025.
Letto, approvato e sottoscritto.
CONFLAVORO PMI FESICA CONFSAL