CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26542/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via [OSCURATO:PERSONA]- vino n.33; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, n.212/25/2013 depositata il 16 settembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 6 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia, veniva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Palermo n.409/9/2008 che, a sua volta, aveva annullato la cartella di paga- mento per IVA, IRPEF, IRAP e accessori, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e relativa all'anno d'imposta 2004. 2. La cartella veniva emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e i giudici di prime cure condividevano parte delle contestazioni del con- tribuente circa la ripresa IRAP, ma nondimeno annullavano integral- mente la cartella impugnata. La CTR escludeva l'assoggettamento all'IRAP del contribuente, di pro- fessione Avvocato, ritenendo che lo svolgimento dell'attività professio- nale fosse privo del requisito dell'autonoma organizzazione. La cartella veniva dunque confermata dal giudice d'appello, ad eccezione della ri- presa IRAP e relativi accessori. 4. Avverso la decisione propone ricorso il contribuente affidato ad un unico motivo, mentre l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Nelle more, con atto depositato il 5.6.2019 il ricorrente ha dichiarato di aver attivato la procedure di cui al d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, istando per la so- spensione del processo e depositando documentazione a corredo. La Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo. Considerato che: 5. La Corte con ordinanza resa all'esito dell'adunanza camerale del 10 luglio 2019 non ha sospeso il processo ex d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, ma ha rinviato la causa a nuovo per permettere al contribuente la de- finizione agevolata. Infatti, già anteriormente a quella adunanza è stata prodotta dalla parte unicamente la stampa di una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata rateizzata, peraltro priva di sot- toscrizione della parte come pure dell'agente della riscossione - peral- tro non parte del presente processo -, da sola non idonea ad ottenere l'effetto sospensivo del processo e, a maggior ragione, l'estinzione dello stesso. Successivamente all'ordinanza di rinvio a nuovo ruolo non è stata prodotta alcuna ulteriore documentazione dalle parti e, pertanto, la causa dev'essere decisa senza ulteriore dilazione. 6. Con un unico motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene prospettata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ., avendo la CTR posto a fondamento dell'iter logico che ha condotto alla decisione di accoglimento parziale dell'appello proposto dall'Agenzia, oltre i limiti della domanda, l'infondatezza della questione circa la mancata notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella di pagamento impu- gnata nel presente processo. Si duole il ricorrente al proposito del fatto che «risulta per tabulas come l'Agenzia delle entrate, in seno ai motivi di ricorso in appello non abbia dedotto la non necessaria notifica di un preventivo avviso di accerta- mento in caso di iscrizione a ruolo ex art.36 bis (...)» (cfr. p.7 del ri- corso) e, a tal fine, riproduce una parte dell'appello dell'Agenzia per dimostrare la propria prospettazione. 7. La censura è inammissibile per più concorrenti profili. In primo luogo, su di un piano logico, il contribuente non ha interesse a far va- lere la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. con riferimento all'atto di appello proposto dalla controparte. Inoltre, il motivo di ricorso è intrinsecamente contraddittorio e sostan- zialmente incomprensibile, se si considera che la CTR ha deciso la que- stione, si legge a pag.3 della sentenza, in quanto sollevata su specifica eccezione del contribuente: «(...) deve essere considerata infondata l'eccezione del contribuente circa la mancata notifica di un preventivo avviso di accertamento, in quanto trattasi di una cartella esattoriale ex art.36 bis del d.P.R. n.600/73 (...)». Il motivo è oltretutto anche inconducente, dal momento che la deci- sione della CTR è conforme a consolidata giurisprudenza della Sezione (Cass. n.17972/2019, Cass. n.15740/2016), non essendo neppure prospettate incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione nella fat- tispecie, e dunque è diretto a far valere una presunta violazione di legge in termini meramente strumentali. 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articol