Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 16763/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12632/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROSANO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VELLANI ROSSANAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 479/2014 depositata il05/05/2014, R.G. n.1233/2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 479 del 2014 la Corte d'appello di Bologna, confermando la pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri dipendenti dell'I.N.P.S. indicati in epigrafe per ottenere il trattamento economico corrispondente alla posizione C3 del Profilo di Ispettore di vigilanza a norma del c.c.i. del comparto enti pubblici non economici del 16.2.1999;

2. La Corte distrettuale –rilevata la formazione di giudicato (interno) con riguardo alla domanda principale dei lavoratori avente ad oggetto il diritto all’inquadramento superiore nonché in relazione al capo della sentenza di primo grado che aveva escluso il diritto al trattamento economico della posizione C3 per il primo anno - ha sottolineato che la declaratoria concernente l’attività di vigilanza e la posizione economica C3 prevista dal c.c.i.del 2001 indicava quale peculiarità del livello la “piena autonomia” dell’ispettore, tratto, dunque, peculiare rispetto alla posizione economica sottoordinata C1 (ove era fisiologico lo svolgimento di attività “in squadra”); ha aggiunto che il quadro probatorio poteva ritenersi completo, pur se il numero di testimoni escussi era stato limitato a cinque, vista l’univocità delle deposizioni che rappresentava un campione indicativo anche per le sedi di lavoro diverse da Ferrara e Rimini, avendo tutti lavoratori seguito il medesimo percorso formativo, espletato la stessa attività e ricoperto identica posizione all’interno della struttura organizzativa dell’ente.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre l’ente affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, e i lavoratori sono rimasti intimati.

4. La causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata a nuovo Relatore a seguito di pensionamento dell’originario Relatore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato di accertare, con specifici e chiari supporti probatori, quali fossero state le effettive prevalenti mansioni svolte da ciascun dipendente ed avendo, i lavoratori ricorrenti, trascurato di assolvere il loro preciso onere di dimostrare lo svolgimento delle mansioni pretese.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 52 T.U. n. 165 del 2001 nonché dell’art. 1362 cod.civ. con riferimento all’interpretazione delle declaratorie contrattuali del CCNL 2001; violazione o falsa applicazione del CCNL 1999 comparto Enti pubblici non economici- ENPE, art. 15 e declaratorie contrattuali C1 e C3; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp.att. cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato l’insussistenza di differenziazione di mansioni all’interno dell’Area C, le cui posizioni (C1, C2 e C3) si differenziano –come reso evidente dalle declaratorie contrattuali -unicamente per il maggior grado di autonomia ossia da un punto di vista qualitativo (quale conseguenza di una maggiore esperienza acquisita) che caratterizza il profilo apicale e dovendo essere inteso il termine “qualifica” di cui all’art. 52 T.U. n.165 del 2001 alle varie Aree (e non ai diversi profili o posizioni che caratterizzano la progressione economica correlata al percorso formativo all’interno di ogni singola Area).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del T.U. n. 165 del 2001 in riferimento all’art. 36 Cost. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato di verificare la sussistenza della diversità delle mansioni svolte rispetto al profilo di appartenenza, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

4.1. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione cheil giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018, Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella specie parte ricorrente lamenta la carente valutazione di mezzi istruttori.

4.2. Per il resto le ulteriori argomentazioni svolte sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento.

Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., a monte non consentite dall'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa il ritenuto svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al profilo professionale C3.

5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati per quanto di ragione.

5.1. Il CCNL Enti pubblici non economici 1999 prevede che il personale appartenente all'Area C, "opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo" e, tra le varie competenze, "Esplica funzioni specialistiche... di vigilanza ispettiva".

L'accesso dall'esterno nelle posizioni C1 e C3 avviene mediante pubblico concorso.

Nell'Area C "si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze e delle competenze richieste, ruoli organizzativi tra loro ampiamente fungibili, articolati su figure sia di tipo gestionale (...), sia di tipo professionale (....) operanti a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum".

5.2. Ponendo a confronto le declaratorie delle posizioni C3 e C1, quanto alle conoscenze, si rileva che il livello superiore richiede "padronanza della cultura di impresa", laddove alla posizione C1 corrisponde il "possesso di una cultura di impresa"; la posizione C3 richiede "elevata esperienza pratica, conoscenze approfondite delle tecniche e delle metodologie necessarie per il governo del sistema aziendale, orientamento al risultato, possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale e fondate sulla conoscenza delle leve gestionali", laddove al livello C1 corrisponde "conoscenza approfondita del ruolo dell'ente...conoscenza approfondita delle normative, delle regole e dei principi organizzativi...nonchè dei vincoli esterni da rispettare..." e, quanto al processo o processi di pertinenza, "conoscenze professionali di base".

5.3. Quanto ai contenuti attitudinali, alla posizione C3 corrisponde la "capacità di gestire e regolare i processi di produzione sulla base di una visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa di appartenenza", mentre alla posizione Cl corrispondono "conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire e regolare i processi di produzione".

Il superiore livello è proprio di colui che ha "attitudini al "problem solving", rapportate al particolare livello di responsabilità;.... capacità di gestire teams di lavoro anche interfunzionali guidando e motivando gli appartenenti al gruppo".

Alla posizione C1 corrispondono "attitudini al "problem solving" rapportate al particolare livello di responsabilità;... attitudine alla cooperazione e all'integrazione nel gruppo".

5.4. Dall'esame delle declaratorie risulta che alle posizioni C1 e C3 corrispondono livelli differenziati di responsabilità e di sviluppo di conoscenze.

Quanto al livello di competenze e conoscenze, alla posizione Cl corrisponde il possesso di conoscenze professionali di base relative ai processi di pertinenza, unitamente alla conoscenza della normativa di settore, mentre alla posizione C3 corrisponde il possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale, padronanza della cultura di impresa ed elevata esperienzapratica.

Inoltre, il C3 guida un team di lavoro, mentre alla posizione C1 corrisponde il dipendente con attitudine alla cooperazione e all'integrazione nel gruppo (con riguardo all’interpretazione di queste declaratorie, cfr. nello stesso senso, Cass. n. 29767 del 2018).

6. La Corte di appello ha sostanzialmente ritenuto che, seppure gli attuali ricorrenti non fossero muniti di una anzianità di servizio, atta a incrementare l'esperienza pratica di cui parla la declaratoria contrattuale della posizione C3, lo stesso datore di lavoro aveva ritenuto di far operare gli stessi, inquadrati in posizione C1, con modalità operative del tutto coincidenti a quelli degli ispettori con maggiore anzianità, ossia essenzialmente “in piena autonomia”.

7. Tuttavia, la circostanza che gli uni e gli altri svolgessero gli stessi adempimenti istituzionali non integra l'operazione di confronto tra mansioni in concreto svolte e contenuti professionali della declaratoria contrattuale del superiore livello, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della verifica della corrispondenza qualitativa e quantitativa dellemansioni ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

In mancanza di tale confronto, in cui si esprime la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, resta irrilevante che le mansioni fossero analoghe o identiche a quelle assegnate ad un altro dipendente, inquadrato nella superiore qualifica.

8. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.

Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del c.d. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. n. 18943 del 2016, n. 20272 del 2010).

8.1. Nella specie, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, omettendo di valutare la riconducibilità delle mansioni all'uno o all'altro profilo di inquadramento, alla luce del CCNL, limitandosi a verificare la corrispondenza con il contratto collettivo integrativo, il quale, peraltro, si limita a specificare le declaratorie contrattuali (dovendosi rammentare che, come previsto dall’art. 40 T.U. n. 165 del 2001, il contratto integrativo deve essere stipulato nel rispetto dei vincoli e dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro).

8.2. La sentenza impugnata va cassata, dovendosi ribadire il principio di diritto già espresso da questa Corte (sentenza n. 29767 del 2018, citata) secondo cui: "Alla posizione C3 e alla posizione C1 del CCNL comparto enti pubblici non economici corrispondono livelli differenziati di responsabilità e di sviluppo di conoscenze: alla posizione C1 corrisponde il possesso di conoscenze professionali di base relative ai processi di pertinenza, unitamente alla conoscenza della normativa di settore, mentre alla posizione C3 corrisponde il possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale, padronanza della cultura di impresa ed elevata esperienza pratica.

Inoltre, il C3 guida un team di lavoro, mentre alla posizione C1 corrisponde il dipendente con attitudine alla cooperazione e all'integrazione nel gruppo".

9. Stante l'accoglimento parziale del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12632/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROSANO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VELLANI ROSSANAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 479/2014 depositata il05/05/2014, R.G. n.1233/2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 479 del 2014 la Corte d'appello di Bologna, confermando la pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri dipendenti dell'I.N.P.S. indicati in epigrafe per ottenere il trattamento economico corrispondente alla posizione C3 del Profilo di Ispettore di vigilanza a norma del c.c.i. del comparto enti pubblici non economici del 16.2.1999; 2. La Corte distrettuale –rilevata la formazione di giudicato (interno) con riguardo alla domanda principale dei lavoratori avente ad oggetto il diritto all’inquadramento superiore nonché in relazione al capo della sentenza di primo grado che aveva escluso il diritto al trattamento economico della posizione C3 per il primo anno - ha sottolineato che la declaratoria concernente l’attività di vigilanza e la posizione economica C3 prevista dal c.c.i.del 2001 indicava quale peculiarità del livello la “piena autonomia” dell’ispettore, tratto, dunque, peculiare rispetto alla posizione economica sottoordinata C1 (ove era fisiologico lo svolgimento di attività “in squadra”); ha aggiunto che il quadro probatorio poteva ritenersi completo, pur se il numero di testimoni escussi era stato limitato a cinque, vista l’univocità delle deposizioni che rappresentava un campione indicativo anche per le sedi di lavoro diverse da Ferrara e Rimini, avendo tutti lavoratori seguito il medesimo percorso formativo, espletato la stessa attività e ricoperto identica posizione all’interno della struttura organizzativa dell’ente. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre l’ente affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, e i lavoratori sono rimasti intimati. 4. La causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata a nuovo Relatore a seguito di pensionamento dell’originario Relatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato di accertare, con specifici e chiari supporti probatori, quali fossero state le effettive prevalenti mansioni svolte da ciascun dipendente ed avendo, i lavoratori ricorrenti, trascurato di assolvere il loro preciso onere di dimostrare lo svolgimento delle mansioni pretese. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 52 T.U. n. 165 del 2001 nonché dell’art. 1362 cod.civ. con riferimento all’interpretazione delle declaratorie contrattuali del CCNL 2001; violazione o falsa applicazione del CCNL 1999 comparto Enti pubblici non economici- ENPE, art. 15 e declaratorie contrattuali C1 e C3; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp.att. cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato l’insussistenza di differenziazione di mansioni all’interno dell’Area C, le cui posizioni (C1, C2 e C3) si differenziano –come reso evidente dalle declaratorie contrattuali -unicamente per il maggior grado di autonomia ossia da un punto di vista qualitativo (quale conseguenza di una maggiore esperienza acquisita) che caratterizza il profilo apicale e dovendo essere inteso il termine “qualifica” di cui all’art. 52 T.U. n.165 del 2001 alle varie Aree (e non ai diversi profili o posizioni che caratterizzano la progressione economica correlata al percorso formativo all’interno di ogni singola Area). 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del T.U. n. 165 del 2001 in riferimento all’art. 36 Cost. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato di verificare la sussistenza della diversità delle mansioni svolte rispetto al profilo di appartenenza, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione cheil giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018, Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella specie parte ricorrente lamenta la carente valutazione di mezzi istruttori. 4.2. Per il resto le ulteriori argomentazioni svolte sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento. Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., a monte non consentite dall'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa il ritenuto svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al profilo professionale C3. 5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati per quanto di ragione. 5.1. Il CCNL Enti pubblici non economici 1999 prevede che il personale appartenente all'Area C, "opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo" e, tra le varie competenze, "Esplica funzioni specialistiche... di vigilanza ispettiva". L'accesso dall'esterno nelle posizioni C1 e C3 avviene mediante pubblico concorso. Nell'Area C "si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze e delle competenze richieste, ruoli organizzativi tra loro ampiamente fungibili, articolati su figure sia di tipo gestionale (...), sia di tipo professionale (....) operanti a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum". 5.2. Ponendo a confronto le declaratorie delle posizioni C3 e C1, quanto alle conoscenze, si rileva che il livello superiore richiede "padronanza della cultura di impresa", laddove alla posizione C1 corrisponde il "possesso di una cultura di impresa"; la posizione C3 richiede "elevata esperienza pratica, conoscenze approfondite delle tecniche e delle metodologie necessarie per il governo del sistema aziendale, orientamento al risultato, possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale e fondate sulla conoscenza delle leve gestionali", laddove al livello C1 corrisponde "conoscenza approfondita del ruolo dell'ente...conoscenza approfondita delle normative, delle regole e dei principi organizzativi...nonchè dei vincoli esterni da rispettare..." e, quanto al processo o processi di pertinenza, "conoscenze professionali di base". 5.3. Quanto ai contenuti attitudinali, alla posizione C3 corrisponde la "capacità di gestire e regolare i processi di produzione sulla base di una visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa di appartenenza", mentre alla posizione Cl corrispondono "conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire e regolare i processi di produzione". Il superiore livello è proprio di colui che ha "attitudini al "problem solving", rapportate al particolare livello di responsabilità;.... capacità di gestire teams di lavoro anche interfunzionali guidando e motivando gli appartenenti al gruppo". Alla posizione C1 corrispondono "attitudini al "problem solving" rapportate al particolare livello di responsabilità;... attitudine alla cooperazione e all'integrazione nel gruppo". 5.4. Dall'esame delle declaratorie risulta che alle posizioni C1 e C3 corrispondono livelli differenziati di responsabilità e di sviluppo di conoscenze. Quanto al livello di competenze e conoscenze, alla posizione Cl corrisponde il possesso di conoscenze professionali di base relative ai processi di pertinenza, unitamente alla conoscenza della normativa di settore, mentre alla posizione C3 corrisponde il possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale, padronanza della cultura di impresa ed elevata esperienzapratica. Inoltre, il C3 guida un team di lavoro, mentre alla posizione C1 corrisponde il dipendente con attitudine alla cooperazione e all'integrazione nel gruppo (con riguardo all’interpretazione di queste declaratorie, cfr. nello stesso senso, Cass. n. 29767 del 2018). 6. La Corte di appello ha sostanzialmente ritenuto che, seppure gli attuali ricorrenti non fossero muniti di una anzianità di servizio, atta a incrementare l'esperienza pratica di cui parla la declaratoria contrattuale della posizione C3, lo stesso datore di lavoro aveva ritenuto di far operare gli stessi, inquadrati in posizione C1, con modalità operative del tutto coincidenti a quelli degli ispettori con maggiore anzianità, ossia essenzialmente “in piena autonomia”. 7. Tuttavia, la circostanza che gli uni e gli altri svolgessero gli stessi adempimenti istituzionali non integra l'operazione di confronto tra mansioni in concreto svolte e contenuti professionali della declaratoria contrattuale del superiore livello, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della verifica della corrispondenza qualitativa e quantitativa dellemansioni ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. In mancanza di tale confronto, in cui si esprime la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, resta irrilevante che le mansioni fossero analoghe o identiche a quelle assegnate ad un altro dipendente, inquadrato nella superiore qualifica. 8. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del c.d. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. n. 18943 del 2016, n. 20272 del 2010). 8.1. Nella specie, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, omettendo di valutare la riconducibilità delle mansioni all'uno o all'altro profilo di inquadramento, alla luce del CCNL, limitandosi a verificare la corrispondenza con il contratto collettivo integrativo, il quale, peraltro, si limita a specificare le declaratorie contrattuali (dovendosi rammentare che, come previsto dall’art. 40 T.U. n. 165 del 2001, il contratto integrativo deve essere stipulato nel rispetto dei vincoli e dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro). 8.2. La sentenza impugnata va cassata, dovendosi ribadire il principio di diritto già espresso da questa Corte (sentenza n. 29767 del 2018, citata) secondo cui: "Alla posizione C3 e alla posizione C1 del CCNL comparto enti pubblici non economici corrispondono livelli differenziati di responsabilità e di sviluppo di conoscenze: alla posizione C1 corrisponde il possesso di conoscenze professionali di base relative ai processi di pertinenza, unitamente alla conoscenza della normativa di settore, mentre alla posizione C3 corrisponde il possesso di skills professionali adeguati alla complessità del contesto aziendale, padronanza della cultura di impresa ed elevata esperienza pratica. Inoltre, il C3 guida un team di lavoro, mentre alla posizione C1 corrisponde il dipendente con attitudine alla cooperazione e all'integrazione nel gruppo". 9. Stante l'accoglimento parziale del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, inammi
Sentenza Cassazione n. 16763/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris