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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13307/2026

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o tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA].423/2020 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3543/2021Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 13307/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Rosanna Angarano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA].423/2020 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3543/2021Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 13307/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Rosanna Angarano
Sentenza Cassazione n. 13307/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris