Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 46748/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27-10-2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 ottobre 2023, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione emessa dal Tribunale di Macerata il 18 novembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per non avere presentato, pur essendovi obbligato, la dichiarazione relativa all'imposta sui redditi con riferimento all'anno 2013, determinando così un'imposta evasa pari a 68.147 euro; fatto commesso in Corridonia il 30 settembre 2014.

Veniva altresì confermata la statuizione del primo giudice, con cui era stata disposta la confisca della somma di 68.147 euro, pari al profitto del reato.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, Gorbini, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e all'omessa declaratoria ex art. 448 cod. proc. pen., evidenziando, quanto a questo secondo profilo, che l'imputato doveva essere ammesso al patteggiamento, essendovi stato anche il consenso del P.M., avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, per il reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, la mancata estinzione del debito tributario non è ostativa alla definizione del giudizio con applicazione di pena concordata, sollecitando la difesa, in via subordinata, la remissione del ricorso alle Sezioni Unite, stante il contrasto ermeneutico sul punto.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., rilevandosi in proposito che l'imputato, lungi dal manifestare "una personalità incline ad illeciti arricchimenti", annovera a suo carico un unico precedente (patteggiamento) per una vicenda coeva a quella oggetto di giudizio e riferita al medesimo contesto, fermo restando che, una volta abbandonata la carica di amministratore unico, Gorbini non è stato più coinvolto in alcuna situazione di rilievo penalistico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, nella parte riferita alla mancata ammissione dell'imputato al patteggiamento, se ne deve rimarcare l'inammissibilità.

In proposito, occorre premettere che, nel giudizio di primo grado, all'udienza del 21 settembre 2020, l'imputato, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, chiedeva, con il consenso del P.M., di definire il procedimento a suo carico tramite patteggiamento, ma l'istanza veniva disattesa dal giudice monocratico.Alla successiva udienza del 7 ottobre 2021, celebrata innanzi a un giudice monocratico diverso (nelle more era stata autorizzata l'astensione del precedente giudice), Gorbini, tramite il procuratore speciale, chiedeva di accedere al rito abbreviato, la cui trattazione aveva luogo all'udienza del 18 novembre 2021.

Alla luce di tale scansione procedimentale, la doglianza difensiva, al di là di ogni valutazione circa la sua fondatezza o meno nel merito, deve essere ritenuta inammissibile in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 5, n. 17014 del 16/02/2024, Rv. 286332-03, Sez. 3, n. 21456 del 29/01/2015, Rv. 263747 e Sez. 2, n. 22386 del 10/05/2013, Rv. 255943), secondo cui, in sede di giudizio abbreviato, è precluso il vaglio del precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena, ostandovi il principio di carattere generale dell'alternatività e di non conversione dei riti speciali.

Di qui l'inammissibilità della doglianza difensiva.

2. Il secondo motivo sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (motivo in parte qua anticipato dal primo) è privo di fondamento.

Ed invero, premesso che non è in discussione il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ex art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000 a lui ascritto, deve osservarsi che, in punto di diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive.

Ed invero la Corte territoriale, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ha rimarcato sia la gravità del fatto, desunta dalle modalità insidiose della condotta, realizzata tramite fatture per operazioni inesistenti, sia la personalità dell'imputato, rivelatosi incline a illeciti arricchimenti, come dimostrato dalla sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 28 giugno 2023, irrevocabile il 5 settembre 2023, relativa a fatti di bancarotta fraudolenta del 2017.

Orbene, a fronte di un percorso argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero si articolano nella sostanziale proposizione di differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi solo aggiungere alle considerazioni della sentenza impugnata che, nella vicenda in esame, l'asserita particolare tenuità del fatto risulta in ogni caso in contrasto con il rilievo dell'entità dell'imposta evasa (68.147 euro), risultata di non poco superiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro.

In tal senso, il Collegio ritiene infatti di dare continuità al principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946), secondo cui, in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. è applicabile laddove l'omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. 4 Nel caso di specie, l'entità dello scostamento (18.147 euro) tra imposta evasa e soglia di punibilità non può essere ritenuta esigua e tale da giustificare un giudizio di particolare tenuità del fatto, non potendosi sottacere che nella vicenda riferita alla massima sopra citata, l'esclusione della causa di non punibilità è stata affermata con riferimento a un'evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'il% dell'importo della soglia.

3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Gorbini deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27-10-2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2023, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione emessa dal Tribunale di Macerata il 18 novembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per non avere presentato, pur essendovi obbligato, la dichiarazione relativa all'imposta sui redditi con riferimento all'anno 2013, determinando così un'imposta evasa pari a 68.147 euro; fatto commesso in Corridonia il 30 settembre 2014. Veniva altresì confermata la statuizione del primo giudice, con cui era stata disposta la confisca della somma di 68.147 euro, pari al profitto del reato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, Gorbini, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e all'omessa declaratoria ex art. 448 cod. proc. pen., evidenziando, quanto a questo secondo profilo, che l'imputato doveva essere ammesso al patteggiamento, essendovi stato anche il consenso del P.M., avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, per il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, la mancata estinzione del debito tributario non è ostativa alla definizione del giudizio con applicazione di pena concordata, sollecitando la difesa, in via subordinata, la remissione del ricorso alle Sezioni Unite, stante il contrasto ermeneutico sul punto. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., rilevandosi in proposito che l'imputato, lungi dal manifestare "una personalità incline ad illeciti arricchimenti", annovera a suo carico un unico precedente (patteggiamento) per una vicenda coeva a quella oggetto di giudizio e riferita al medesimo contesto, fermo restando che, una volta abbandonata la carica di amministratore unico, Gorbini non è stato più coinvolto in alcuna situazione di rilievo penalistico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, nella parte riferita alla mancata ammissione dell'imputato al patteggiamento, se ne deve rimarcare l'inammissibilità. In proposito, occorre premettere che, nel giudizio di primo grado, all'udienza del 21 settembre 2020, l'imputato, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, chiedeva, con il consenso del P.M., di definire il procedimento a suo carico tramite patteggiamento, ma l'istanza veniva disattesa dal giudice monocratico.Alla successiva udienza del 7 ottobre 2021, celebrata innanzi a un giudice monocratico diverso (nelle more era stata autorizzata l'astensione del precedente giudice), Gorbini, tramite il procuratore speciale, chiedeva di accedere al rito abbreviato, la cui trattazione aveva luogo all'udienza del 18 novembre 2021. Alla luce di tale scansione procedimentale, la doglianza difensiva, al di là di ogni valutazione circa la sua fondatezza o meno nel merito, deve essere ritenuta inammissibile in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 5, n. 17014 del 16/02/2024, Rv. 286332-03, Sez. 3, n. 21456 del 29/01/2015, Rv. 263747 e Sez. 2, n. 22386 del 10/05/2013, Rv. 255943), secondo cui, in sede di giudizio abbreviato, è precluso il vaglio del precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena, ostandovi il principio di carattere generale dell'alternatività e di non conversione dei riti speciali. Di qui l'inammissibilità della doglianza difensiva. 2. Il secondo motivo sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (motivo in parte qua anticipato dal primo) è privo di fondamento. Ed invero, premesso che non è in discussione il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 a lui ascritto, deve osservarsi che, in punto di diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive. Ed invero la Corte territoriale, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ha rimarcato sia la gravità del fatto, desunta dalle modalità insidiose della condotta, realizzata tramite fatture per operazioni inesistenti, sia la personalità dell'imputato, rivelatosi incline a illeciti arricchimenti, come dimostrato dalla sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 28 giugno 2023, irrevocabile il 5 settembre 2023, relativa a fatti di bancarotta fraudolenta del 2017. Orbene, a fronte di un percorso argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero si articolano nella sostanziale proposizione di differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi solo aggiungere alle considerazioni della sentenza impugnata che, nella vicenda in esame, l'asserita particolare tenuità del fatto risulta in ogni caso in contrasto con il rilievo dell'entità dell'imposta evasa (68.147 euro), risultata di non poco superiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro. In tal senso, il Collegio ritiene infatti di dare continuità al principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946), secondo cui, in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. è applicabile laddove l'omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. 4 Nel caso di specie, l'entità dello scostamento (18.147 euro) tra imposta evasa e soglia di punibilità non può essere ritenuta esigua e tale da giustificare un giudizio di particolare tenuità del fatto, non potendosi sottacere che nella vicenda riferita alla massima sopra citata, l'esclusione della causa di non punibilità è stata affermata con riferimento a un'evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'il% dell'importo della soglia. 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Gorbini deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i
Sentenza Cassazione n. 46748/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris