CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 23308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]', nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego della liberazione anticipata richiesta con riferimento ai semestri 10/2 - 10/8/2019 e 10/8/2019 - 10/2/2020, a causa del richiamo del detenuto per inadempimento della prestazione lavorativa del giorno 11/4/2019 e per un episodio di inosser- vanza di ordini in data 1/11/2019, sanzionato con l'esclusione dalle attività in comune per cinque giorni. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] de las Heras, deducendo vizio di motivazione, in ciascuna delle esplicazioni normative, rilevando innanzitutto che il Serrano aveva reclamato non soltanto con riferimento al primo semestre, ma anche richiamando il secondo semestre, per il quale è assente ogni motivazione del rigetto. Inoltre, si contesta l'integrazione di un inadempimento della presta- zione lavorativa, in quanto il detenuto aveva regolarmente svolto quella di sua competenza, ma si era rifiutato di svolgerne una ulteriore e straordinaria, a causa di un suo problema di salute. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento ad entrambi i motivi. Si rileva che il Serrano aveva presentato un ricorso personale nel quale aveva citato entrambi i semestri, mentre il provvedimento di rigetto impugnato ha inteso reclamato soltanto il semestre 10/2 - 10/8/2019, conseguentemente occupandosi solo della valutazione del rapporto disciplinare del giorno 11/4/2019. Va ulteriormente rilevato che il beneficio è stato respinto in nome di una "refrattarietà al rispetto delle regole" che non costituisce un indice idoneo per la valutazione di meritevolezza del beneficio richiesto, dovendo invece il giudizio incentrarsi sull'esame della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, che è il criterio cardine in base al quale si concede la liberazione anticipata. In tale prospettiva, una sanzione disciplinare può rilevare solo se manifesti la mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, ma questo piano dell'indagine è stato trascurato nell'ordinanza impugnata.2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinché esamini il reclamo nella sua interezza e valuti la concedibilità del beneficio in base al principio giuridico che si è richia- mato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]