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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16194/2026

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Vaccarella, come da procura su foglio separato allegato alricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura allegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 468/2021 depositatail 19/04/2021 e notificata il 07/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1 di 4Numero registro generale 19424/2021Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 16194/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] e l’ereditàgiacente di [OSCURATO:PERSONA], proponendo nei loro confronti azione dipetizione ereditaria sulla base di un testamento apparentemente redattodal de cuius [OSCURATO:PERSONA] (marito della Tizzi) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] che laistituiva erede universale, che avrebbe revocato un precedente testamentoolografo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il de cuius aveva istituito erede lacostituenda fondazione, con riferimento ai propri immobili nonché alle quotedi partecipazione da lui detenute in tre società.2.

A seguito del disconoscimento del secondo (in ordine di tempo)testamento operato dalle convenute e dell’istanza di verificazione formulatadall’attrice, il Tribunale di Cremona, accoglieva la domanda principale erigettava quella riconvenzionale di accertamento della falsità del dettotestamento, siccome tardiva, accertando la qualità di erede in capo alla Tizzie condannando le convenute a restituirle i beni ereditari.3.

Sull’appello delle convenute, nonché della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(di cui il de cuius era socio unico) e della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dipartecipazione del 99%), a fronte del quale si erano costituiti [OSCURATO:SOCIETA]. (società nella quale il defunto vantava unapartecipazione del 50%), la Corte d’appello di Brescia accoglievaparzialmente il gravame e, per l’effetto, dichiarava la carenza di titolaritàpassiva, in relazione all’azione di petizione ereditaria originariamenteproposta dalla Tizzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dellaTenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., confermando per il resto la sentenza impugnata.A tal fine, e per quanto ancora rileva, la corte territoriale affermava che iltribunale aveva correttamente applicato l’orientamento inauguratosi conCass. sez. un. n. 12307/2015, secondo cui la parte che contesti l’autenticitàdel testamento olografo deve proporre espressa domanda di accertamentonegativo della provenienza della scrittura, laddove, nel caso di specie, leoriginarie convenute si erano limitate ad eccepire la loro carenza di2 di 4Numero registro generale 19424/2021Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 16194/2026Data pubblicazione 25/05/2026legittimazione passiva e a contestare la qualità di erede in capo alla Tizzi,disconoscendo ex art. 214 cpv. c.p.c. la scrittura e la sottoscrizione deltestamento, che la mera contestazione dell’autenticità del documento nonpoteva essere interpretata come una vera e propria domandariconvenzionale volta ad accertarne la non autenticità e che la dettadomanda proposta solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.era tardiva, integrando gli estremi di una domanda nuova e del tutto diversadal mero disconoscimento del documento.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la FondazioneColombi sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] (qualesuccessore universale di [OSCURATO:PERSONA]) ha resistito con controricorso.A fronte della proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis c.p.c.,formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente ha chiesto ladecisione della causa.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, 183, 214 ss. e 221 ss.c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per nonaver la corte di merito considerato che le Sezioni Unite della Cassazione,con la sentenza n. 12397 del 2015, non hanno prescritto, da parte di chicontesta la genuinità di un testamento olografo, la necessità di una formaledomanda di accertamento negativo.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112, 167, comma 2, e 183, comma 6, c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte d’appelloconsiderato che Cass., sez. un., n. 12310/2015 ha reputato legittima etempestiva l’introduzione, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1),c.p.c., di tutte le domande non formulate in precedenza, purchè riguardinola stessa vicenda sostanziale già dedotta, interessino le medesime parti etendano, almeno in parte, alla realizzazione della stessa utilità finale.3 di 4Numero registro generale 19424/2021Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 16194/2026Data pubblicazione 25/05/20263.

Il primo motivo pone all’attenzione del Collegio la questione, in relazionealla quale non constano precedenti specifici, concernente le modalità diintroduzione della domanda di accertamento negativo con la quale sicontesti l’autenticità di un testamento olografo, allorquando lacontestazione provenga dal convenuto nei cui confronti sia stato prodotto iltestamento.Ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti per la trattazione inpubblica udienza dell’esame del detto motivo.

P.Q.MLa Corte, visto l’art. 375 c.p.c., dispone il rinvio della causa a nuovo ruoloper la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.3.2026.Il PresidenteDott.

Giuseppe Tedesco4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Vaccarella, come da procura su foglio separato allegato alricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura allegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 468/2021 depositatail 19/04/2021 e notificata il 07/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1 di 4Numero registro generale 19424/2021Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 16194/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] e l’ereditàgiacente di [OSCURATO:PERSONA], proponendo nei loro confronti azione dipetizione ereditaria sulla base di un testamento apparentemente redattodal de cuius [OSCURATO:PERSONA] (marito della Tizzi) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] che laistituiva erede universale, che avrebbe revocato un precedente testamentoolografo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il de cuius aveva istituito erede lacostituenda fondazione, con riferimento ai propri immobili nonché alle quotedi partecipazione da lui detenute in tre società.2. A seguito del disconoscimento del secondo (in ordine di tempo)testamento operato dalle convenute e dell’istanza di verificazione formulatadall’attrice, il Tribunale di Cremona, accoglieva la domanda principale erigettava quella riconvenzionale di accertamento della falsità del dettotestamento, siccome tardiva, accertando la qualità di erede in capo alla Tizzie condannando le convenute a restituirle i beni ereditari.3. Sull’appello delle convenute, nonché della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(di cui il de cuius era socio unico) e della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dipartecipazione del 99%), a fronte del quale si erano costituiti [OSCURATO:SOCIETA]. (società nella quale il defunto vantava unapartecipazione del 50%), la Corte d’appello di Brescia accoglievaparzialmente il gravame e, per l’effetto, dichiarava la carenza di titolaritàpassiva, in relazione all’azione di petizione ereditaria originariamenteproposta dalla Tizzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dellaTenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., confermando per il resto la sentenza impugnata.A tal fine, e per quanto ancora rileva, la corte territoriale affermava che iltribunale aveva correttamente applicato l’orientamento inauguratosi conCass. sez. un. n. 12307/2015, secondo cui la parte che contesti l’autenticitàdel testamento olografo deve proporre espressa domanda di accertamentonegativo della provenienza della scrittura, laddove, nel caso di specie, leoriginarie convenute si erano limitate ad eccepire la loro carenza di2 di 4Numero registro generale 19424/2021Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 16194/2026Data pubblicazione 25/05/2026legittimazione passiva e a contestare la qualità di erede in capo alla Tizzi,disconoscendo ex art. 214 cpv. c.p.c. la scrittura e la sottoscrizione deltestamento, che la mera contestazione dell’autenticità del documento nonpoteva essere interpretata come una vera e propria domandariconvenzionale volta ad accertarne la non autenticità e che la dettadomanda proposta solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.era tardiva, integrando gli estremi di una domanda nuova e del tutto diversadal mero disconoscimento del documento.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la FondazioneColombi sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] (qualesuccessore universale di [OSCURATO:PERSONA]) ha resistito con controricorso.A fronte della proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis c.p.c.,formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente ha chiesto ladecisione della causa.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, 183, 214 ss. e 221 ss.c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per nonaver la corte di merito considerato che le Sezioni Unite della Cassazione,con la sentenza n. 12397 del 2015, non hanno prescritto, da parte di chicontesta la genuinità di un testamento olografo, la necessità di una formaledomanda di accertamento negativo.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112, 167, comma 2, e 183, comma 6, c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte d’appelloconsiderato che Cass., sez. un., n. 12310/2015 ha reputato legittima etempestiva l’introduzione, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1),c.p.c., di tutte le domande non formulate in precedenza, purchè riguardinola stessa vicenda sostanziale già dedotta, interessino le medesime parti etendano, almeno in parte, alla realizzazione della stessa utilità finale.3 di 4Numero registro generale 19424/2021Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 16194/2026Data pubblicazione 25/05/20263. Il primo motivo pone all’attenzione del Collegio la questione, in relazionealla quale non constano precedenti specifici, concernente le modalità diintroduzione della domanda di accertamento negativo con la quale sicontesti l’autenticità di un testamento olografo, allorquando lacontestazione provenga dal convenuto nei cui confronti sia stato prodotto iltestamento.Ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti per la trattazione inpubblica udienza dell’esame del detto motivo. P.Q.MLa Corte, visto l’art. 375 c.p.c., dispone il rinvio della causa a nuovo ruoloper la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.3.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe Tedesco4 di 4