CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12371/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 del GIP TRIBUNALE di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensoreRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Fermo, con la sentenza in epigrafe, applicava agli imputati la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 7 n. 2 e 624-bis cod. pen. 2. I ricorrenti denunciano l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non dovendosi ritenere configurabile la fattispecie criminosa del furto in privata dimora essendo stato perpetrato il reato all'interno di un garage. 3. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo, lamenta poi la violazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazioni proposte contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella — sono inammissibili. 2. L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena su richiesta alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate nel predetto articolo ossia solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (ex multis, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020 Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Con riferimento al denunciato errore in ordine alla qualificazione giuridica del fatto deve ribadirsi che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo siffatto vizio ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018,Maugeri, Rv. 272619). La verifica dell'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso ( così, sent. "Cari"). Tale esegesi è in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte anche anche prima dell'intervento riformatore del 2017, là dove si era stabilito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, doveva essere manifestamente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presupponevano, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultavano con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766). Orbene, l'errore denunziato dai ricorrenti non presenta siffatte caratteristiche. Ed invero, per la giurisprudenza di questa Corte, pressoché costante, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01). Nel caso di specie, poiché, come si è detto, la valutazione deve essere svolta solo sulla base del capo di imputazione, si ritiene che il garage, retrostante l'ingresso dell'abitazione della persona offesa, costituisca pertinenza dell'abitazione in quanto trattasi di immobile idoneo ad arrecare utilità diretta all'abitazione e, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio in modo durevole (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470-01; Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, C., Rv. 273597-01; Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, Muffatti, Rv. 253193-01). Il comune motivo proposto dagli imputati è, dunque, inammissibile. 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento al secondo motivo svolto dalla sola [OSCURATO:PERSONA] dovendosi ritenere, anche con riferimento alla ritenuta erronea qualific'azione del fatto con riferimento all'ipotesi di concorso nel reato come contestata, l'inammissibilità della doglianza posto che la dedotta violazione, peraltro meramente asserita, involge aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.Mte •