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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 27539/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 523-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sè stesso; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N. 523/2022 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 350/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/07/2021 R.G.N. 112/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 523/2022 [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’appello di Messina, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso l’avviso di iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS per i redditi professionali prodotti nell’anno 2009, con richiesta di contributi e sanzioni per l’ammontare di complessivi Euro 2.879,82; la Corte territoriale ha ritenuto che la pretesa contributiva dell’INPS non fosse prescritta in quanto il termine iniziale andava computato con decorrenza dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei contributi previdenziali, tenuto conto del differimento disposto dal DPCM dal 10.06.2010 al 6.07.2010; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da successive memorie; l’INPS ha depositato tempestivo controricorso; laSesta Sezione Civile, con Ordinanza n. 2861 del 2023, ha rimesso la causa alla Quarta Sezione considerato il carattere nomofilattico della questione prospettata; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2, commi 26- 31 e dell’art. 3, comma 3, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 1, comma 113, della l. n. 244 del 2007, dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 1 delle Preleggi e dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere, la Corte territoriale, dichiarato non prescritto il credito contributivo rivendicato con richiesta del 2.07.2015, erroneamente attribuendo rilievo ad un differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6.07.2010 disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010; nella memoria difensiva, la difesa del ricorrente, in via subordinata, laddove non dovesse essere dichiarata prescritta la pretesa creditoria, ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, chiedendo che questa Corte adita voglia dichiarare che comunque nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per l’anno 2009; in una seconda memoria, depositata in prossimità dell’Adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato diaver presentato all’Agenzia delle Entrate Riscossione - in relazione ai contributi alla gestione separata di cui è causa (anno 2009) -dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi ai sensi dell’art. 1, commi 231-252 della Legge n. 197 del 2022 (cd.

“[OSCURATO:PERSONA]”); all’uopo ha allegato la ricevuta telematica dell’istanza presa in carico dall’Agenzia della Riscossione; attesa la dichiarazione di rinuncia al giudizio pendente avente ad oggetto i carichi controversi nelle more del pagamento delle somme dovute, contenuta della richiesta di adesione alla definizione agevolata, l’odierno ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente compensazione delle spese di lite; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 523-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sè stesso; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N. 523/2022 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 350/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/07/2021 R.G.N. 112/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 523/2022 [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’appello di Messina, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso l’avviso di iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS per i redditi professionali prodotti nell’anno 2009, con richiesta di contributi e sanzioni per l’ammontare di complessivi Euro 2.879,82; la Corte territoriale ha ritenuto che la pretesa contributiva dell’INPS non fosse prescritta in quanto il termine iniziale andava computato con decorrenza dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei contributi previdenziali, tenuto conto del differimento disposto dal DPCM dal 10.06.2010 al 6.07.2010; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da successive memorie; l’INPS ha depositato tempestivo controricorso; laSesta Sezione Civile, con Ordinanza n. 2861 del 2023, ha rimesso la causa alla Quarta Sezione considerato il carattere nomofilattico della questione prospettata; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2, commi 26- 31 e dell’art. 3, comma 3, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 1, comma 113, della l. n. 244 del 2007, dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 1 delle Preleggi e dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere, la Corte territoriale, dichiarato non prescritto il credito contributivo rivendicato con richiesta del 2.07.2015, erroneamente attribuendo rilievo ad un differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6.07.2010 disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010; nella memoria difensiva, la difesa del ricorrente, in via subordinata, laddove non dovesse essere dichiarata prescritta la pretesa creditoria, ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, chiedendo che questa Corte adita voglia dichiarare che comunque nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per l’anno 2009; in una seconda memoria, depositata in prossimità dell’Adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato diaver presentato all’Agenzia delle Entrate Riscossione - in relazione ai contributi alla gestione separata di cui è causa (anno 2009) -dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi ai sensi dell’art. 1, commi 231-252 della Legge n. 197 del 2022 (cd. “[OSCURATO:PERSONA]”); all’uopo ha allegato la ricevuta telematica dell’istanza presa in carico dall’Agenzia della Riscossione; attesa la dichiarazione di rinuncia al giudizio pendente avente ad oggetto i carichi controversi nelle more del pagamento delle somme dovute, contenuta della richiesta di adesione alla definizione agevolata, l’odierno ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente compensazione delle spese di lite; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così d
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