Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 39289/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg.19083/25 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in data 7 marzo 2025 con motivazione contestuale è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 18 aprile 2025, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

La motivazione è stata depositata contestualmente alla lettura del dispositivo con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (quindici giorni) il giorno 22 marzo 2024, ex art. 585, lett. b), c.p.p. considerato che l'imputato è stato presente nel corso del giudizio di primo grado, e che il giudizio di appello si è svolto con il rito cartolare in base alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 rispetto alla quale non può operare la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. (vedi, Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023, Rv. 285606).

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

1. Così deciso il giorno il rg novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] .gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ) c1 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg.19083/25 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in data 7 marzo 2025 con motivazione contestuale è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 18 aprile 2025, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La motivazione è stata depositata contestualmente alla lettura del dispositivo con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (quindici giorni) il giorno 22 marzo 2024, ex art. 585, lett. b), c.p.p. considerato che l'imputato è stato presente nel corso del giudizio di primo grado, e che il giudizio di appello si è svolto con il rito cartolare in base alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 rispetto alla quale non può operare la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. (vedi, Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023, Rv. 285606). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende 1. Così deciso il giorno il rg novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] .gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ) c1 e
Sentenza Cassazione n. 39289/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris