CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 12123/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22224/17 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] legale Tributario, sito in Roma, Via XX Settembre, n. 5. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. Controricorrente F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 avverso la sentenza n. 999/10/17 della Commissione tributaria regionale della regione Emilia-Romagna, depositata in data 20 marzo 2017; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 22 marzo 2022; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La vicenda che origina il ricorso all’esame nasce dalle risultanze del processo verbale di constatazione, redatto in data 5 marzo 2012 dalla Guardia di finanza di Modena, dal quale emergeva il possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] di capitali all'estero e, quindi, di maggiori redditi imponibili in Italia rispetto a quelli dichiarati dalla contribuente per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008; veniva appurata, altresì, l’omessa compilazione del quadro RW con violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Sulla base di tale processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate emise distinti avvisi di accertamento ciascuno per gli anni d'imposta in contestazione con i quali contestava a [OSCURATO:PERSONA], come conseguenza dell’omessa dichiarazione dei compensi per l’attività di consulenza legale che la stessa avrebbe reso nei confronti di clienti italiani al fine di sottrarre i loro redditi alla tassazione italiana, un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Iva ed Irap di euro 149.419,00 a fronte di un reddito complessivo dichiarato pari a euro 19.923,00 e, l’altro, per l'anno d'imposta 2007 con il quale pure si contestava un maggior reddito imponibile (pari ad euro 149.419,00) rispetto a quello dichiarato, recuperando, maggiore Irpef per le due annualità in contestazione. Inoltre, l'Agenzia delle entrate emetteva atto di contestazione n. THHIR6S00005/2013 per l'irrogazione di sanzioni per omessa compilazione del quadro RW degli investimenti esteri e di valori 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 movimentati per gli anni 2006-2007-2008 nonché per la restituzione dei questionari con dati in completi o non veritieri. 1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l'attività della Guardia di Finanza era stata intrapresa attraverso la notifica di un questionario, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, n. 3, d.P.R. n. 600 del 1973, finalizzata al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi di cui al d.l. n. 167 del 1990 ed era stata chiesto l'invio di eventuale documentazione inerente il conseguimento, al di fuori del territorio dello Stato, di redditi di qualsivoglia natura di detenzione di partecipazioni societarie e/o cointeressenza in società o altri enti residenti al di fuori dello Stato o comunque di qualsiasi altro rapporto economico intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] con soggetti residenti al di fuori dello Stato italiano per gli esercizi dal 2003 al 2008. Ciò in quanto la vicenda che ha visto coinvolta [OSCURATO:PERSONA], s’inquadra in quella più ampia concernente dalle informazioni tratte dalla cd. lista Pessina (lista che prende il nome dall’avvocato e notaio svizzero, [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto, il 1° febbraio 2009 all’aeroporto di Malpensa, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per fatti di riciclaggio, con sequestro di un personal computer con archiviati centinaia di nominativi relativi a clientela assistita dal professionista o dal suo studio), tramite la quale l’Agenzia delle entrate appurò che, per effetto di rapporti di mandato e di consulenza con i propri clienti, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva promosso, anche tramite una società svizzera ad egli riconducibile, la costituzione di trust e fondazioni nel Lichtenstein o in altri Paesi stranieri, ovvero l'interposizione di società veicolo, con l’intento di consentire la permanenza all'estero di capitali italiani scudati, promuovendo, quindi, finanziamenti e ristrutturazioni societarie per il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 1.2. In tale contesto si appurò che [OSCURATO:PERSONA], formalmente esercente solo fino al 2004 attività di consulenza legale (hanno in cui aveva chiuso la partita Iva) era destinataria di trasferimenti di danaro, avvenuti sotto forma di finanziamento soci, attraverso società offshore, veicolo e trust riconducibili alla medesima ricorrente “ pro quota” unitamente al di lei marito, il signor [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, faceva parte del medesimo gruppo di professionisti che con [OSCURATO:PERSONA] trasferivano danaro di clienti italiano all'estero per sottrarli alla tassazione del Fisco italiano, ricavando da tali operazioni compensi che facevano ritornare in Italia attraverso il predetto meccanismo. Secondo l'ipotesi dei verificatori [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto attività di consulenza anche successivamente al 2004, motivo per cui era stata riaperta la partita Iva e venivano recuperati a tassazione gli importi trasferiti a suo vantaggio imputati per il 50% a quest'ultima e per il 50% in capo al di lei marito. 1.3. Circa la riconducibilità alla Zarelli delle operazioni di trasferimento di denaro da e per l’estero, in concorso con il di lei marito, la sentenza impugnata dà conto dei seguenti elementi appurati dalla Guardia di Finanza: - [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti era socio accomandatario e rappresentante legale e socio d’opera di “[OSCURATO:SOCIETA].” inizialmente (in data 05/02/2003) costituita anche dal di lei marito convivente, [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandante, con una quota di euro 5.000; -in data 23/12/2005 [OSCURATO:PERSONA] cedeva la propria quota alla società “[OSCURATO:PERSONA] e Servicos LDA” (di seguito, Doddington) , con sede in Madeira, in relazione alla quale era stato rinvenuto nel pc di [OSCURATO:PERSONA] un contratto di mandato tra quest'ultimo e Zanoni relativo alla gestione fiduciaria e degli organi amministrativi di tale impresa estera, in cui si stabiliva espressamente che il primo, nella sua qualità di mandatario, avrebbe dovuto attenersi alle istruzioni del 4 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 secondo, quale mandante o dei suoi rappresentanti, sicché i verificatori avevano considerato quest'ultimo il reale proprietario e beneficiario economico di tale società. - fino al 2005, Zanoni aveva finanziato, mediante prestiti infruttiferi, direttamente [OSCURATO:SOCIETA]. quale socio accomandante per oltre un milione di euro; successivamente, con la cessione di quota della [OSCURATO:SOCIETA]., Zanoni aveva ceduto a Doddington il proprio credito verso [OSCURATO:SOCIETA].; nel 2006 Zanoni aveva intestato fiduciariamente il credito a [OSCURATO:PERSONA], con l’incarico di provvedere alla relativa riscossione e, dopo la cessione, [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva finanziamenti soci infruttiferi da Doddington per euro 1.716.830,00; nel 2009, Doddington cedeva le proprie quote in [OSCURATO:SOCIETA]. a “[OSCURATO:PERSONA]”, trust italiano riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore e legale rappresentante, nonché alla sua famiglia quale beneficiario. - [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva anche attività di compravendita di immobili di cui la Zarrelli risultava proprietaria; - [OSCURATO:PERSONA] risultava rappresentata da altre società straniere in operazioni di acquisto di beni di lusso riconducibili all'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] e in particolare al trust “[OSCURATO:PERSONA]” che, nel 2009, aveva compravenduto azioni da “[OSCURATO:PERSONA]”. 2. La contribuente impugnava l’atto irrogativo di sanzioni chiedendone l’annullamento; la Commissione tributaria provinciale di Bologna rigettava il ricorso, ritenendo gli atti impositivi correttamente motivati e le sanzioni correttamente erogate con provvedimenti sorretti da idonea motivazione. 3. La contribuente interponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (di seguito, CTR) con la sentenza di cui in epigrafe. La decisione si fonda essenzialmente sul valore indiziario forte degli elementi posti a base 5 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 della pretesa impositiva, richiamandosi all’uopo i principi espressi dalla sentenza di questa Corte n. 17183 del 2015. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza, affidato a cinque motivi, ed ha presentato memoria telematica. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con i primi quattro motivi la ricorrente denuncia plurimi errores in procedendo ed in iudicando in cui sarebbe incorsa la CTR nella valutazione del materiale indiziario dal quale è originata la pretesa fiscale e, quindi, l’atto irrogativo di sanzioni oggetto di impugnazione. 1.1. Col primo motivo, denuncia la nullità della sentenza di appello, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, per violazione dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo che le risultanze istruttorie sulle quali si è fondata la sentenza impugnata «rappresentano la sussistenza di elementi di fatto di segno contrario rispetto a quelli sui quali si è basata la decisione della CTR». Supporta tale mezzo riportando, parzialmente, in ricorso la segnalazione UCIFE e il verbale di constatazione della Guardia di finanza (v. pagg. 30,31), rilevando che, diversamente da quanto apprezzato dal giudice di appello, non vi sarebbe alcun elemento per la riconducibilità alla contribuente delle operazioni di cui alla lista Pessina e dei finaziamenti fatti dalla società spagnola Doddington alla [OSCURATO:SOCIETA], invece, riconducibili unicamente in capo al signor Zanoni. 1.2. Col secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto non spiega per quale motivo i finanziamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], tramite la società interposta Doddington, nei successivi anni 2006- 2008, avrebbero celato redditi, oltre che dello stesso Zanoni, anche di 6 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 ella coniuge, e di come questa stessa avrebbe trasferito queste somme in Italia in violazione del monitoraggio fiscale; assume, altresì, che la sentenza è contraddittoria e logica in quanto partendo dalla natura interposta della società Doddington, finanziatrice di [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi dalla riferibilità dei trasferimenti al Zanone, trae la conseguenza della loro attribuibilità alla Zarelli. 1.3. Col terzo motivo denuncia nuovamente la violazione degli articoli 115 e 116 del cod. proc. civ., seppur in relazione al paradigma dell'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., laddove la CTR ha imputato alla contribuente il 50% dell'ammontare dei finanziamenti infruttiferi erogati dalla Dottington alla [OSCURATO:SOCIETA] nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008 sulla base della valutazione che questi costituivano redditi di lavoro autonomo derivanti dall'attività di consulenza legale prestata ai clienti italiani per evadere la tassazione, senza considerare a) che [OSCURATO:PERSONA] era socio della [OSCURATO:SOCIETA]. che non era detentrice di attività finanziarie di investimenti all'estero e, quindi, non aveva obblighi dichiarativi, b) l'irrilevanza, ai fini dell'articolo 4 del d.lgs. n. 167 del 1990, dei finanziamenti del socio Dottington. 1.4. Col quarto mezzo, denuncia, in relazione articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'errore in iudicando della sentenza di appello per aver violato e falsamente applicato la normativa in materia di accertamento dei redditi (artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 32 del d.P.R. n. 600 del 1973) nonché i principi in materia di onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ., rimarcando il fatto che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, le risultanze documentali non deponevano nel senso di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] l'attività di consulenza in favore di soggetti terzi ma, invece, nel senso di attribuire l'attività fonte del reddito professionale unicamente al coniuge, signor Zanoni. 7 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 1.5. Col quinto motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'erroneità della sentenza d'appello quanto alla debenza delle sanzioni pecuniarie irrogate alla contribuente in violazione della più favorevole disciplina recata dall'articolo 9 della legge n. 97 del 2013, norma applicabile, in sede di legittimità, anche d'ufficio. 2.I motivi dal primo al quarto possono essere esaminati congiuntamente per evidente connessione di censure. 2.1. Nessuno di essi si sottrae alla valutazione di inammissibilità in quanto, attraverso censure formalmente rubricate come violazioni di legge, si tende in realtà ad inserire, inammissibilmente, nel giudizio di legittimità, una rivalutazione di circostanze di fatto poste a base della decisione impugnata, denunciandosi errori di valutazione della decisione sul fatto (v. pag. 7 e ss. del ricorso), con riferimento al rapporto tra motivazione della sentenza d'appello e dati processuali, il che pone il problema dei limiti del controllo del giudice di legittimità rispetto alla decisione di merito. 2.2. La CTR della Lombardia, con la sentenza che qui s’impugna, ha confermato l’atto irrogativo di sanzioni valorizzando gli elementi indiziari posti a base degli avvisi di accertamento prodromici, riconoscendo ad essi valenza indiziaria forte, richiamando espressamente i principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 17183 del 2015 (v., terzo capoverso di pagina 4 della sentenza impugnata). Dopo aver indicato i principi di diritto applicati per l’operatività delle presunzioni per il monitoraggio fiscale ed aver superato l’eccezione riguardante l'utilizzabilità dei documenti prodotti in copia e rinvenuti nel pc del Pessina - sul rilievo che la loro conformità all’originale era stata appurata dalla perizia tecnica e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio innanzi alla Procura della Repubblica di Milano da [OSCURATO:PERSONA] - ha concluso circa la 8 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 riferibilità ai coniugi Zarrelli-Zanoni dei finanziamenti soci avvenuti da Doddington e in favore di [OSCURATO:SOCIETA], beneficiari finali nella quota del 50%, quali compensi per l'attività di consulenza svolta a favore di clienti italiani al fine del trasferimento di capitali all'estero; ciò ha ritenuto «a fronte della mancata prova di diverso criterio di imputazione si presumono da ricondurre coniuge al 50%». 2.3. In relazione al tema relativo al controllo del giudice di legittimità, la giurisprudenza di questa Corte afferma che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (ex plurimis, cfr. Sez. 5, 21/01/2015, n. 961). Inoltre, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto portati al suo esame ma può senz’altro limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, le censure della ricorrente costituiscono una censura del merito della decisione, che esula dai poteri di controllo del giudice di legittimità e rende il ricorso inammissibile. 2.4. L’inammissibilità dei primi quattro mezzi si rileva anche sotto altri aspetti. Quanto al primo, poiché il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come configurato dal ricorrente, bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 9 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 2.5. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è del tutto fuori centro considerate le ampie, adeguate e chiare motivazioni delle sentenza impugnata che escludono del tutto l’ipotesi di anomalia motivazionale che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinenti all'esistenza della motivazione in sé che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico,” nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sez. U., 11/03/2014 nn. 8053 e 8054; ex plurimis, v. Cass., 09/07/2020, n.14633, in motivazione). 2.6. Infine, il terzo e quarto motivo di ricorso pur denunciando la violazione delle regole riguardanti la prova presuntiva, sfuggono completamente dal parametro di censura evocato non rinvenendosi alcuna deduzione riguardante il vizio di sussunzione, ma soltanto varie e scollegate censure di merito completamente decentrate rispetto al paradigma di cui al n. 3 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. E’, altresì, principio pacifico che «In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di mento, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso» (così, Sez. 6-1, 17/01/2019, n. 1234; id., Sez. 6-3, 13/02/2020, n. 354). 3. Non può mancarsi di rilevare, altresì, che tali motivi di ricorso non superano il vaglio di inammissibilità di cui all’art. 360 bis-1 cod. proc. civ., in quanto non offrono elementi rilevanti per superare il 10 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 pacifico l’orientamento di questa Corte in tema di monitoraggio fiscale e prova presuntiva. 3.1. Ed invero, la questione riguardante il limite di operatività delle presunzioni per il monitoraggio fiscale, da tempo dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, ha trovato oramai composizione nell’indirizzo nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte che, sulla scia di quanto già affermato in merito alla lista “Falciani” (v. le ordinanze “gemelle” del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate), con la sentenza n. 17183 del 26/08/2015 (richiamata dalla CTR e non massimata), ha ammesso l’utilizzabilità anche delle informazioni contenute nella lista “Pessina”. Ed invero, dopo le cd. ordinanze gemelle sulla lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr., ex multis, Sez. 5, 19/12/2019, n. 33893; Sez. 5, 05/12/2019, n. 31779). 3.2. Per quel che qui interessa (lista Pessina), con la sentenza n. 17183 del 2015, l’efficacia probatoria degli elementi ritrovati dall’Ufficio sul pc sequestrato all’avv.to Pessina, è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni («Riguardo alla prova dei fatti giuridici la dottrina civilistica ha tempo chiarito che “un dato incontestabile è che tali elementi non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, 11 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa. Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile» cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015). 3.3. Si giunge, dunque, a ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici la via attraverso cui le prove atipiche possono entrare nel processo, i cui requisiti caratteristici, se non possono essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, requisiti che se sussistenti, attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (il richiamo è, tra l’altro, a Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]). In tale ambito, la scorretta valutazione degli elementi medesimi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità (il richiamo è a Cass. 13/10/2005 n. 19894). 3.4. Si pone, dunque, un punto fermo secondo cui la valutazione dell’intero compendio logico e circostanziale offerto dall’Agenzia delle Entrate ed il ragionamento inferenziale che ne consegue, consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Pessina, in quanto il materiale indiziario rivenuto col sequestro del pc del Pessina ha valore indiziario forte per configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova che sconfessino quegli stessi elementi. 4. Anche l’ultimo motivo di ricorso non merita accoglimento. 4.1. Questa Corte, con orientamento che qui si condivide e si fa proprio, ha affermato che in tema di sanzioni amministrative per 12 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 violazione di norme tributarie, le modifiche apportate da normative sopravvenute più favorevoli, non operano in modo generalizzato in senso favorevole al reo, con la conseguenza che la mera affermazione di uno ius superveniens migliorativo, non rende automaticamente la sanzione irrogata illegale, in mancanza della specifica deduzione dell'applicabilità - in concreto - di una sanzione tributaria inferiore a quella comminata (v., Sez. 5, 16/09/2020, n. 19286, con riferimento all’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, sopravvenuta al d.lgs. n. 471 del 1997) avuto riguardo alle particolari condizioni esistenti in fatto, alle modalità della condotta e agli altri elementi che possono influire sulla determinazione del minimo edittale (v. Sez. 6-5, 11/11/2019, n. 29046). Nelle specie, dunque, la contribuente non avrebbe dovuto limitarsi a dedurre, in sede di legittimità, lo ius superveniens più favorevole - individuato nell’art. 9 della legge n. 97 del 2013 di modifica degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 167 del 1990 - ma, per ottenere la cassazione della sentenza, avrebbe dovuto formulare allegazioni specifiche attinenti al caso concreto ed idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione (v., Sez. 5, 15/06/2018, n. 15828; Sez. 5, 28/06/2018, n. 17143). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 13 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22224/2017 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12123/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte di Cass