Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 28183/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

DINANZA sul ricorso iscritto al n. 5891/2018R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso il medesimo inRoma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 123; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLaz io n. 4193/2017 depositata in data 11/07/2017; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

Rinuncia all’azione [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia dele entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che, in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso della maggiore Irpef asseritamente versata da [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2013 e 2014 per la mancata applicazione dell’aliquota ridotta del 15% sulla pensione integrativa percepita dall’INPS, ha respinto l’appello dell’Ufficio.

La CTP di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente , ritenendo fondato il diritto al rimborso; la CTR, dichiarata l’estromissione dal giudizio dell’INPS e respinte le eccezioni di inammissibilità, ritenendo il ricorso tempestivo e il ritardo nella produzione delle certificazioniaddebitabile all’INPS , ha ritenuto anche nel merito fondata la domanda, in quanto l’art. 11, comma 6 , del d.lgs. 252/2005 fa riferimento a pensioni «comunque erogate», con ciò intendendosi riferire a soggetti eroganti sia pubblici che privati, disponendo il rimborso dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre interessi e rivalutazione.

2. Contro l’indicata sentenza ricorre con due motivi l’Agenzia dele entrate; resiste con controricorso il contribuente.

La causa è statafissata per l’adunanza camerale del 1 0/09/2024, per la quale il contribuente ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore, cui ha replicato l’Agenzia con successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, 23, commi 5, 6e 7, d.lgs. n. 252/2005, e lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTR ha male interpretato l'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005, quanto all'efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi di previdenza complementare, per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi.Con il secondo, subordinato, motivo, proposto in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, deduce la violazione degli artt. 1224, 1284 cod. civ., 44 d.P.R. n. 602 del 1973, avendo la CTR errato nel riconoscere al contribuente anche la rivalutazione monetaria, oltre al capitale e agli interessi.

1.1. Occorre premettere che con ordinanza interlocutoria depositata in data 17/10/2023, verificato il decesso dell’originario difensore del controricorrente, il processo è stato rinviato a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della nuova adunanza alla parte di persona, adempimento effettuato dalla cancelleria, a seguito del quale si è costituito nuovo difensore, depositando memoria con rinuncia all’azione e al rimborso richiesto.

1.2. Premesso che la procura contiene mandato specifico (Cass.19/02/2019, n. 4837) ai fini della rinuncia all’azione, quest’ultima determina la cessazione della materia del contendere, che ha come effetto la pronuncia di cassazione senza rinvio.

La rinuncia all’originaria domanda è significativa del venir meno dell'interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, che ha l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (Cass. 10/09/2004, n. 18255).

Infatti - pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinuncia , atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 cod. proc . civ . al giudizio di Cassazione - l'effetto processuale che deriva dalla rinuncia all'azione espressamente formulata dell'affermato creditore è significativ o della sopravvenuta carenza di interesse al giudizioma anche dell’interesse delle controparti ad una pronuncia di accertamento negativo dell’azione proposta.2.

La rinuncia, in mancanza di accettazione della controparte, determina altresì la pronuncia sulle spese, al fine della quale occorre anche considerare la fondatezza del primo motivo,alla luce di diversi recenti precedenti di questa Sezione in materia di regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti INPS (cfr. Cass.19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 25955 e da Cass. 30/11/2022, n. 35254), ai quali integralmente occorre riportarsi.

L’orientamento di questa Corte è stato peraltro recentemente avallato da Corte Cost. n. 257 del 2022.

Tenendo conto di ciò, l e spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo,vanno poste a carico del contribuente.

P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 5891/2018R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso il medesimo inRoma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 123; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLaz io n. 4193/2017 depositata in data 11/07/2017; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rinuncia all’azione [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia dele entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che, in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso della maggiore Irpef asseritamente versata da [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2013 e 2014 per la mancata applicazione dell’aliquota ridotta del 15% sulla pensione integrativa percepita dall’INPS, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente , ritenendo fondato il diritto al rimborso; la CTR, dichiarata l’estromissione dal giudizio dell’INPS e respinte le eccezioni di inammissibilità, ritenendo il ricorso tempestivo e il ritardo nella produzione delle certificazioniaddebitabile all’INPS , ha ritenuto anche nel merito fondata la domanda, in quanto l’art. 11, comma 6 , del d.lgs. 252/2005 fa riferimento a pensioni «comunque erogate», con ciò intendendosi riferire a soggetti eroganti sia pubblici che privati, disponendo il rimborso dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre interessi e rivalutazione. 2. Contro l’indicata sentenza ricorre con due motivi l’Agenzia dele entrate; resiste con controricorso il contribuente. La causa è statafissata per l’adunanza camerale del 1 0/09/2024, per la quale il contribuente ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore, cui ha replicato l’Agenzia con successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, 23, commi 5, 6e 7, d.lgs. n. 252/2005, e lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTR ha male interpretato l'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005, quanto all'efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi di previdenza complementare, per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi.Con il secondo, subordinato, motivo, proposto in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, deduce la violazione degli artt. 1224, 1284 cod. civ., 44 d.P.R. n. 602 del 1973, avendo la CTR errato nel riconoscere al contribuente anche la rivalutazione monetaria, oltre al capitale e agli interessi. 1.1. Occorre premettere che con ordinanza interlocutoria depositata in data 17/10/2023, verificato il decesso dell’originario difensore del controricorrente, il processo è stato rinviato a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della nuova adunanza alla parte di persona, adempimento effettuato dalla cancelleria, a seguito del quale si è costituito nuovo difensore, depositando memoria con rinuncia all’azione e al rimborso richiesto. 1.2. Premesso che la procura contiene mandato specifico (Cass.19/02/2019, n. 4837) ai fini della rinuncia all’azione, quest’ultima determina la cessazione della materia del contendere, che ha come effetto la pronuncia di cassazione senza rinvio. La rinuncia all’originaria domanda è significativa del venir meno dell'interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, che ha l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (Cass. 10/09/2004, n. 18255). Infatti - pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinuncia , atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 cod. proc . civ . al giudizio di Cassazione - l'effetto processuale che deriva dalla rinuncia all'azione espressamente formulata dell'affermato creditore è significativ o della sopravvenuta carenza di interesse al giudizioma anche dell’interesse delle controparti ad una pronuncia di accertamento negativo dell’azione proposta.2. La rinuncia, in mancanza di accettazione della controparte, determina altresì la pronuncia sulle spese, al fine della quale occorre anche considerare la fondatezza del primo motivo,alla luce di diversi recenti precedenti di questa Sezione in materia di regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti INPS (cfr. Cass.19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 25955 e da Cass. 30/11/2022, n. 35254), ai quali integralmente occorre riportarsi. L’orientamento di questa Corte è stato peraltro recentemente avallato da Corte Cost. n. 257 del 2022. Tenendo conto di ciò, l e spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo,vanno poste a carico del contribuente. P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, o
Sentenza Cassazione n. 28183/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris