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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 170/2006

ECLI:EU:T:2006:370
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 30 novembre 2006 – Camper/UAMI – JC (BROTHERS by CAMPER) (Causa T‑43/05) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo BROTHERS by CAMPER – Marchi nazionali figurativi anteriori BROTHERS – Irricevibilità – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 86-88, 91) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 29 novembre 2004 (procedimento R 170/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Camper SL Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: Camper, SL Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo BROTHERS by CAMPER per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 39 – domanda n. 1954601 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

[OSCURATO:PERSONA]

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo svedese, finlandese e danese BROTHERS per prodotti della classe 25 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione nella parte in cui si fondava sul marchio anteriore svedese; opposizione accolta con riguardo a una parte dei prodotti controversi nei limiti in cui si fondava sui marchi anteriori danese e finlandese.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). 3) L’interveniente è condannata a sopportare le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 30 novembre 2006 – Camper/UAMI – JC (BROTHERS by CAMPER) (Causa T‑43/05) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo BROTHERS by CAMPER – Marchi nazionali figurativi anteriori BROTHERS – Irricevibilità – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 86-88, 91) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 29 novembre 2004 (procedimento R 170/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Camper SL Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: Camper, SL Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo BROTHERS by CAMPER per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 39 – domanda n. 1954601 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo svedese, finlandese e danese BROTHERS per prodotti della classe 25 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione nella parte in cui si fondava sul marchio anteriore svedese; opposizione accolta con riguardo a una parte dei prodotti controversi nei limiti in cui si fondava sui marchi anteriori danese e finlandese. Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). 3) L’interveniente è condannata a sopportare le proprie spese.
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