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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34914/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Latina con sentenza del 1/12/2022 applicava ad [OSCURATO:PERSONA]- su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero - la pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro mille di multa per i reati ascrittigli.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con l'unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

E) cod. proc. pen., evidenziando la mancanza della motivazione, quantomeno con riferimento ai passaggi ed alle argomentazioni necessari al fine di individuare l'iter logico seguito dal giudice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la carenza di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sez.

Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01).

In altri termini, qualora le parti abbiano concordato l'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che detto accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale, circostanza questa che non ricorre nel caso oggetto di scrutinio.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il giorno 24 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Latina con sentenza del 1/12/2022 applicava ad [OSCURATO:PERSONA]- su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero - la pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro mille di multa per i reati ascrittigli. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con l'unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., evidenziando la mancanza della motivazione, quantomeno con riferimento ai passaggi ed alle argomentazioni necessari al fine di individuare l'iter logico seguito dal giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la carenza di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sez. Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01). In altri termini, qualora le parti abbiano concordato l'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che detto accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale, circostanza questa che non ricorre nel caso oggetto di scrutinio. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il giorno 24 mag
Sentenza Cassazione n. 34914/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris