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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 19641/2024

Testo disponibile della fonte

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15126/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Ò , [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso e su foglio allegato alla “istanza ex art. 380-bisc.p.c.” depositata il 3 aprile 2024 ; -ricorrenti- nei confronti di MINISTERO DELL’INTERNO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore; -intimato- per la cassazione dellasentenza n. 1282/2021 del la CORTE d’APPELLO di LECCE, pubblicata il 26 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani .

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 15126/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Rilevato che: 1.con provvedimenti deliberativi del 18 novembre 2003 n n . 253 e 254, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso accolse le istanze di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di tipo mafioso (istituito con legge n. 512 del 1999, art. 4, comma 3) formulate da A ntonio Musarò , L ucia M itrucci, A nna M aria Musarò, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di congiunti superstiti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle somme loro riconosciute dalla sentenza n . 599/2003 della Corte d’assise di Lecce, a titolo di provvisionale risarcitoria posta a carico dei responsabili dell’omicidio del loro congiunto, condannati in via generica al risarcimento del danno; con provvedimenti del 26 settembre 2018 nn. 498 e 500, lo stesso Comitato deliberò la revoca delle precedenti delibere e alla revoca seguì la richiesta di restituzione delle somme versate; i provvedimenti di revoca furono basati sul rilievo che l’art. 4, comma 3, della legge n. 512 del 1999 era stato modificato dall’art. 15 della legge n.122 del 2016, esplicitando la previsione che i benefici previsti per i superstiti a carico del Fondo sono concessi a condizione che il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali o comunque dissociato da essi; poiché nella fattispecie era risultato che il congiunto dei richiedenti, vittima dell’omicidio, non era persona estranea ad ambienti malavitosi, l’accesso al fondo doveva essere revocato e le somme versate dovevano essere restituite;

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i detti provvedimenti dinanzi al Tribunale di Lecce; il Tribunale rilevò che l’istanza di accesso al Fondo di rotazione, per le somme di cui era stata disposta la restituzione, era stata accolta A.C. 17.05.2024 N. R.G. 15126/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sulla base della provvisionale concessa con la sentenza di condanna generica del 2003 e che, all’epoca dell’accoglimento dell’istanza, il dirittovantato dagli opponenti sussisteva in base alle norme vigenti, sicché esso diritto non poteva essere negato in ragione della sopravvenienza di una norma successiva;

3. c on la sentenza in epigrafe , la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento dell’impugnazione del Ministero dell’Interno-Comitato per le vittime dei reati di tipo mafioso, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compensandole spese dei due gradi di giudizio; la Corte d’appello, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (è stata citata Cass. n. 28890/2019), ha ritenuto che, in tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione istituito dall’art. 4, comma 3, della leggen. 512 del 1999, costituisce condizione immanente allo scopo della legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa, sicché deve attribuirsiall'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016 - che ha introdotto nella disciplina positiva l’espressa previsione di tale condizione - valenza non innovativa ma meramente confermativa del requisito; inoltre la Corte territoriale ha ritenuto che, nell a fattispecie , non fossestato ancora definito il procedimento amministrativo sull’ istanza di accessoal fondo, dovendosi tenere conto, al riguardo, non già della data di presentazione della domanda amministrativa, ma del momento di definizione del procedimento; definizione che avrebbe postulato la decisione sull’istanza proposta in seguitoalla condanna al risarcimento del danno (istanzanon ancora definita all a l u ce della nuova nor m ativa), non rilevandoal riguardo la decisione sull’istanza proposta in seguito A.C. 17.05.2024 N. R.G. 15126/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. allacondanna generica con provvisionale ( già definita con le delibere liquidatorie del 2003), oggettodi successiva revoca ;

4. p ropongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico, articolato motivo; il Ministero dell’Interno - Comitato per i benefici in favore delle vittime della mafia, ancorché intimato, non ha svolto difese in sede di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art 380-bis.1, cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie.

Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso viene denunciata , ex art. 360 n. 3. cod. proc. civ., la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 651 e 652 c.p. anche in relazione agli artt. 2909 cc; 2043 cc;1223, 2056 cc 2946 cc;278, 423 cpc.) ” ; la sentenza impugnata viene censurata sia nella parte in cui avrebbe ritenuto applicabile retroattivamente il comma 3 dell’art. 15 della legge n. 122/2016 , sia nella parte in cui avrebbe reputato non concluso il procedimento amministrativo sull’istanza di ammissione al fondo rotativocon riguardo alle somme liquidate con la provvisionale stabilita dalla sentenza n.599/2003 della Corte d’assise di Lecce; 2.il ricorso pone la questione se il precetto contenuto nell’art. 15, comma 1, lett. c),della legge n. 122 del 2016 abbia portata innovativa dell’ordinamento giuridico, con conseguente soggezione alla rego l a generale dell’irretroattività(in quanto la condizione da esso prevista ai fini della fruizione dei benefici stabiliti dalla l egge n. 512 del 1999 – A.C. 17.05.2024 N. R.G. 15126/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. vale a dire l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l’accesso al fondo di rotazione – si traduca in una modifica dell a struttura della fattispecielegale da cui discende il diritto soggettivo del beneficiario) ovvero se abbia valore meramente ricognitivo di un connotato già intrinseco allapredetta fattispecie legale che dà diritto all ’ accesso al fondo(e dunque di un elemento costitutivo negativo della stessa, quale pre-requisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva), con conseguente esclusione di portata innovativa e con circoscrizione della sua efficacia alla chiarificazione di un precetto già immanente nella disciplina originaria posta dalla legge istitutiva e ri ca vabile in via interpretativa; 3.questa Corte (Cass. 16 aprile 2024, n. 10319) ha già ritenuto che l’illustrata questione rivesta il carattere di “questione di diritto di particolare rilevanza”, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., rendendo necessaria la sua decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti private ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] dispone rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15126/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Ò , [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso e su foglio allegato alla “istanza ex art. 380-bisc.p.c.” depositata il 3 aprile 2024 ; -ricorrenti- nei confronti di MINISTERO DELL’INTERNO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore; -intimato- per la cassazione dellasentenza n. 1282/2021 del la CORTE d’APPELLO di LECCE, pubblicata il 26 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 15126/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Rilevato che: 1.con provvedimenti deliberativi del 18 novembre 2003 n n . 253 e 254, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso accolse le istanze di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di tipo mafioso (istituito con legge n. 512 del 1999, art. 4, comma 3) formulate da A ntonio Musarò , L ucia M itrucci, A nna M aria Musarò, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di congiunti superstiti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle somme loro riconosciute dalla sentenza n . 599/2003 della Corte d’assise di Lecce, a titolo di provvisionale risarcitoria posta a carico dei responsabili dell’omicidio del loro congiunto, condannati in via generica al risarcimento del danno; con provvedimenti del 26 settembre 2018 nn. 498 e 500, lo stesso Comitato deliberò la revoca delle precedenti delibere e alla revoca seguì la richiesta di restituzione delle somme versate; i provvedimenti di revoca furono basati sul rilievo che l’art. 4, comma 3, della legge n. 512 del 1999 era stato modificato dall’art. 15 della legge n.122 del 2016, esplicitando la previsione che i benefici previsti per i superstiti a carico del Fondo sono concessi a condizione che il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali o comunque dissociato da essi; poiché nella fattispecie era risultato che il congiunto dei richiedenti, vittima dell’omicidio, non era persona estranea ad ambienti malavitosi, l’accesso al fondo doveva essere revocato e le somme versate dovevano essere restituite; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i detti provvedimenti dinanzi al Tribunale di Lecce; il Tribunale rilevò che l’istanza di accesso al Fondo di rotazione, per le somme di cui era stata disposta la restituzione, era stata accolta A.C. 17.05.2024 N. R.G. 15126/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sulla base della provvisionale concessa con la sentenza di condanna generica del 2003 e che, all’epoca dell’accoglimento dell’istanza, il dirittovantato dagli opponenti sussisteva in base alle norme vigenti, sicché esso diritto non poteva essere negato in ragione della sopravvenienza di una norma successiva; 3. c on la sentenza in epigrafe , la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento dell’impugnazione del Ministero dell’Interno-Comitato per le vittime dei reati di tipo mafioso, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compensandole spese dei due gradi di giudizio; la Corte d’appello, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (è stata citata Cass. n. 28890/2019), ha ritenuto che, in tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione istituito dall’art. 4, comma 3, della leggen. 512 del 1999, costituisce condizione immanente allo scopo della legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa, sicché deve attribuirsiall'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016 - che ha introdotto nella disciplina positiva l’espressa previsione di tale condizione - valenza non innovativa ma meramente confermativa del requisito; inoltre la Corte territoriale ha ritenuto che, nell a fattispecie , non fossestato ancora definito il procedimento amministrativo sull’ istanza di accessoal fondo, dovendosi tenere conto, al riguardo, non già della data di presentazione della domanda amministrativa, ma del momento di definizione del procedimento; definizione che avrebbe postulato la decisione sull’istanza proposta in seguitoalla condanna al risarcimento del danno (istanzanon ancora definita all a l u ce della nuova nor m ativa), non rilevandoal riguardo la decisione sull’istanza proposta in seguito A.C. 17.05.2024 N. R.G. 15126/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. allacondanna generica con provvisionale ( già definita con le delibere liquidatorie del 2003), oggettodi successiva revoca ; 4. p ropongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico, articolato motivo; il Ministero dell’Interno - Comitato per i benefici in favore delle vittime della mafia, ancorché intimato, non ha svolto difese in sede di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art 380-bis.1, cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie. Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso viene denunciata , ex art. 360 n. 3. cod. proc. civ., la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 651 e 652 c.p. anche in relazione agli artt. 2909 cc; 2043 cc;1223, 2056 cc 2946 cc;278, 423 cpc.) ” ; la sentenza impugnata viene censurata sia nella parte in cui avrebbe ritenuto applicabile retroattivamente il comma 3 dell’art. 15 della legge n. 122/2016 , sia nella parte in cui avrebbe reputato non concluso il procedimento amministrativo sull’istanza di ammissione al fondo rotativocon riguardo alle somme liquidate con la provvisionale stabilita dalla sentenza n.599/2003 della Corte d’assise di Lecce; 2.il ricorso pone la questione se il precetto contenuto nell’art. 15, comma 1, lett. c),della legge n. 122 del 2016 abbia portata innovativa dell’ordinamento giuridico, con conseguente soggezione alla rego l a generale dell’irretroattività(in quanto la condizione da esso prevista ai fini della fruizione dei benefici stabiliti dalla l egge n. 512 del 1999 – A.C. 17.05.2024 N. R.G. 15126/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. vale a dire l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l’accesso al fondo di rotazione – si traduca in una modifica dell a struttura della fattispecielegale da cui discende il diritto soggettivo del beneficiario) ovvero se abbia valore meramente ricognitivo di un connotato già intrinseco allapredetta fattispecie legale che dà diritto all ’ accesso al fondo(e dunque di un elemento costitutivo negativo della stessa, quale pre-requisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva), con conseguente esclusione di portata innovativa e con circoscrizione della sua efficacia alla chiarificazione di un precetto già immanente nella disciplina originaria posta dalla legge istitutiva e ri ca vabile in via interpretativa; 3.questa Corte (Cass. 16 aprile 2024, n. 10319) ha già ritenuto che l’illustrata questione rivesta il carattere di “questione di diritto di particolare rilevanza”, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., rendendo necessaria la sua decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti private ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] dispone rinvio
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